Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con la Legge 3 agosto 2009, n. 117 recante “Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”, il Legislatore nazionale ha ridisegnato l’assetto territoriale della regione Marche e della regione Emilia-Romagna e ha definito, in linea generale, gli adempimenti amministrativi da porre in essere per dare attuazione al distacco dei comuni individuati;
- che con la Legge regionale 4 novembre 2009, n. 17, la Regione Emilia-Romagna - al fine di garantire continuità sia nell’erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati - ha adottato specifiche misure di attuazione della legge nazionale, fondate su un meccanismo ricognitivo idoneo a ricomprendere le fattispecie che necessitano di misure transitorie volte a regolare l’entrata a regime del nuovo assetto ordinamentale;
- che, in attuazione della citata Legge regionale, con la propria deliberazione n. 213 dell’8 febbraio 2010 è stato approvato lo schema d’Intesa tra le due Regioni e, tra gli altri, uno specifico “Protocollo operativo in ordine all’esercizio delle funzioni agricole ed alla gestione di procedimenti di erogazione di aiuti e contributi comunitari e nazionali nei territori dei Comuni distaccati ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 117”, nell’ambito del quale sono stati espressamente disciplinati alcuni punti chiave di regolazione degli aspetti procedurali per facilitare il processo di successione nella gestione delle istanze agevolative;
- che l’analisi ha riguardato anche gli aspetti di natura finanziaria e le relative modalità gestionali per quanto concerne le risorse recate dal Programma di Sviluppo Rurale con lo scopo di determinare i criteri da utilizzare nella quantificazione delle somme da destinare alla Regione Emilia-Romagna;
- che le strutture regionali hanno preso contatti con la Commissione Europea che ha fornito alcune indicazioni in merito alla necessaria modifica delle programmazioni di entrambe le Regioni da sottoporre all’approvazione della Commissione stessa, al fine di garantire copertura ai territori ed ai potenziali beneficiari pubblici e privati;
- che, in relazione a quanto proposto dalla Commissione e recepito nel Protocollo, la data da assumere a riferimento per stabilire l’ammissibilità delle spese a valere sul PSR della Regione Emilia-Romagna per i territori della Valmarecchia coincide con la data di notifica delle modifiche apportate ad entrambi i PSR, presunta per il 30 maggio 2010;
Richiamati:
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna nella formulazione allegata quale parte integrante alla deliberazione della Giunta regionale n. 2282 del 28 dicembre 2009, risultante dalle modificazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna e da ultimo approvate dalla Commissione con Decisione C(2009)10344 del 17 dicembre 2009;
- la propria deliberazione n. 167 dell’11 febbraio 2008 che concerne, tra l’altro, l’approvazione dei Programmi Operativi delle Misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori” e 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR;
- la propria deliberazione n. 631 dell’11 maggio 2009, che ridefinisce i citati Programmi Operativi;
Considerato che i Servizi della Direzione Generale Agricoltura stanno attualmente predisponendo i necessari adeguamenti ad alcune schede di misura e tabelle finanziarie del PSR, inclusa quella della Misura 121, al fine di proporre alla Commissione Europea le modifiche al PSR funzionali a consentire l’accesso alle imprese agricole operanti nei sopracitati territori e potenziali beneficiarie delle misure stesse, avendo riguardo alle peculiarità del tessuto produttivo agricolo di detti territori ed alle esigenze di intervento connesse ai settori identificati quali prioritari in sede locale;
Considerato altresì:
- che il POM 121 prevede, al punto 13.1 “Presentazione delle domande”, che le istanze relative all’annualità 2011 possano essere presentate a decorrere dal 1° giugno 2010;
- che le medesime scadenze valgono anche per le domande di cui alla Misura 112, la cui attuazione è strettamente collegata a quella della Misura 121;
Valutata l’opportunità di garantire anche alle imprese agricole dei suddetti territori la possibilità di presentare - a valere sulle misure in oggetto - istanze ammissibili sulla base delle specifiche priorità territoriali e settoriali in corso di definizione e di prossimo recepimento nel PSR;
Ritenuto, a tal fine, di posticipare la decorrenza prevista per la presentazione delle domande a valere sull’esercizio 2011 di entrambe le misure considerate - attualmente fissata al 1° giugno 2010 - rimandando la riattivazione di dette misure a diversa data compatibile con l’applicazione delle nuove priorità settoriali e territoriali di intervento conseguenti al ridefinito assetto regionale;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 1974/2006, l’età inferiore a quarant’anni al momento della presentazione della domanda di aiuto è una delle condizioni necessarie per poter accedere all’aiuto di cui alla Misura 112;
Ritenuto opportuno, nelle more della ridefinizione dei POM 112 e 121, non precludere ai giovani imprenditori la possibilità di presentare istanze di premio di primo insediamento - ed eventualmente domande collegate sulla Misura 121 in accordo alle modalità già previste dai POM vigenti - fermo restando che tali istanze di pre-adesione dovranno essere perfezionate ed ordinate nelle graduatorie di merito previa valutazione da effettuarsi secondo i criteri di ammissibilità e priorità espressamente riportati nei nuovi bandi;><p>
Considerato necessario stabilire che, per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pre-adesioni e dei relativi supporti informativi, gli interessati debbano fare riferimento agli specifici provvedimenti emanati dal Direttore di AGREA, mentre per quanto concerne le condizioni di ammissibilità e procedurali nonché la documentazione da allegare alle istanze si debba fare riferimento a quanto disposto dai vigenti POM 112 e 121 e documenti correlati;
Dato atto che l’ammissibilità delle istanze di imprese dei territori della Valmarecchia a valere sul PSR resta subordinata, secondo quanto più sopra richiamato, alla condizione di effettiva notifica delle modifiche del PSR e che, conseguentemente, le suddette imprese potranno presentare istanza di pre-adesione alla Misura 112, ed eventualmente alla Misura 121 collegata, solo successivamente alla data di tale notifica, di cui si provvederà a dare opportuna informazione;
Ritenuto di sottolineare che l’avvio di specifici progetti è ad esclusivo rischio del giovane imprenditore interessato, restando l’Amministrazione sollevata da ogni responsabilità ed impegno circa l’ottenimento di eventuali aiuti che saranno in ogni caso subordinati:
- alle decisioni assunte dalla Commissione europea in sede di approvazione delle modifiche al PSR;
- all’adozione dei successivi atti regionali e provinciali necessari alla riattivazione delle più volte citate Misure 112 e 121;
- all’esito dell’istruttoria tecnica e di merito sulle domande definitive che saranno presentate sui conseguenti avvisi pubblici;
Constatato che il periodo invernale 2009 - 2010 è stato caratterizzato dal susseguirsi di eventi meteorologici particolarmente significativi, con abbondanti precipitazioni a carattere nevoso, tanto da giustificare in diverse zone della regione la richiesta da parte delle autorità competenti del riconoscimento dello stato di calamità naturale;
Considerato altresì che, a seguito del prolungato periodo di crisi economica che ha interessato ed interessa la generalità dei settori produttivi, la minore disponibilità di risorse complessivamente rese disponibili sul mercato dal sistema creditizio e conseguentemente le condizioni più restrittive che si sono determinate nella concessione di prestiti hanno avuto ripercussioni negative sulla capacità di spesa delle imprese agricole regionali – pure in presenza di caratteristiche di affidabilità e solidità economica dei soggetti - rallentandone l’operato in termini di realizzazione degli investimenti progettati;
Preso atto che, come peraltro segnalato da diverse Organizzazioni agricole professionali ed Amministrazioni provinciali, la concomitanza delle sopra descritte situazioni straordinarie ha costituito in diversi casi oggettivo motivo di consistente ritardo nella realizzazione degli investimenti finanziati dal PSR e che, per il completamento di detti investimenti, potrebbe non essere sufficiente il periodo massimo di proroga già concedibile in via ordinaria;
Dato atto che il rispetto dei termini fissati in sede di concessione del contributo per la conclusione degli investimenti risulta essere condizione imprescindibile per la finanziabilità degli investimenti medesimi;
Rilevato che tali condizioni riguardano progetti realizzati sia sulle citate Misure 112 e 121 e sia su alcune misure dell’Asse 3 ed in particolare le Misure 311 (Azioni 1 - 2 e 3), 313, 321 (Azioni 1 - 2 e 3) e 322;
Richiamata la propria deliberazione n. 685 del 12 maggio 2008, che approva il Programma operativo Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” contenente tra l’altro gli schemi di Avvisi pubblici a cui le Province dovevano attenersi per l’attuazione del primo bando previsto dal Programma operativo di Asse;
Ritenuto di prevedere per quanto concerne le Misure 112 e 121 che le imprese agricole titolari di un provvedimento di concessione di contributo assunto nell’anno 2008 o 2009 che stiano già fruendo del periodo di proroga ordinariamente previsto dai Programmi Operativi delle misure in oggetto o ne possano ancora usufruire, ed a seguito del quale il termine dei lavori non risulti comunque già scaduto né posteriore al 31 dicembre 2010, possano ottenere l’estensione di detta proroga al fine di poter concludere gli investimenti programmati;
Ritenuto, al contempo, di prevedere che i titolari di un provvedimento di concessione di contributo notificato dalla Provincia nell’anno 2009 ai sensi delle Misure 311 (Azioni 1 - 2 e 3), 313, 321 (Azioni 1 - 2 e 3) e 322 che stiano già usufruendo del periodo di proroga ordinariamente previsto dagli Avvisi pubblici approvati dalla Provincia o ne possano ancora usufruire, ed a seguito del quale il termine dei lavori non risulti comunque già scaduto né posteriore al 31 dicembre 2010, possano ottenere l’estensione di detta proroga al fine di poter concludere gli investimenti programmati;
Valutato che, al fine di salvaguardare il necessario valore incentivante del contributo, è opportuno limitare la possibilità di prolungare il periodo di proroga ai beneficiari che abbiano richiesto o che richiedano preventivamente l’erogazione dell’anticipo del contributo e agli Enti pubblici che abbiano richiesto o richiedano preventivamente il pagamento dello stato di avanzamento lavori pari al 50% dell’aiuto concesso, secondo le modalità già previste nei Programmi Operativi, negli Avvisi provinciali e nelle procedure approvate dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA);
Ritenuto congruo quantificare in 90 giorni la durata massima dell’incremento di proroga concedibile ai sensi di quanto sopra esposto;
Dato atto infine che resta confermato quant’altro stabilito nelle citate deliberazioni n. 631 dell’11 maggio 2009 e n. 685 del 12 maggio 2008;
Viste, infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di posticipare, in deroga a quanto previsto dai Programmi Operativi delle Misure 112 e 121 del PSR, la decorrenza prevista per la presentazione delle domande di entrambe le misure a valere sull’esercizio 2011 - attualmente fissata al 1° giugno 2010 - rimandando la riattivazione di dette misure a diversa data, compatibile con l’applicazione delle nuove priorità settoriali e territoriali di intervento conseguenti al ridefinito assetto regionale;
3) di consentire la presentazione - con valore di pre-adesione ai nuovi bandi - di domande sulla Misura 112, e delle eventuali domande sulla Misura 121 collegate alla Misura 112, in accordo alle modalità già previste dai vigenti Programmi Operativi di Misura, fermo restando che tali istanze dovranno essere perfezionate ed ordinate nelle graduatorie di merito previa valutazione da effettuarsi secondo i criteri di ammissibilità e priorità espressamente riportati nei nuovi bandi;
4) di stabilire che, per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pre-adesioni e dei relativi supporti informativi, gli interessati debbano fare riferimento agli specifici provvedimenti emanati dal Direttore di AGREA, mentre per quanto concerne le condizioni di ammissibilità e procedurali e la documentazione da allegare alle istanze si debba fare riferimento a quanto disposto in materia dai vigenti Programmi Operativi di Misura e documenti correlati;
5) di dare atto che l’ammissibilità di istanze di imprese dei territori della Valmarecchia a valere sul PSR resta subordinata alla condizione di effettiva notifica delle modifiche del PSR e che, conseguentemente, le suddette imprese potranno presentare istanza di pre-adesione alla Misure 112 ed eventualmente alla Misura 121 collegata solo successivamente alla data di tale notifica, di cui il Servizio Aiuti alle Imprese provvederà a dare opportuna informazione;
6) di dare atto inoltre che l’avvio di specifici progetti è ad esclusivo rischio del giovane imprenditore interessato, restando l’Amministrazione sollevata da ogni responsabilità ed impegno circa l’ottenimento di eventuali aiuti che saranno in ogni caso subordinati:
- alle decisioni assunte dalla Commissione europea in sede di approvazione delle modifiche al PSR;
- all’adozione dei successivi atti regionali e provinciali necessari alla riattivazione delle citate Misure 112 e 121;
- all’esito dell’istruttoria tecnica e di merito sulle domande definitive che saranno presentate sui conseguenti formali avvisi pubblici;
7) di prevedere per quanto concerne le Misure 112 e 121 che le imprese agricole titolari di un provvedimento di concessione di contributo assunto nell’anno 2008 o 2009 che stiano già fruendo del periodo di proroga ordinariamente previsto dai Programmi Operativi delle misure in oggetto o ne possano ancora usufruire, ed a seguito del quale il termine dei lavori non risulti comunque già scaduto né posteriore al 31 dicembre 2010, possano ottenere l’estensione di detta proroga al fine di poter concludere gli investimenti programmati;
8) di prevedere, analogamente, che i titolari di un provvedimento di concessione di contributo notificato dalla Provincia nell’anno 2009 ai sensi delle Misure 311 (Azioni 1 - 2 e 3), 313, 321 (Azioni 1 - 2 e 3) e 322 che stiano già usufruendo del periodo di proroga ordinariamente previsto dagli Avvisi pubblici approvati dalla Provincia o ne possano ancora usufruire, ed a seguito del quale il termine dei lavori non risulti comunque già scaduto né posteriore al 31 dicembre 2010, possano ottenere l’estensione di detta proroga al fine di poter concludere gli investimenti programmati;
9) di stabilire che la proroga di cui ai precedenti punti 7 e 8 - di durata massima non superiore a 90 giorni - possa essere concessa esclusivamente ai beneficiari che abbiano richiesto o che richiedano preventivamente l’erogazione dell’anticipo del contributo ed agli Enti pubblici che abbiano richiesto o richiedano preventivamente il pagamento dello stato di avanzamento lavori pari al 50% dell’aiuto concesso, secondo le modalità già previste nei Programmi Operativi, negli Avvisi provinciali e nelle procedure approvate dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA);
10) di dare atto infine che resta confermato quant’altro stabilito nelle proprie deliberazioni n. 631 dell’11 maggio 2009 e n. 685 del 12 maggio 2008;
11) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet ErmesAgricoltura.