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Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001, artt. 5, 6 - Azienda agricola di Mondini Tommaso - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Parma (PR), loc. Vigatto, per uso irrigazione agricola. Proc. PR23A0051. SINADOC 35419/2023

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’Impresa Individuale Azienda Agricola di Mondini Tommaso, C.F. MNDTMS95S10G337K e P.I.V.A. 02971690348, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR23A0051, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

● prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 28;

● ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), località Vigatto, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 47, mapp. n. 230; coordinate UTM RER: x 604.662; y: 951.984;

● destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

● portata massima di esercizio pari a l/s 4;

● volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 22.000;

● corpo idrico interessato: Cod. 0080ER-DQ1-CL, Nome Conoide Parma-Baganza - libero confinato superiore (limite acquifero A2 mt 51 da p.c.);

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30.06.2033;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22.11.2023; (omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-6312 del 01/12/2023 (omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 30.06.2033. 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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