Accordo-contratto tra Provincia di Ferrara, Gestori Servizi RU e Associazioni di Categoria per gestione Raee domestici della piccola/grande distribuzione nel territorio provinciale, presso centri raccolta comunali della provincia.
LA GIUNTA PROVINCIALE
(omissis)
delibera:
1 - Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di Accordo - contratto ambientale tra Provincia di Ferrara, Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani e associazioni di categoria, per la gestione dei Raee domestici della piccola e grande distribuzione, nell’intero territorio provinciale, presso i centri di raccolta comunali presenti nella provincia di Ferrara, secondo il testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale., sotto la voce “All. A”;
2 - Di dare atto che alla sottoscrizione dell’Accordo, di cui al precedente punto 1, provvederà la Presidente della Provincia di Ferrara, o un Assessore appositamente delegato;
3 - Di dare atto, inoltre, che il presente Accordo ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatte salve ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e potrà essere rinnovato, in via formale, per espressa volontà delle parti;
4 - Di dare atto, altresì, che eventuali modifiche del presente accordo o nuove adesioni devono essere concordate con i soggetti firmatari;
5 - Di dare atto, infine, che l’adozione della presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Provinciale;
6 - Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti firmatari per l’adesione, e per la necessaria conoscenza alle altre Province della RER, all’Arpa ed agli Enti di controllo della regione e di pubblicarlo sul sito internet della Provincia e nel BUR, in attuazione dei principi indicati dalla Comunità Europea, per garantire la massima diffusione e trasparenza dei contenuti del presente accordo in materia ambientale
Stante l’urgenza di provvedere al fine di dare attuazione alle azioni finalizzate alla concreta attuazione delle finalità del PPGR della Provincia di Ferrara;
con unanime e separata votazione espressa in forma palese;
delibera:
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, IV° comma, del DLgs 267/00.
ALLEGATO “A”
Accordo - contratto ambientale tra Provincia di Ferrara, Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani e associazioni di categoria, per la gestione dei Raee domestici della piccola e grande distribuzione nell’intero territorio provinciale presso i centri di raccolta comunali presenti nella provincia di Ferrara.
Visti:
- Le Direttive CE 2002/95, 2002/96 e 2003/108 “relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto del ministro dell’Ambiente 25 settembre 2007, n. 185 recante l’istituzione del “Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee”, del “Centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi” e del “Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee” (attuazione articoli 13, comma 8 e 15 comma 4, DLgs 151/2005);
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente 25 settembre 2007 recante l’istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee (attuazione articolo 15, comma 1, DLgs 151/2005);
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente 8 aprile 2008 recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata” (Attuazione articolo 183, comma 1, lettera cc), Dlgs 152/2006); successivamente integrato e modificato dal decreto del 13 maggio 2009;
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”;
- L’ Accordo del 24 giugno 2010 siglato dal Centro di coordinamento Raee, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Aires, Ancd — Conad, Ancra — Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione.
Considerato che:
- a partire dal 18 giugno 2010 è obbligatorio il ritiro “uno contro uno” dei Raee domestici da parte dei negozianti, commercianti, piccola o grande distribuzione;
- tale obbligo può essere assicurato con il concorso di una rete impiantistica presente sul territorio provinciale adeguata al conferimento dei Raee domestici;
- sul territorio provinciale sono presenti quattro gestori del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani, ciascuno dei quali dispone, allo stato, di un unico Centro di Raccolta idoneo ad accogliere i RAEE prodotti sul territorio di propria competenza, con l’effetto che molti territori comunali ne risultano totalmente sprovvisti;
Ritenuto che
- l’aumento delle raccolte differenziate dei Raee è obiettivo di interesse generale e costituisce la condizione fondamentale per garantire la massima efficacia ed efficienza del sistema di raccolta, con il concorso del servizio pubblico o dei privati senza ulteriori oneri a carico dei cittadini;
Ritenuto altresì necessario operare al fine di garantire:
- un sistema di centri adeguati all’ambito provinciale, per il conferimento dei Raee domestici da parte dei negozianti, commercianti e piccola o grande distribuzione;
- le semplificazioni previste dal decreto ministeriale n. 65 del 2010;
- il sistema di tracciabilità previsto dalla Regione per le raccolte differenziate dei rifiuti urbani, compresa la contabilizzazione dei Raee domestici;
- la più ampia possibilità di conferimento dei RAEE domestici all’interno del territorio provinciale di Ferrara da parte dei soggetti obbligati al ritiro verso i centri di raccolta comunale a ciò abilitati, al fine di garantire la massima efficacia del servizio.
tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’accordo
- Ferma restando la destinazione principale dei Centri di Raccolta comunali a soddisfare le necessità di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico da parte delle civili abitazioni, le finalità del presente accordo sono quelle di garantire un sistema efficace di gestione delle raccolte differenziate dei Raee domestici, organizzate dalla piccola e grande distribuzione presente sul territorio provinciale di Ferrara.
- Il presente accordo stabilisce le modalità di accettazione presso i Centri di Raccolta Comunali dei Raee domestici raccolti e/o raggruppati a cura dei soggetti obbligati al ritiro, degli installatori e dei centri di assistenza, secondo quanto stabilito dal decreto n. 65 del 8 marzo 2010, in attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2005 e sue mod. ed integr.;
- Il presente accordo disciplina altresì i centri di raccolta privati a sostegno delle raccolte dei Raee domestici dei soggetti privati che gestiscono impianti di smaltimento e recupero sul territorio provinciale di Ferrara;
- I Raee domestici oggetto del presente accordo sono rappresentati dai seguenti codici CER: 200121* - 200123* - 200135* - 200136.
Art. 2 - Centri per la raccolta comunale dei Raee domestici
- I centri di raccolta comunali abilitati a ricevere i Raee domestici dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, sono quelli elencati in allegato “1” al presente Accordo, suddivisi per centri di raccolta e raggruppamento dei Raee da avviare ai consorzi di filiera per il corretto trattamento ai sensi del D.Lgs. 151-2005.
- I Centri di Raccolta comunali di cui al comma precedente accetteranno con le modalità e le limitazioni definite in accordo tra il Distributore/Centro di assistenza tecnica/Installatore ed il Gestore dei CdR medesimi, al fine di garantire comunque la disponibilità minima del servizio per le utenze domestiche che conferiscono direttamente i RAEE raccolti negli esercizi (punti vendita e/o laboratori di assistenza e riparazione) operanti sul territorio provinciale, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il ritiro con sostituzione, purché riferiti a vendite perfezionate o ad incarichi assegnati presso l’esercizio medesimo o presso filiali dello stesso ubicate nell’ambito provinciale.
- Altresì i Centri di Raccolta comunali di cui al comma 1 accetteranno i RAEE raccolti negli esercizi operanti anche al di fuori del territorio provinciale, purché identificabili come provenienti da ritiri con sostituzione avvenuti presso clienti domiciliati in uno dei Comuni della Provincia di Ferrara.
- In entrambi i casi di cui ai commi precedenti i volumi di RAEE raccolti saranno attribuiti, ai fini della rendicontazione di Raccolta Differenziata, al Comune presso cui ha sede il Centro di Raccolta ricevente ed al fine del riconoscimento degli incentivi/premi previsti dal Centro di Coordinamento RAEE al Centro di Raccolta ricevente.
Art. 3 - Centri di raccolta privati dei Raee domestici
- I gestori di impianti di smaltimento e recupero esistenti sul territorio provinciale possono chiedere di aderire al presente Accordo, in qualità di centri di raccolta privati dei Raee domestici, con le modalità espresse all’art. 6.
- Le operazioni dei Raee domestici nei centri di raccolta privati devono essere condotte con modalità e mezzi atti a evitare inconvenienti igienico sanitari e garantire la protezione ambientale, come prescritto dal DM. 65/2010.
- I soggetti di cui all’art. 1, comma 2 assolvono ai propri obblighi di ritiro dei Raee domestici, conferendo al centro di raccolta privato.
- I soggetti gestori dei centri di raccolta privati dei Raee domestici dovranno conferire i medesimi ai centri di raggruppamento dei Raee, indicati dal presente accordo, con mezzi abilitati al trasporto di detti rifiuti.
- Il trasporto dal centro di raccolta privato al centro di raccolta comunale dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato II del D.M. 65/2010. Una copia fotostatica dovrà essere conservata presso l’impianto per almeno il periodo di 3 anni, corrispondente alla durata del presente accordo.
Art 4 - Sistema ORSO
- I gestori dei centri di raccolta comunali dovranno comunicare al sistema informativo regionale (denominato ORSO) con le modalità espresse nella delib. G.R. n. 2317 del 28/12/2009 i Raee domestici raccolti annualmente presso il centro, suddivisi per conferimento diretto delle utenze e soggetti di cui all’art. 1, comma 2.
Art. 5 - Adesione da parte dei centri di raccolta comunale per il conferimento dei Raee domestici
- La Provincia di Ferrara cura l’aggiornamento dei centri di raccolta comunali abilitati a ricevere i Raee domestici da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2.
- La Provincia dovrà aggiornare l’elenco dei centri di raccolta comunali, per l’adesione di nuovi centri, indicando: soggetto gestore, ubicazione, orari di apertura, iscrizione all’albo gestori ambientali ai sensi del DM 4/04/2008 e adesione al comitato Raee in qualità di centri di raccolta o raggruppamento dei Raee domestici;
Art. 6 - Adesione da parte dei centri di raccolta privati per il conferimento dei Raee domestici
- I soggetti che gestiscono i centri di cui all’art. 3 comunicano direttamente al Settore Ambiente della Provincia di Ferrara o tramite le loro associazioni di categoria quanto segue: (i) se l’area di deposito dei Raee domestici sia separata dalle altre attività; (ii) la quantità istantanea dei Raee domestici depositati e frequenza media di allontanamento, che non può essere comunque superiore a un mese; (iii) le tariffe di conferimento per singola tipologia. Alla comunicazione dovrà essere allegata una planimetria, in cui viene indicata l’area per il deposito dei Raee domestici.
- La Provincia valuta la richiesta di cui al punto 1 e risponde entro 30 giorni, al fine di chiedere integrazioni, rigettare la richiesta ovvero dare il proprio assenso.
- I soggetti dei centri di raccolta privati non possono ricevere i Raee domestici, in assenza dell’espressione della Provincia di cui al punto 2.
- Per l’attività di raccolta i soggetti gestori dei centri privati possono prevedere una tariffa di conferimento per tipologia di Raee domestici, che tiene conto del servizio svolto da comunicare alla Provincia con le modalità espresse al punto 1.
Art. 7 - Elenco dei centri di raccolta dei Raee domestici
- La Provincia cura l’elenco dei centri di raccolta pubblici e privati e raggruppamento dei Raee domestici di cui all’allegato “1” al presente Accordo, con le modalità espresse dal presente accordo.
- La Provincia dovrà aggiornare, ogni 3 mesi, l’allegato “1” al presente Accordo, rispetto alle comunicazioni di adesione e dare la massima informazione secondo le forme stabilite dal presente accordo.
- L’elenco di cui all’allegato 1 al presente Accordo dovrà essere pubblicato sul portale della Provincia.
Art. 8 - Condizioni di ritiro da parte dei centri
- I soggetti gestori dei centri di raccolta comunali abilitati al ricevimento dei RAEE domestici, di cui all’articolo 2, hanno l’obbligo di ritirarli, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2 ed all’art. 3, nei limiti quotidiani e/o per consegna idonei a garantire comunque la disponibilità minima del servizio per le utenze domestiche che conferiscono direttamente.
- Eventuali variazioni intervenute alla gestione dei centri, quali ad esempio giorni od orari di apertura, modalità di conferimento, numeri verdi dovranno essere comunicate al Settore Ambiente della Provincia di Ferrara..
- I gestori dei centri dovranno inoltre comunicare, nel caso di fermo del centro a causa di inconvenienti tecnici o esigenze di manutenzione, la chiusura dei centri e il periodo massimo per ripristinare il servizio.
- I regolamenti dei centri comunali dovranno essere aggiornati sulla base delle disposizioni del presente accordo.
Art. 9 – Sanzioni
Le violazione alle disposizioni del presente accordo sono sanzionate a norma di legge.
Art. 10 - Vigilanza e controllo
- I sottoscrittori del presente Accordo devono vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’accordo.
- La Provincia in qualità di autorità di controllo dovrà, in particolare, vigilare sulle modalità di raggruppamento dei Raee domestici da parte dei soggetti obbligati al ritiro dei Raee domestici e dei centri disciplinati dal presente accordo, in particolare con l’ausilio del corpo forestale.
- La Provincia dovrà verificare che i centri di raccolta comunali siano adeguati alle esigenze delle raccolte dei Raee domestici oggetto del presente Accordo e prevedere interventi finalizzati al potenziamento di detti impianti.
- Le parti concordano di riunirsi il primo anno almeno 3 volte e per i successivi anni almeno una volta, sotto il coordinamento della Provincia, allo scopo di verificare la regolare attuazione del presente Accordo, valutare le difficoltà insorte e le eventuali integrazioni o modifiche da apportare all’Accordo stesso.
- Il presente Accordo dovrà essere pubblicato nel BUR.
Art. 11 – Durata
- Il presente Accordo avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatte salve ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e potrà essere rinnovato, in via formale, per espressa volontà delle parti.
Art. 12 - Privacy
- Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente Contratto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt. 1, 3 e 11 del Codice.
I Firmatari: Provincia di Ferrara, HERA SpA, CMV Servizi SRL, SOELIA SpA, SOELIA SpA, Area SpA, ATO 6, CNA Ferrara, ASCOM Ferrara, Confartigianato Ferrara, LegaCooperative, ADICONSUM
Data ___________