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L.R. n. 24/2001 - Art. 10, comma 2 - Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà. Determinazione nuovo termine inizio lavori

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 avente ad oggetto “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 159 del 13 febbraio 2006 avente ad oggetto: “Proposta all’Assemblea Legislativa regionale: Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà” adottata dall’Assemblea Legislativa con proprio atto n. 47 del 22 febbraio 2006;

- la propria deliberazione n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto. “L.R. 24/01 - Approvazione bando per l’attuazione del programma relativo alla realizzazione di 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 47/06” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2008 avente ad oggetto: “L.R. n. 24/01. Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Approvazione graduatoria proposte di intervento, localizzazione interventi e determinazione contributi”;

- la propria deliberazione n. 1277 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto. “Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Completamento finanziario proposte di intervento parzialmente finanziate e attribuzione importo contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui alla tab. 8 all. f alla propria deliberazione n.1027/08;

- la propria deliberazione n. 1242 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto: “Approvazione procedure e definizione dei requisiti soggettivi da applicare per la gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;

- la deliberazione n. 721 del 25 maggio 2009 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ad alcune disposizioni contenute nelle delibere n. 1242 del 28/07/2008 e n. 1583 del 29/10/2007 relative alla gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;

dato atto che alcuni interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà devono pervenire all’inizio lavori entro il mese di giugno 2010, termine ultimo fissato negli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 10, secondo comma, della L.R. n. 24/2001;

considerato che i soggetti ammessi a finanziamento hanno comunicato che l’inizio dei lavori entro i termini fissati dagli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 10 secondo comma, della L.R. n. 24/2001 rischia di non potere essere rispettato a causa:

- del perdurare della situazione di difficoltà del mercato del credito che ostacola il reperimento del finanziamento bancario necessario per la realizzazione dell’intervento;

- del perdurare della difficile situazione economica generale che ha colpito anche il settore edilizio e che, a causa dell’impoverimento delle famiglie, dell’incremento del costo del denaro, delle difficoltà di accesso al credito, crea incertezza, per gli operatori, circa la possibilità di collocare gli alloggi realizzati;

- delle difficoltà che i Comuni, dovendo rispettare le regole del patto di stabilità, hanno incontrato ad iscrivere nei loro bilanci le somme necessarie alla realizzazione degli interventi per i quali hanno ricevuto i finanziamenti regionali.

considerato che:

- un numero rilevante di Comuni al fine di superare le difficoltà derivanti dalla necessità di rispettare il patto di stabilità ha avviato la procedura per la realizzazione degli interventi attraverso il loro affidamento in concessione di progettazione, realizzazione e gestione con il ricorso agli articoli 143 e 153 del Dlgs 163/06;

- i Comuni che hanno avviato le procedure di cui alla precedente alinea hanno comunicato la difficoltà di concluderle entro i termini previsti;

considerato la rilevanza sociale ed economica che la realizzazione degli interventi finanziati con il programma 3.000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà riveste;

valutata, pertanto, l’opportunità di prorogare il termine entro il quale gli interventi ammessi a finanziamento devono pervenire all’inizio lavori al fine di contribuire a superare le problematiche sopra evidenziate;

visto il comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 24/2001 che attribuisce alla giunta regionale la facoltà di stabilire per ogni programma il termine ultimo di inizio lavori da definire con gli accordi di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione e i Comuni interessati;

ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di stabilire al 20 gennaio 2011 il termine per l’inizio lavori degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà;

richiamate:

- la propria deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante:”Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e s.m.;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. e n. 1173 del 27 luglio 2009;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore alle Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

a voti unanimi e palesi,

delibera:

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto previsto al comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 24/2001, al 20 gennaio 2011 il termine per pervenire all’inizio dei lavori degli interventi ricompresi nel programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà;

2. di stabilire altresì che in conformità a quanto previsto al comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 24/2001 deve essere sottoscritto tra la Regione e i Comuni interessati, per ogni singolo intervento un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per fissare il nuovo termine di inizio lavori;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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