Ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale al 31/12/2009, ai sensi della L.R. n. 24/2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e, in particolare, il Capo III “Polizia amministrativa locale” ed il Capo IV “Norme transitorie e finali, disapplicazioni e abrogazioni”;
- la legge regionale 28 settembre 2007, n. 21 recante “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale”. Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ed in particolare l’art. 3 della suddetta L.R. 21/07 che apporta modifiche all’art. 21 della L.R. n. 24 del 2003;
Richiamato l’art. 14 della citata L.R. 24/03 che prevede:
- al comma 1 che “la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale”;
- al comma 5 che “Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell’anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l’organizzazione e l’integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.
- al comma 7 che “La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L’atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).”
Visto inoltre l’art. 21 della citata L.R. 24/03 modificato dall’art. 3 della L.R. 21/07 che prevede:
- al comma 1 che “I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità,i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all’entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell’ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull’articolazione delle strutture di Polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l’applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.”;
- al comma 3 che “Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute”;
Premesso che:
- con deliberazione n. 1179 del 21/6/2004 la Giunta regionale ha provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 7, della L.R. 24/03, a definire gli standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale, dalla quale risultano in particolare anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;
- con deliberazione n. 70 del 30 gennaio 2006 è stato modificato l’Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 1179/2004 nella sola parte relativa agli “Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale”, sostituendo alla lettera b) la parola “durata” con la parola “sottoscrizione” come di seguito indicato:”il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l’art. 21, comma 1, della Legge 24/03, nel 31 dicembre 2007”;
- con deliberazione n. 106 del 4 febbraio 2008 è stato modificato l’Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 1179/2004 nelle seguenti parti:
- parte relativa agli “Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale”, sostituendo alla lettera b) che «il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l’art. 21, comma 1, della legge 24/03,come modificato dall’art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre 2009» e aggiungendo la lettera e) «per i Comuni della riviera emiliano-romagnola la sottoscrizione di Accordi di programma è subordinata alla progressiva stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato fino al raggiungimento degli standard sulla base del numero degli abitanti e dei posti letto.»
- parte relativa al “Corpo di Polizia municipale anche a carattere intercomunale - Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi”, dopo il punto f) delle precisazioni aggiungendo che: «Solamente per i comuni della riviera emiliano-romagnola, dove la stagionalità delle attività costituisce elemento strutturale, il personale in servizio nei mesi estivi con contratto a tempo determinato viene incluso nel computo degli operatori, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali, prendendo in considerazione il numero di mensilità complessivamente lavorate, espresse in uomini/anno. Il numero massimo di operatori a tempo determinato da includere nel computo non può comunque superare, per ogni anno, quello necessario ad erogare un totale di mensilità pari alla media degli anni 2004, 2005 e 2006.»
- con deliberazione n.169 del 8 febbraio 2010 è stato modificato:
- l’Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 1179/2004 e succ. modifiche, sopprimendo, la lettera b) nella parte relativa agli “Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale”, che cita «il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l’art. 21, comma 1, della Legge regionale 24/03, come modificato dall’art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre 2009 »
- il punto 4) “Termini e modalità di presentazione delle richieste per l’avvio della procedura” dell’Allegato A, parte integrante della propria deliberazione n. 2266/2005 e succ. modifiche, sostituendo il secondo capoverso come segue: «Le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del 30 giugno 2010. Il limite ultimo per la sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato nel 31 marzo 2011»;
Dato atto delle informazioni acquisite tramite gli uffici del Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, della Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla ricognizione sull’articolazione delle strutture di Polizia locale al 31 dicembre 2009;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- le proprie deliberazioni:
-
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;
a voti unanimi e palesi
delibera
1) di dare atto, per le ragioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, della ricognizione sull’articolazione delle strutture di polizia locale al 31/12/2009, in applicazione dell’art. 21 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 modificato dall’art. 3 della Legge regionale 28 settembre 2007, n. 21 secondo quanto riportato nell’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.