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(Titolo II) - Procedura in materia di impatto ambientale (L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L. 16 novembre 2000, n. 35 - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening)

L’autorità competente: Comune di Sarsina – Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena).

Il progetto è presentato da: Ditta Fabrizi Piero con sede in Sarsina (FC), Via Scalello Lastreto, 41.

Il progetto è localizzato: in località Lastreto – Fosso Taverna.

Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e torbiere.

Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina, prov. di Forlì-Cesena.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente con atto G.C. n. 31 del 02/04/2010 ha assunto la seguente decisione:

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di coltivazione della cava di arenaria, ambito estrattivo 12S “Lastreto 3” in comune di Sarsina (FC), dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. di provvedere in conformità a quanto già richiesto in merito al vincolo idrogeologico di prevedere la realizzazione di un gradone intermedio, che interrompa la scarpata di fine scavo nel settore est della cava, oppure fornire i risultati di un’indagine geofisica, che confermi l’attribuzione all’ammasso roccioso un fattore di amplificazione sismica pari a 1,0 (categoria suolo A, O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003, D.M. 14/09/2005, D.M. 14/01/2008);

2. la coltivazione e il ripristino dell’area di cava dovranno attenersi scrupolosamente a quanto precisato nel progetto autorizzato;

3. le condizioni di equilibrio dei fronti di scavo dovranno essere periodicamente controllate in corso d’opera ed a ricupero morfologico esaurito nel tratto più acclive della pendice sistemata;

4. la coltivazione e il ripristino della cava dovranno attenersi scrupolosamente a quanto precisato nel progetto approvato e autorizzato, oltre che in merito alla zonizzazione dell’intervento, anche per quanto concerne il contenimento degli impatti ambientali;

5. durante le operazioni di estrazione, lavorazione e trasporto fuori cava dei materiali, dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni di polveri, di inquinanti e sonore (attrezzature conformi alle norme vigenti, opportuna organizzazione delle attività ecc.);

6. l’eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti, allo scopo di ridurre il rischio di possibili dispersioni e contaminazioni al suolo, dovrà avvenire in apposite aree isolate dalla rete scolante;

7. il ripristino della copertura vegetale dovrà essere attuato secondo le linee definite da un apposito progetto da presentare e il suo attecchimento dovrà essere seguito per cinque anni, provvedendo anche alla sostituzione delle eventuali piante morte;

8. l’importo della fideiussione, a garanzia finanziaria dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da stipularsi secondo le modalità previste dall’art. 12 della L.R. 18 Luglio 1991, n. 17, dovrà essere tale da consentire effettivamente il ripristino ambientale previsto dal progetto anche nel caso d’inadempienza della ditta interessata;

9. l’impresa esercente dovrà provvedere all’immediato ripristino e manutenzione a regola d’arte degli eventuali danni provocati al tratto di strada comunale interessato al transito degli automezzi di cava e dovrà impegnarsi altresì a presentare al Comune apposita fideiussione di importo adeguato per i succitati lavori di ripristino e manutenzione.

b) di quantificare in €. 158,00 pari allo 0,05% del valore dell’intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i. sono a carico del proponente.

 

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