che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente individuati come il veicolo responsabile della maggior parte degli episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;
che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a tale infezione, potendone sviluppare le più gravi complicanze;
Richiamata la propria ordinanza n. 145 del 2009 con la quale si vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;
Considerato che i dati epidemiologici dimostrano una forte riduzione degli episodi di MTA da Salmonella veicolati da alimenti contenenti uova, prima di tutto nelle strutture di ristorazione collettiva per gruppi a rischio (nessun episodio segnalato dall’anno 2000) ma anche nelle altre strutture di ristorazione collettiva e nella ristorazione pubblica”
Ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare i possibili rischi nelle collettività vulnerabili;
Considerato che la scadenza dell’ordinanza succitata era fissata per il 31/05/2010;
Ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la succitata ordinanza;
Dato atto della facoltà attribuita ai Sindaci, quali Autorità sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nonché carni non adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonché per le mense collettive che servono un’utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione estiva;
Visto l’art. 32 della L. 833/78;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
ordina:
è confermato il divieto fino al 31/05/2011 nelle strutture che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;
le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;
di inviare il presente provvedimento alle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Locali, Prefetture, Comandi NAS della Regione Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di competenza, nonché alle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate.
Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.