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Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2024

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

  • il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
  • la L.R. 04 marzo 2019, n. 2, recante “Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35, e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18”;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, oltre a modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, in particolare l’allegato X, punto 3;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
  • la L.R. 04 marzo 2019, n. 2, recante “Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18”, in particolare l’art. 5 relativo alla disciplina della movimentazione degli apiari;
  • il D. Lgs. 02/02/2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
  • la determinazione dirigenziale n. 3918 del 24/02/2023, recante “Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2023”;
  • il D.M. 20 luglio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica”;
  • il D.M. 30 novembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”;
  • la Circolare Agenzia per le erogazioni in apicoltura (AGEA) 24/01/2023, n. 3, recante “Istruzioni operative per aiuto all'apicoltura”;

Preso atto che il colpo di fuoco batterico è sempre presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna; 

Considerato che:

  • la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;
  • esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;
  • è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il giorno 15 marzo e il 30 giugno 2024, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’Allegato X, punto 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
  • è opportuno che il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato Reg. (UE) 2019/2072;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;
  • n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  • n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia"; OK
  • n. 380 del 13 marzo 2023 recante “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025”, poi aggiornata con le deliberazioni n. 719/2023 e n. 1097/2023;
  • n. 474 del 27 marzo 2023 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:

  • n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
  • n. 18242 del 27/09/2022, recante “Deleghe di funzioni ai responsabili di Settore ai sensi dell'art. 24 della deliberazione n. 324/2022 e aggiornamento delle disposizioni organizzative per le procedure di acquisizione di beni e servizi nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

Dato atto che presente provvedimento non contiene dati personali;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina
  1. di vietare, nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo e il 30 giugno 2024, la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province della Regione Emilia-Romagna verso territori del territorio nazionale riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 2);
  2. di consentire, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno 2024, lo spostamento degli alveari ubicati nei territori citati al punto 1) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette), ma solo previa l’adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 3); per quanto riguarda l’Italia, le zone protette sono le seguenti: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le provincie di Milano, Sondrio e Varese, i comuni di Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevecchia nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine) nella provincia di Mantova), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona);
  3. che le misure di quarantena consistono nel mantenere gli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione; la durata della clausura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato, contenente quale principio attivo l’acido ossalico;
  4. di stabilire che i soggetti interessati, prima di effettuare spostamenti di alveari nel periodo suindicato, devono comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione, e che tale misura deve essere opportunamente documentata;
  5. di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari regionali;
  6. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario 

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19.

Il Responsabile del Settore
Stefano Boncompagni

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