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Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27, 28 e 31 - Azienda agricola Caselli di Montermini Davide impresa individuale. Rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Casalgrande (RE), località Boglioni, ad uso irriguo agricolo - Proc. RE16A0036 - SINADOC 29549/2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001, all’Impresa Individuale Azienda Agricola Caselli di Montermini Davide (C.F. MNTDVD96D09H223H e P.I.V.A. 02997240359), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione (codice pratica RE16A0036) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto n. 2987 del 12/06/2017 e qui variata sostanzialmente (aumento del volume annuo del prelievo), avente ora,  con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 2,5;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a m3/annui 2.000; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2032; (omissis)

Estratto disciplinare  (omissis)

Articolo 7- Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il  concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati  entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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