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L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto fotovoltaico "San Francesco 3" localizzato nei comuni di Cadeo e di Fiorenzuola (PC), proposto da Fattoria Solare Montecchio S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO  

(omissis) 

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “impianto fotovoltaico “San Francesco 3”” (quale modifica della Determinazione n. 14304 del 21/08/2020 e definizione delle opere connesse) localizzato nei comuni di Cadeo e di Fiorenzuola (PC) proposto da Fattoria Solare Montecchio S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:

  1. andrà presentata, in sede autorizzativa, la modifica alla linea elettrica che, per i tratti di interferenza con le aree soggette a tutela, dovrà prevedere la soluzione in TOC e che per l’intero tratto iniziale dell’elettrodotto, dal campo fotovoltaico sino a dopo il corso d’acqua che si immette nel Rio della Fontana, dovrà essere interrato;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera b), punto 1, dovrà essere effettuata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC Piacenza e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alla condizione ambientale prescritta;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza:

l’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito all’ARPAE SAC di Piacenza e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Fattoria Solare Montecchio S.r.l., alla Fattoria Solare Sarmato S.r.l., al Comune di Cadeo, al Comune di Fiorenzuola d’Arda, alla Provincia di Piacenza, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, all'AUSL di Piacenza - Dipartimento Sanità Pubblica, all'ARPAE di Piacenza, al Consorzio di Bonifica di Piacenza;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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