Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 - Valceno 2 S.r.l. - Istanza di concessione per la derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, in comune di Varano De' Melegari (PR), loc. Case Ombasini di Vianino. Concessione di derivazione. Proc. PR22A0034. SINADOC 29095/2022
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire all’ azienda Valceno 2 S.r.l, C.F. 02364280343, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0034, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 10;
- ubicazione del prelievo: Comune di Varano de’ Melegari (PR), località Case Ombasini di Vianino, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 37, mapp. n. 114; coordinate UTM RER X 570.212; Y 949.035;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2,33;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 16680;
- corpo idrico interessato: cod. 5030ER-AV2-VA, nome: Depositi vallate Appenniniche Taro Enza-Tresinaro;
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30.06.2033 e che l’eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all’esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24.11.2023 e acquisito al prot PG/2023/201721 DEL 28.11.2023;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-6214 del 28/11/2023
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
1. La concessione è valida fino al 30.06.2033 e che l’eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all’esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all' art. 7.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)