Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)
delibera

a) di accogliere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, l’istanza della ECO-RECUPERI S.R.L di modifica della condizione ambientale n. 4 della Delibera di Giunta regionale n. 1496 del 11/07/2023, così come richiesto nella nota acquisita dalla Regione Emilia – Romagna al Prot. 05/12/2024.1334272.E;

b) di sostituire, pertanto, la condizione ambientale n. 4 della delibera n. 1496/2023 che recita:
4. Il proponente dovrà eseguire, entro 15 mesi dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR, un'analisi di Livello 2 mirata alla quantificazione delle possibili emissioni odorigene (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) costituite in particolare dai punti E1, E2 ed E3, in ottemperanza ai criteri dettati dalla norma tecnica UNI EN ISO 13725 (UNI EN ISO 13725:2004 come aggiornata con la UNI EN ISO 13725:2022), come previsto dalle linee guida disponibili in ambito nazionale, secondo un’unica campagna di misurazione e da effettuarsi entro un tempo massimo di 30 ore sui campioni prelevati, alle seguenti condizioni:

I. l’esecuzione delle misurazioni mirate alla quantificazione delle sostanze odorigene dovrà essere eseguita durante la stagione estiva e più precisamente nei mesi di Luglio/Agosto, e con le condizioni di funzionamento a pieno regime di tutte le attività autorizzate con Provvedimento di Rinnovo con modifica dell’Autorizzazione unica per la gestione dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

II.qualora la campagna di misurazione e quantificazione delle sostanze odorigene dovesse evidenziare delle criticità, dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti che consistono nella programmazione di ulteriori campagne di misurazione oltre all'adozione di idonee soluzioni impiantistiche/gestionali finalizzate a contenere l’impatto;

III. al termine della campagna o qualora si dovessero verificare criticità, dovrà esserne data tempestiva informazione ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Est presentando una relazione con i risultati del monitoraggio comprensiva delle eventuali soluzioni impiantistiche/gestionali adottate dal proponente finalizzate a contenere l’impatto;

con la seguente:

Il proponente dovrà eseguire, entro l’11/12/2025, un'analisi di Livello 2 mirata alla quantificazione delle possibili emissioni odorigene (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) costituite in particolare dai punti E1, E2 ed E3, in ottemperanza ai criteri dettati dalla norma tecnica UNI EN ISO 13725 (UNI EN ISO 13725:2004 come aggiornata con la UNI EN ISO 13725:2022), come previsto dalle linee guida disponibili in ambito nazionale, secondo un’unica campagna di misurazione e da effettuarsi entro un tempo massimo di 30 ore sui campioni prelevati, alle seguenti condizioni:

I l’esecuzione delle misurazioni mirate alla quantificazione delle sostanze odorigene dovrà essere eseguita durante la stagione estiva e più precisamente nei mesi di Luglio/Agosto, e con le condizioni di funzionamento a pieno regime di tutte le attività autorizzate con Provvedimento di Rinnovo con modifica dell’Autorizzazione unica per la gestione dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

II. qualora la campagna di misurazione e quantificazione delle sostanze odorigene dovesse evidenziare delle criticità, dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti che consistono nella programmazione di ulteriori campagne di misurazione oltre all'adozione di idonee soluzioni impiantistiche/gestionali finalizzate a contenere l’impatto;

III. al termine della campagna o qualora si dovessero verificare criticità, dovrà esserne data tempestiva informazione ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Est presentando una relazione con i risultati del monitoraggio comprensiva delle eventuali soluzioni impiantistiche/gestionali adottate dal proponente finalizzate a contenere l’impatto

c) di confermare le altre condizioni ambientali contenute nella deliberazione n. 1496 del 11/07/2023;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella DGR 1496/2023 e nella presente delibera sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di confermare inoltre quanto già riportato nella propria deliberazione n. n. 1496 del 11/07/2023 in merito alla presentazione della relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali;

f) di confermare che l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 (cinque) anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA all’Ente individuato per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

h) di trasmettere copia del presente atto a ECO-RECUPERI S.R.L e per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ad ARPAE di Ravenna, Unione della Romagna Faentina, Comune di Solarolo, HERA S.p.A., Provincia di Ravenna, AUSL della Romagna, Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

i) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

j) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

k) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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ultima modifica 2025-01-16T09:29:04+01:00

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