Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n.209 in data 8/02/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.38 – parte seconda – del 3 marzo 2010, è stato proposto, a norma dell’art. 42 della L.R. 6/2005, l’atto istitutivo della Riserva naturale generale "Ghirardi", sita nei Comuni di Albareto e Borgo Val di Taro, in Provincia di Parma;

- la suddetta deliberazione è stata depositata per 60 giorni consecutivi presso la segreteria della Provincia e dei Comuni interessati;

- nei sessanta giorni successivi al deposito sono state presentate sette osservazioni da parte di diversi soggetti privati, di cui cinque entro i termini e due oltre il tempo massimo, tutte trasmesse alla Regione dalla Provincia di Parma, unitamente alle deliberazioni dei Comuni interessati;

- la Provincia di Parma ha preso atto delle osservazioni pervenute e ha espresso il proprio parere di merito con atto G.P. n. 352 del 17/6/2010;

- tali osservazioni sono di seguito riportate con indicazione: dei rispettivi mittenti, della sintesi dei contenuti e del parere di merito espresso dall’Amministrazione provinciale;

1. Moglia Osvaldo non è favorevole all’istituzione della Riserva; l’osservazione non risulta accoglibile in quanto non adeguatamente motivata;

2. Antonelli Aldo e Rosa chiedono l’allargamento del perimetro della Riserva con l’inclusione di alcune particelle di loro proprietà; l’osservazione è parzialmente accoglibile per le particelle che confinano col perimetro della Riserva proposto e che risultano interne all’attuale Oasi faunistica;

3. Soc. agricola “Capre e Cavoli” chiede che vengano esclusi dal perimetro della Riserva i terreni di proprietà Moglia in affitto all’azienda; l’osservazione è accoglibile in quanto le aree in questione non contribuiscono in modo sostanziale ad arricchire il patrimonio naturale della Riserva, né la loro esclusione inficia la congruità del perimetro;

4. 49 firmatari chiedono che la Giunta regionale ritiri la proposta di istituzione della Riserva o, in subordine, che ne ridetermini il perimetro basandolo su confini fisici, anche al fine di evitare l’inclusione di proprietà non favorevoli all’istituzione della Riserva stessa; l’osservazione non risulta accoglibile in quanto la proposta di Riserva si estende su aree i cui proprietari sono favorevoli alla sua istituzione mentre la ricerca dei soli confini coincidenti con elementi naturali presenti sul territorio comporterebbe una riduzione dell’area con l’esclusione di alcune frazioni di proprietà favorevoli, nonché un allungamento non giustificabile delle procedure istitutive mediante la ripubblicazione della proposta di perimetro;

5. ATC PR6 chiede che nell’atto istitutivo della Riserva venga precisato che la Provincia si possa avvalere della collaborazione dell’ATC PR6 per la gestione del cinghiale; l’osservazione non risulta accoglibile in quanto l’art.44 della L.R. 6/05, stabilisce che alcuni compiti gestionali della riserva, tra cui rientrerebbe anche la gestione faunistica, siano delegabili dalla Provincia soltanto ai Comuni;

6. Azienda agricola “Grazie papà” di Gaspare Gasparini (pervenuta oltre i termini della pubblicazione); l’osservazione non è accoglibile in quanto incomprensibile;

7. Proprietà Fam. Marchini Camia a nome del Sig. Giuseppe Marchini Camia (pervenuta oltre i termini della pubblicazione) suggerisce che la Provincia possa attribuire al WWF, già gestore dell’Oasi faunistica, un ruolo significativo nella gestione operativa della Riserva; l’osservazione non risulta accoglibile in quanto l’Amministrazione provinciale può attribuire alle Associazioni ambientaliste esclusivamente i compiti previsti all’art. 44, comma 4 della L.R. 6/05;

Ritenuto che:

- in generale sussistano le condizioni per l’accoglimento delle osservazioni pervenute in accordo con quanto deliberato dalla Provincia di Parma con atto G.P. n. 352 del 17/6/2010;

- per quanto riguarda l’osservazione n. 5 soprariportata non sia opportuno prefigurare la gestione dell’area in quanto, ai sensi dell’art. 45, comma 4, della L.R. 6/05, eventuali interventi di controllo delle specie faunistiche sono possibili solo sulla base di specifici piani predisposti dall’Ente di gestione, sentito l’ISPRA, per la cui attuazione l’Ente stesso si può avvalere di proprio personale o di altri soggetti appositamente autorizzati;

Ritenuto quindi opportuno procedere con la proposizione dell’atto istitutivo della Riserva naturale “Ghirardi”, modificato rispetto a quello già proposto con deliberazione di Giunta regionale n.209/2010, nelle parti di seguito enunciate:

- la cartografia, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto, viene denominata “Allegato 1” e contiene le seguenti modifiche:

1. inclusione di quattro porzioni di territorio in continuità con il perimetro già individuato con DGR n. 209/2010, in accoglimento dell’osservazione n.2 presentata dai signori Antonelli Aldo e Rosa per un’estensione di circa 1 ha,;

2. esclusione dal perimetro proposto della porzione di territorio relativa all’osservazione n. 3 presentata dalla Soc. Agricola “Capre e Cavoli” per una superficie pari a 16 ha circa;

Vista la L.R. 43/2001 e succ. mod. ed in particolare l’art.37, comma 4;

Richiamata la propria deliberazione n.2416 del 29/12/2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s. m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di sottoporre all’Assemblea legislativa, a norma dell’art.42 della L.R. n.6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”, le seguenti proposte:

A. di pronunciarsi, ai sensi dell’art.42 della L.R. 6/05, sulle osservazioni pervenute alla proposta di istituzione della Riserva naturale generale “Ghirardi”, approvate con deliberazione G.R. n. 209/2010, nel seguente modo: - sono accolte parzialmente l’osservazione n. 2 e totalmente l’osservazione n. 3, e sono respinte le osservazioni nn. 1, 4, 5, 6 e 7, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, in accordo con quanto deliberato dalla Provincia di Parma con atto G.P. n. 352/2010;

B. di modificare, come specificato in premessa, l’Allegato 1 della propria deliberazione n. 209 dell’8 febbraio 2010 concernente “Istituzione della Riserva naturale generale Ghirardi”;

C. di istituire la riserva naturale generale “Ghirardi” con il seguente atto:

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ultima modifica 2011-01-03T09:59:00+02:00

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