Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” e ss.mm.ii., in particolare, all’interno del Titolo II - “PROMOZIONE DELLA LEGALITA’”, il Capo I recante “Interventi di prevenzione primaria e secondaria” e il Capo II recante “Interventi di prevenzione terziaria”; 

Richiamato in particolare:

- l’art. 7 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede, tra l’altro:

- al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

-  al comma 2 che “per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.”;

Verificato che, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7, la Regione promuove e incentiva le seguenti misure e interventi:

-   “Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione”, previste all’art. 16 della legge, ed in particolare il comma 1 che prevede che “La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1;
b) la realizzazione, in collaborazione con le università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1 nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti alle finalità medesime.”;

 -   “Interventi per la prevenzione dell’usura”, previsti all’art. 17 della legge, ed in particolare il comma 3 che prevede che La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;
d) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura”;

-   “Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose”, previsti all’art. 22 della legge, ed in particolare:

-  il comma 3 che prevede che “La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:

a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

-  il comma 4 che prevede che “La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.”;

-  il comma 5 che prevede che “per beneficiare degli interventi di cui ai commi 3 e 4 le vittime devono essere residenti in Emilia-Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.”;

-   “Politiche a sostegno delle vittime dell’usura e del racket”, previste all’art. 23, che prevede che “La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti e idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.”.

Richiamato inoltre l’art. 19 recante “Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati” che prevede, tra l’altro, che “la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari”.

Considerato che:

-   con propria delibera n. 217 del 21/02/2022 è stato approvato il Piano Integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo al biennio 2022/2023, valido, come previsto al punto 2 del dispositivo, fino all'approvazione del nuovo piano per il biennio successivo , che definisce tra l’altro, all’art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 e ss.mm, le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all’art. 1 della legge medesima;

-   l’art. 7 al comma 6 prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi, all’attuazione dell’articolo 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23;

-   alla luce dell’esperienza di gestione maturata negli anni nella materia “de qua”, si ritiene utile determinare le modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23 della L.R. 18/2016, così come specificato negli allegati A, B, C, D, E, F, G parti integranti, stabilendo che per l’anno in corso il termine annuale entro il quale i soggetti che intendono realizzare iniziative, progetti/attività, potranno presentare la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione di specifici accordi, viene fissato dalla data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione fino al 15 giugno 2024;

Preso atto che:

 -   la realizzazione delle azioni previste negli Accordi risulta finalizzata, in termini strategici, anche al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti e delle aree prioritarie di intervento, individuati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ed in particolare nel Goal 16: “Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli”;

-   le risultanze delle attività complessivamente realizzate, attraverso il raggiungimento degli obiettivi indicati negli Accordi, potranno essere utilizzate come strumento di verifica ed indicatore qualitativo-quantitativo di risultato in rapporto alla strategia regionale che verrà approvata per dare concreta attuazione all’Agenda 2030;

Valutato che sia interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna sperimentare gli accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici richiamati all’art. 7, per dare piena attuazione alle previsioni di cui al Titolo II della Legge Regionale n. 18/2016;

Richiamati in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni ed organizzazione:

-    il D.Lgs. 20 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

-   la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-   le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

-   la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

-   la propria deliberazione n. 2416 del 29.12.2008, nelle parti ancora applicabili;

-   la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

-   la propria deliberazione n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";

-   la propria deliberazione n. 157   del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

-   la propria deliberazione n. 477 del 18/03/2024 “Acquisizione delle valutazioni di impatto organizzativo concernenti le funzioni e le attività delle strutture speciali della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa in attuazione delle linee di indirizzo della deliberazione della Giunta regionale n. 1361/2023. Misure di prima applicazione”;

-   la propria deliberazione n. 876 del 20/05/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;

-   la propria deliberazione n. 229 del 23 marzo 2020 di nomina tra gli altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

-   il Decreto del 31 marzo 2020 n. 51 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

      A voti unanimi e palesi
 delibera

1)    di determinare le modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art. 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23 della L.R. n. 18/2016 – anno 2024, elaborate in rapporto alle prescrizioni indicate nella delibera n. 217/2022, specificati negli Allegati A, B, C, D, E ed F quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2)  di approvare i criteri di priorità ai fini della concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art. 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23 della L.R. n. 18/2016, di cui all’Allegato G quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)  di stabilire per l’anno in corso il termine entro il quale i soggetti che intendono realizzare iniziative, progetti/attività, potranno presentare la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione di specifici accordi, entro il 15 giugno 2024;

4)  di provvedere, inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs.n.33/2013 e delle disposizioni amministrative richiamate in parte narrativa agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

5)  che il testo del presente provvedimento e gli allegati A, B, C, D, E, F e G parti integranti, saranno pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul seguente sito:  http://legalita.regione.emilia-romagna.it/

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ultima modifica 2024-05-30T08:46:37+01:00

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