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Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Azienda Vitivinicola La Stoppa di Pantaleoni Elena - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Rivergaro (PC), località La Stoppa, ad uso promiscuo-agricolo e domestico - Proc. PC24A0033 – SINADOC 18544/2024

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire all’impresa individuale Azienda Vitivinicola La Stoppa di Pantaleoni Elena (C.F. PNTLNE65E57G535V e P. IVA 01228340335), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC24A0033, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso promiscuo-agricolo e domestico;
portata massima di esercizio pari a l/s 8 (pompa promiscuo 7 l/s + pompa domestico 1 l/s);

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.483 (mc. 5.300 promiscuo + mc. 183 domestico) (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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