Testo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

  • dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
  • dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
  • dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
  • dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
  • dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
  • dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
  • n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
  • n. 823/2020 e n. 72/2021 relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
  • n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
  • n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
  • n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Richiamata inoltre la determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta n. 6248/2022 con cui si conferisce l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare;

Viste:

  • la propria determinazione n. 1836 del 12/03/2009, e successive variazioni atti n. 15349 del 23/11/2011, n. 8117 del 25/05/2017 e n. 23171 del 02/12/2021, con cui è stato concesso l’accreditamento al Poliambulatorio privato B.C.P., sito in Viale Graziosi n. 31, Maranello (MO);
  • la propria determinazione n. 5917 del 26/06/2009, e successive variazioni atti n. 5897 del 04/05/2012, n. 8115 del 25/05/2017 e n. 23170 del 02/12/2021, con cui è stato concesso l’accreditamento al Poliambulatorio privato C.A.F., sito in Via Sabbatini, 17, Modena;
  • la propria determinazione n. 5547 del 19/06/2009, e successive variazioni atti n. 5898 del 04/05/2012, n. 8116 del 25/05/2017 e n. 23169 del 02/12/2021 con cui è stato concesso l’accreditamento al Poliambulatorio privato Coliseum Center, sito in via Lulli n. 57, Modena;

Considerato che gli accreditamenti concessi sono stati poi prorogati nella loro validità fino al 31/07/2018, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Viste le domande di rinnovo dell’accreditamento, pervenute il 30/01/2018, presentate:

  • dal Legale rappresentante della Società B.C.P. S.r.l., con sede legale in Maranello (MO), per la struttura Poliambulatorio privato B.C.P. di Maranello (MO);
  • dal Legale rappresentante della Società C.A.F. S.r.l., con sede legale in Modena, per la struttura Poliambulatorio privato C.A.F. di Modena;
  • dal Legale rappresentante della Società Coliseum Center S.r.l., con sede legale in Modena, per la struttura Poliambulatorio privato Coliseum Center di Modena;

Viste le seguenti note dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che hanno permesso ai Poliambulatori citati, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo:

  • nota PG/2018/0454999 del 21/06/2018 per Poliambulatorio privato B.C.P. di Maranello (MO);
  • nota PG/2018/0454928 del 21/06/2018 per Poliambulatorio privato C.A.F. di Modena;
  • nota PG/2018/0454953 del 21/06/2018 per Poliambulatorio privato Coliseum Center di Modena;

Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle suddette strutture, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 13 e 14/10/2022, trasmessa con Prot. 29/06/2023.0633065.I;

Considerato che le tre strutture sanitarie oggetto del presente atto sono gestite da tre società diverse con a capo lo stesso Legale rappresentante, condividono i medesimi processi gestionali trasversali e, pertanto, sono state verificate unitamente sul campo e ricomprese in un’unica relazione motivata;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo con variazioni dell'accreditamento delle strutture sanitarie in parola;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni delle seguenti strutture:

  • Poliambulatorio privato B.C.P., sito in Viale Graziosi n. 31, Maranello (MO);
  • Poliambulatorio privato C.A.F., sito in Via Sabbatini, 17, Modena;
  • Poliambulatorio privato Coliseum Center, sito in via Lulli n. 57, Modena;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

  • l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
  • l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;
  • il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
  • la DGR n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e s.m.;
  • la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che i responsabili del procedimento hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato B.C.P., sito in Viale Graziosi n. 31, Maranello (MO), il rinnovo dell’accreditamento con variazioni, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per:

  • le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
    • Angiologia;
    • Cardiologia (eccetto Elettrocardiografia da sforzo e Tilt test);
    • Chirurgia vascolare;
    • Dermatologia;
    • Endocrinologia;
    • Fisiatria;
    • Gastroenterologia;
    • Neurologia (inclusa Elettromiografia);
    • Oculistica;
    • Ortopedia e traumatologia;
    • Otorinolaringoiatria;
    • Pneumologia;
    • Reumatologia;
    • Urologia;
  • le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio chirurgico:
    • Chirurgia Vascolare;
    • Dermatologia;
    • Oculistica (eccetto le prestazioni identificate con cod. 134101, 13.72 e 13.8);
    • Ortopedia e traumatologia;
    • Urologia;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
  • Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
  • Punto Prelievi;

e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato C.A.F., sito in Via Sabbatini, 17, Modena, il rinnovo dell’accreditamento con variazioni, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per:

  • le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
    • Angiologia;
    • Cardiologia (eccetto Elettrocardiografia da sforzo e Tilt test);
    • Chirurgia vascolare;
    • Dermatologia;
    • Endocrinologia;
    • Fisiatria;
    • Gastroenterologia;
    • Neurologia (inclusa Elettromiografia);
    • Oculistica;
    • Ortopedia e traumatologia;
    • Otorinolaringoiatria;
    • Pneumologia;
    • Reumatologia;
    • Scienze dell’alimentazione;
    • Urologia;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
  • Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

3. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Coliseum Center, sito in via Lulli n. 57, Modena, il rinnovo dell’accreditamento con variazioni, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per:

  • le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
    • Angiologia;
    • Cardiologia (eccetto Elettrocardiografia da sforzo e Tilt test);
    • Chirurgia vascolare;
    • Dermatologia;
    • Endocrinologia;
    • Fisiatria;
    • Gastroenterologia;
    • Neurologia (inclusa Elettromiografia);
    • Oculistica;
    • Ortopedia e traumatologia;
    • Otorinolaringoiatria;
    • Pneumologia;
    • Reumatologia;
    • Urologia;
  • le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio chirurgico:
    • Chirurgia Vascolare;
    • Dermatologia;
    • Oculistica (eccetto le prestazioni identificate con cod. 134101, 13.72 e 13.8);
    • Ortopedia e traumatologia;
    • Urologia;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
  • Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
  • Punto Prelievi;

e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

4. che è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 380/2023;

6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2024-01-16T11:58:12+02:00

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