Chiudi XHTML preview

R.R. n.41/2001 artt. 27 e 28 - Strina Marmi di Strina geom. Michele & C. Snc - Istanza di rinnovo e cambio di titolarità di concessione per la derivazione d'acqua pubblica sotterranea, per uso industriale in loc. Corcagnano del comune di Parma (PR) – Proc. PRPPA1691. SINADOC 8999

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Strina Marmi di Strina Geom. Michele & C S.n.c., c.f. e P. I.V.A. 00143220341 (ex Strina Guerrino e Figlio S.n.c. c.f. e P. I.V.A. 00143220341), ai sensi degli artt. 27 e 28, R.R. 41/2001, il rinnovo della concessione, in precedenza rilasciata con Determinazione n. 16219 in data 14.12.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico degli Affluenti del Po, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, codice pratica PRPPA1621 con le caratteristiche di seguito descritte:

• prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 35;

• ubicazione del prelievo: Comune di Parma, Località Corcagnano, Dati catastali: foglio 43, mappale 171 di proprietà del richiedente; coordinate UTM ED50: x 603.307, y 952.688;

• destinazione della risorsa ad uso industriale;

• portata massima di esercizio pari a l/s 2;

• volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2600;

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20.12.2023;

3. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31.12.2033;  (omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2024-47 del 08/01/2024  (omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2033. 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.  (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina