Testo

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 del R.R. 41/2001, alla ditta Il Canalone di Orefici Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01745940336), fatti salvi i diritti di terzi, l’approvazione della variante non sostanziale alla concessione, già rinnovata da questo Servizio con atto n. 5871 del 22/11/2021 (codice procedimento PCPPA0719) - consistente nella riduzione del volume annuo di prelievo da mc 125.467 a mc 81.841, avente ora le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

portata massima di esercizio pari a l/s 20;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 81.841; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2033; (omissis) 

Estratto disciplinare  (omissis) 

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.  (omissis)

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ultima modifica 2024-05-14T15:08:50+01:00

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