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Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo Operazione 4.3.02 "Infrastrutture irrigue" - Focus Area P5A - Delibera di Giunta regionale n. 1623/2017 - Definizione applicazione impegno a garanzia rilasciata dal beneficiario in fase di liquidazione saldo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 13.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2023)5587 del 10 agosto 2023, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1427 del 28 agosto 2023;

Vista la Misura 4 del P.S.R. 2014-2020, che comprende in particolare il Tipo di operazione 4.3.02 “Infrastrutture irrigue”, il quale:

-   si colloca come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo regionale nel suo complesso ed afferisce alla Priorità P.5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” della Focus area P5A “Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura” e risponde direttamente al fabbisogno F18 “Aumentare l'efficienza delle risorse idriche”;

- si concretizza nell'erogazione di un aiuto, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a fronte di investimenti che rispondano in maniera esaustiva alla necessità, sempre più importante al fine del mantenimento delle capacità produttive nel settore agricolo, dello sviluppo di una corretta gestione della risorsa idrica e di un suo uso consapevole attraverso fonti di approvvigionamento costanti che garantiscano, al contempo, la buona qualità, il contenimento dei consumi e un miglioramento dell’efficienza d’uso;

- prevede, come possibili beneficiari dell’aiuto accordato, i Consorzi di Bonifica;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1623 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo operazione 4.3.02 "Infrastrutture irrigue" - Focus Area P5a – Approvazione bando unico regionale anno 2017”;

Preso atto che il bando unico di cui all’Allegato parte integrante della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 1623/2017, prevede al punto 6 “Interventi e spese non ammissibili e limitazioni specifiche”, primo alinea, che non saranno considerati ammissibili gli interventi, non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, quali:

- il completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue;

- il miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori);

- l’adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento-amianto);

- gli investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi di bonifica;

- gli investimenti per la produzione energetica da mini-idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l’irrigazione;

-  gli investimenti in sistemi di telecontrollo;

- gli investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali;

Considerato che:

- le infrastrutture irrigue previste dalla misura 4.3.02 sono in alcuni casi complementari ad altri investimenti da eseguirsi in applicazione di altre norme diverse da quelle del P.S.R. 2014/2020;

- sono state, nello specifico, presentate domande di sostegno, da parte dei Consorzi di Bonifica interessati, in cui si sono proposti progetti relativi a sole opere di distribuzione in pressione dell’acqua che si integravano in infrastrutture irrigue, complete di invasi, da realizzarsi in applicazione di norme diverse da quelle del P.S.R. 2014/2020;

- la realizzazione di detti invasi era prevista nell’ambito di convenzioni e autorizzazioni con un cronoprogramma attuativo che ne permetteva la realizzazione in tempi coerenti con il tipo di operazione 4.3.02;

- il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha provocato un rallentamento nella tempistica di tutte le aggiudicazioni delle attività di progetto, nonché della loro realizzazione;

- la difficile situazione economica conseguente prima alla pandemia da covid-19, poi alla situazione internazionale, ha caratterizzato un periodo di crescente inflazione e conseguente rallentamento delle attività produttive;

- si sono concretizzate situazioni nelle quali i progetti proposti, costituiti da più elementi necessari al completo raggiungimento degli obbiettivi inizialmente previsti, hanno subito adattamenti per quanto concerne le tempistiche realizzative, tali da determinare momenti diversi di conclusione delle opere preventivate;

Tenuto conto:

-  del perdurare di annate particolarmente siccitose con pesanti effetti, in particolare, sulle attività agricole;

-  delle finalità del tipo di operazione 4.3.02 del P.S.R. 2014/2020, nelle quali si prevede di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura nonché di aumentare l'efficienza delle risorse idriche;

-  dello stato di attuazione di tali progetti, nei quali quanto concernente alle domande di sostegno approvate in funzione del bando di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1623/2017, è stato interamente realizzato;

-  del fatto che i Consorzi di Bonifica beneficiari hanno provveduto, nei termini previsti dal citato bando, a rendicontare i lavori effettuati;

-  della necessità di completare anche la realizzazione delle infrastrutture irrigue, comprensive di invasi, da realizzarsi in applicazione di norme diverse da quelle del P.S.R. 2014/2020, al fine di consentire la completa funzionalità degli interventi già realizzati in relazione al tipo di operazione 4.3.02;

- dell’esigenza di ottimizzare la distribuzione delle risorse FEASR messe a disposizione, garantendo la possibilità di usufruire dell’aiuto ai Consorzi di Bonifica beneficiari che si trovano nella situazione sopra descritta;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle valutazioni sopra esposte, di ammettere, per i casi nei quali sia stata completata la parte di infrastruttura riconducibile al tipo di operazione 4.3.02 ed in attesa che sia completata la residua parte di lavori complementari concessi su altre norme, la liquidazione del contributo relativo al tipo di operazione 4.3.02 a fronte di una dichiarazione di impegno a garanzia rilasciata dal Consorzio di Bonifica beneficiario, per un importo pari all’aiuto liquidabile, da trasmettersi entro 30 giorni dalla comunicazione al beneficiario della richiesta di dichiarazione di impegno a garanzia, a mezzo posta elettronica certificata all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura “AGREA” e per conoscenza al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto inoltre necessario che venga definito, secondo le disposizioni dell’Organismo pagatore regionale AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - “AGREA”, un modello di “Impegno a garanzia rilasciata dal beneficiario e previsto per gli Enti pubblici dal Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR”, e che si stabilisca che tale garanzia dovrà essere emessa a favore del medesimo Organismo pagatore “AGREA” e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione.”;

-   la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
  • n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
  • n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato inoltre atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1)  di disporre che, in considerazione delle valutazioni esposte in premessa, per i casi nei quali sia stata completata la parte di infrastruttura riconducibile al tipo di operazione 4.3.02 “infrastrutture irrigue” – Misura 4 – P.S.R. 2024/2020 di cui al bando unico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1623 del 23 ottobre 2017, ed in attesa che sia completata la residua parte di lavori complementari concessi su altre norme, sia possibile effettuare la liquidazione del contributo relativo al tipo di operazione 4.3.02 a fronte di una dichiarazione di impegno a garanzia rilasciata dal Consorzio di Bonifica beneficiario, per un importo pari all’aiuto liquidabile, da trasmettersi entro 30 giorni dalla comunicazione al beneficiario della richiesta di dichiarazione di impegno a garanzia, a mezzo posta elettronica certificata all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura “AGREA” e per conoscenza al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

2)  di stabilire:

  1. che alla definizione del modello di “Impegno a garanzia rilasciata dal beneficiario e previsto per gli Enti pubblici dal Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR” provvederà l’Organismo pagatore regionale “AGREA”;
  2. che la medesima garanzia dovrà essere emessa a favore dello stesso Organismo pagatore “AGREA” e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo;

3) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione e delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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