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Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Zappolino", di interesse di Edison SpA - Presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato “Zappolino”, proposto da Edison S.p.A., poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 25 luglio 2008, sono nel complesso ambientalmente compatibili;

b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

Prospezione sismica

1. per quanto attiene il territorio della Provincia di Modena - dove al momento risultano coesistere due strumenti di pianificazione territoriali, uno vigente ed uno in salvaguardia - qualora Edison S.p.A. decidesse di realizzarvi una campagna di indagine sismica, dovrà presentare al Servizio provinciale competente, per l’approvazione, una dettagliata relazione di conformità alla pianificazione territoriale in vigore;

2. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovrà interessare, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:

- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 500;

- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42;

- le aree cartografate come “zone umide” e come “zone di tutela naturalistica” dal vigente PTCP della Provincia di Bologna;

- nel territorio del Comune di Castel Maggiore, le aree in prossimità del fiume Reno e la località Trebbo di Reno;

- nel territorio del Comune di Pianoro, il corridoio dell’asta del Torrente Savena dal confine con Bologna fino a Pianoro vecchia;

- le aree ricadenti all’interno del perimetro del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio e del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa e relative porzioni di siti appartenenti a Rete Natura 2000;

- le aree individuate, dagli appositi strumenti di pianificazione, a “rischio idrogeologico”, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non abbiano influenza negativa sui fenomeni di dissesto presenti; gli approfondimenti dovranno essere presentati e validati dai Comuni e/o dalle Amministrazioni territoriali competenti in materia;

- le aree oggetto di concessioni di coltivazione di acque minerali e termali, e le relative aree di ricarica dell’acquifero da verificare con i Comuni e le Società titolari delle suddette concessioni;

3. nelle “zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura” individuate dal PTCP della Provincia di Bologna, l’indagine sismica potrà essere realizzata solo in periodi e con modalità da non arrecare o da ridurre al minimo il disturbo alle specie e agli habitat presenti;

4. per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati delle Province di Bologna e Modena, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati; 

5. la realizzazione dell’indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente, in particolare nelle zone delimitate come “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” ed “aree di concentrazione di materiali archeologici” dal vigente PTCP della Provincia di Bologna;

6. nelle zone boscate, come perimetrate dai PTCP delle Province di Bologna e Modena, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso; qualora fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con le amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della strumentazione;

7. dovrà essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all’ARPA territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia con l’indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione;

8. con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le modalità operative, la tempistica dell’indagine sismica e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate;

9. per consentire un’adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all’ARPA territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni): personale dell’amministrazione comunale potrà presenziare alle operazioni;

  1. l’esecuzione del rilievo sismico è subordinata, tenendo conto delle specifiche modalità operative, al rilascio delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
  2. con riferimento alle porzioni dei siti di Rete Natura 2000 IT4050016 “Abbazia di Monteveglio” (SIC) e IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi dell’Abbadessa” (SIC), esterni ai perimetri dei Parchi omonimi, ed ai siti appartenenti a Rete Natura 2000:

a) IT4050018 “Golena San Vitale e Golena del Lippo” (SIC);

b) IT4050027 “Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano” (SIC);

c) IT4050029 “Boschi di San Luca e Destra Reno” (SIC/ZPS);

l’effettuazione dell’indagine sismica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche;

- le caratteristiche tecniche dell’opera dovranno essere quelle indicate negli elaborati del progetto;

- dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente sull’area oggetto dell’intervento;

- dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;

- dovrà essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;

- i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all’area d’intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat naturali;

  •  i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area del permesso, se non diversamente specificato nella strumentazione urbanistica;
  •  in sede di progetto esecutivo del rilievo sismico, la Società proponente dovrà produrre ai Comuni interessati e ad ARPA territorialmente competente, una Valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 447/95, della LR 15/2001, delle delibere di Giunta Regionale n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento Comunale per particolari attività;
  •  da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando preventivamente e formalmente con gli enti gestori le cautele da adottare e le garanzie a copertura di eventuali danni che comunque si verificassero;
  •  qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle viabilità pubblica, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Uffici dei Comuni e/o delle Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Uffici;

Pozzo esplorativo

  • la perforazione del pozzo esplorativo è sottoposta alle stesse preclusioni indicate per la prospezione sismica;
  • la realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la possibilità di effettuare la prospezione sismica;
  • il previsto pozzo esplorativo dovrà essere sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito Natura 2000;
  • la documentazione da presentare nell’ambito della procedura di VIA dovrà contenere una Valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 447/95, della LR 15/2001, delle delibere di Giunta Regionale n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento Comunale per particolari attività;

c) di dare atto che il parere dei Comuni di Bologna, Castel San Pietro Terme, Granarolo dell’Emilia, Sasso Marconi, Savignano sul Panaro e Vignola, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 6, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che lo stesso parere, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 6, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dalla Provincia di Modena e dai Comuni di Castelmaggiore, Castello di Serravalle e Pianoro, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato anticipato tramite e-mail e/o lettera acquisita agli atti della Regione ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere dovuto ai sensi dell’art. 18 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dalla Provincia di Bologna, dal Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, dal Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa e dai Comuni di Anzola dell’Emilia, Bazzano, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Crespellano, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Ozzano dell’Emilia, Zola Predosa, Castelfranco Emilia, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

f) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il nulla-osta ai sensi dell’art. 40 LR 17 febbraio 2005, n. 6, di competenza dagli Enti di gestione del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio e del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

g) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce la Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della LR 14 aprile 2004, n. 7, inerente le porzioni dei siti di Rete Natura 2000 IT4050016 “Abbazia di Monteveglio” (SIC) e IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi dell’Abbadessa” (SIC), ricadenti all’interno dei perimetri dei Parchi omonimi, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

h) di dare atto che la Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della LR 14 aprile 2004, n. 7, inerente le porzioni dei siti di Rete Natura 2000 IT4050016 “Abbazia di Monteveglio” (SIC) e IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi dell’Abbadessa” (SIC), esterni ai perimetri dei Parchi omonimi, ed i siti appartenenti a Rete Natura 2000:

a) IT4050018 “Golena San Vitale e Golena del Lippo” (SIC);

b) IT4050027 “Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano” (SIC);

c) IT4050029 “Boschi di San Luca e Destra Reno” (SIC/ZPS);

approvata con determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 8967 del 25 luglio 2008, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

i) di dare atto che successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi è stato acquisito agli atti della Regione (prot. n. 290115 del 2/12/2008) il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

j) di dare atto che successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi è stata approvata, con delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009, la variante generale al PTCP della Provincia di Modena, pertanto, confermando la validità della prescrizione 1. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, si chiarisce che essa è da intendersi in riferimento alla suddetta variante generale del PTCP;

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Edison S.p.A.;

l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – UNMIG ex Ufficio XVIII; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; al Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio; al Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa; alle Province di Bologna e Modena; ai Comuni di Comuni di Anzola dell’Emilia, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castel San Pietro Terme, Castello di Serravalle, Crespellano, Granarolo dell’Emilia, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Sasso Marconi, Zola Predosa, Castelfranco Emilia, Savignano sul Panaro, Vignola,; alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi e Risorse Forestali; al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Bologna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Modena; ad ARPA Direzione Tecnica;

m) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 10 (dieci);

n) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

o) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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