Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella regione Emilia - Romagna. Anno 2024
Visti:
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di determinate aree delimitate;
- il D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- il D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- l’articolo 6, comma 3, lettera g) del predetto decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea;
- il Decreto Ministeriale 6 giugno 2023 “Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” (G.U. 11 agosto 2023, n. 187);
- l’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante “Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana”;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- la propria determinazione n.23558 del 09/11/2023 recante “Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia-Romagna. Attuazione dell’ordinanza del SFC del 22/06/2023”;
Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 della citata Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, con determinazione n.23558 del 09/11/2023 è stata istituita un’area delimitata costituita da una zona infestata, dove è confermata la presenza di almeno una pianta risultata infetta e da una zona cuscinetto, adiacente e circostante la zona infestata con un’estensione di 500 metri di raggio, in cui adottare misure fitosanitarie ai fini dell’eradicazione della Flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma);
Dato atto, inoltre, che è stato messo in atto un contrasto alla malattia e al suo vettore tramite l’adozione di una strategia eradicatoria nell’area delimitata rappresentata in Allegato 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, definita sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti, ad eccezione del focolaio puntuale in Provincia di Rimini;
Ritenuto necessario:
- dare completa attuazione all’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, specificando nella presente determinazione le misure fitosanitarie necessarie per il nostro contesto regionale;
- disporre l'obbligo di estirpo immediato di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, nelle aree vitate presenti nelle aree definite come zona infestata, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, già istituite con propria precedente determinazione n.23558 del 09/11/2023;
- disporre l'obbligo di estirpo immediato di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle aree vitate delle zone cuscinetto di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, e del restante territorio in cui sono state riscontrate piante infette (confermate da analisi di laboratorio) da flavescenza dorata;
- proseguire un’attività di monitoraggio e controllo anche nella restante parte del territorio regionale in esito alla quale potranno essere rivalutate le misure fitosanitarie necessarie;
- stabilire che in alternativa all’obbligo di estirpo immediato è ammessa la capitozzatura immediata delle piante sintomatiche praticando il taglio dell’intera porzione aerea della vite (chioma) e l’eliminazione di ogni eventuale ricaccio fino al momento dell’estirpo completo del ceppo che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo;
- di disporre l'obbligo di estirpo immediato delle piante sintomatiche e di divieto del prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di flavescenza dorata;
- disporre l'obbligo di eseguire, in tutte le aree vitate del territorio regionale, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus, al fine di prevenire il rischio di diffusione dell’organismo nocivo stante la presenza ubiquitaria dell’insetto vettore nell’intero territorio regionale;
- disporre l'obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai di tutto il territorio regionale, almeno n. 3 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus nei periodi che saranno indicati preventivamente con specifica comunicazione alle imprese vivaistico-viticole;
Dato atto che la propria precedente determinazione n. 23558 del 09/11/2023 esaurisce la sua efficacia con l’adozione della presente determinazione e che per tutto quanto non previsto nella presente determinazione si applica l’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023, “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Vista, inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.325/2022";
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024
“Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
Dato atto altresì che il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
Attestato che il sottoscritto dirigente, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto:
determina
1) di disporre l'obbligo di estirpo immediato di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, nelle aree vitate presenti nelle aree definite come zona infestata, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, già istituite con propria precedente determinazione n.23558 del 09/11/2023, che si riportano per completezza:
- Piacenza, zona infestata intero comune di: Agazzano, Alseno, Alta val Tidone, Besenzone, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d’Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli D’Ongina, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte Dell`Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova Sull`Arda, Ziano Piacentino.
I comuni di: Bettola, Bobbio, Coli, Gropparello, Lugagnano Val D’Arda, Vernasca sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;
- Parma, zona infestata intero comune di: Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Montechiarugolo, Noceto, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo, Mezzani, Torrile. I comuni di: Felino, Fornovo Di Taro, Langhirano, Medesano, Parma, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Traversetolo, Varano De`Melegari sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;
- Reggio Emilia, zona infestata intero comune di: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco Di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castellarano, Castelnovo Di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio nell’Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino In Rio, San Polo D`Enza, Sant'Ilario D`Enza, Scandiano.
I comuni di: Baiso, Canossa, Vezzano Sul Crostolo, Viano sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;
- Modena, zona infestata intero comune di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro Di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario Sul Panaro, San Felice Sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.
I comuni di: Guiglia, Marano Sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;
- Bologna, zona infestata intero comune di: Anzola Dell`Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara Di Reno, Casalecchio Di Reno, Castel Guelfo Di Bologna, Castel Maggiore, Castello D`Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell`Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Mordano, Pieve Di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio Di Piano, San Giovanni In Persiceto, San Lazzaro Di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Zola Predosa.
I comuni di: Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Fontanelice, Marzabotto, Monzuno, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Valsamoggia sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;
- Ferrara, zona infestata intera provincia;
- Ravenna, zona infestata intero comune di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara Di Romagna, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata Sul Santerno, Solarolo.
I comuni di: Brisighella, Casola Valsenio sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;
- Forlì-Cesena, zona infestata intero comune di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Dovadola, Forli’, Forlimpopoli, Montiano.
I comuni di: Borghi, Cesena, Cesenatico, Longiano, Meldola, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Tredozio, sono ugualmente zona infestata ad esclusione di una zona cuscinetto perimetrale di 500 m;
a) Rimini, zona infestata di Poggio Torriana limitatamente al focolaio di Case Marcosanti circondato da una zona cuscinetto di 500 m ricadente parzialmente nei comuni di Poggio Torriana e Santarcangelo di Romagna come da cartografia allegata (Allegato 2);
2) di disporre l'obbligo di estirpo immediato di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle aree vitate delle zone cuscinetto di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, e del restante territorio in cui sono state riscontrate piante infette (confermate da analisi di laboratorio) da flavescenza dorata;
3) di stabilire che, in alternativa all’obbligo di estirpo immediato disposto ai punti precedenti, è ammessa la capitozzatura immediata delle piante sintomatiche praticando il taglio dell’intera porzione aerea della vite (chioma) e l’eliminazione di ogni eventuale ricaccio fino al momento dell’estirpo completo del ceppo che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo;
4) di disporre l'obbligo di estirpo immediato delle piante sintomatiche e di divieto del prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di flavescenza dorata;
5) di disporre l'obbligo di eseguire, in tutte le aree vitate del territorio regionale, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni rese note attraverso i periodici Bollettini di produzione integrata e biologica predisposti a livello territoriale e consultabili al seguente link Bollettini territoriali di produzione integrata e biologica — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it;
6) di disporre l'obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai di tutto il territorio regionale, almeno n. 3 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus nei periodi che saranno indicati preventivamente con specifica comunicazione alle imprese vivaistico-viticole;
7) che la propria precedente determinazione n.23558 del 09/11/2023, esaurisce la sua efficacia con l’adozione della presente determinazione e che per tutto quanto non previsto nella presente determinazione si applica l’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023;
8) di inviare il presente atto al Servizio fitosanitario centrale e ai Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori che confinano con l’area delimitata istituita;
9) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013, al fine di garantirne la più ampia diffusione;
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19.