Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

-               la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;

-               la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ed in particolare l’art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l’articolo 19 “Controllo della fauna selvatica” della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l’altro:

-               al comma 2, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;

-               al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

-               la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, così come modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare l’art. 16 a norma del quale la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

-               le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” che prevedono che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classificano in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

-               il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

-               il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

-               la Legge Regionale n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

-               la Legge Regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

-               la Legge Regionale n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

-               la Legge Regionale n. 22/2015 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

-               la Legge Regionale n. 4/2021 “Legge Europea per il 2021” che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;

-               le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

-               n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

-               n. 893/2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

-               n. 1419/2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

-               n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018”;

-               n. 1174/2023 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023, fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Richiamata la propria deliberazione n. 1763 del 13 novembre 2017 “Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica”;

Richiamato altresì il Piano quinquennale di controllo della volpe per il periodo 2019-2023, approvato con propria deliberazione n. 611 del 15 aprile 2019 con efficacia per il periodo 2019-2023, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la presenza della volpe impatta su molteplici aspetti riferiti alla convivenza uomo/animale che possono comportare grave pregiudizio per la tutela:

-               della pubblica incolumità e della sicurezza stradale e per la tutela del suolo, con riguardo all’integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili e di tutte le strutture antropiche;

-               della biodiversità, in riferimento alla riproduzione della fauna stanziale negli istituti con specifiche finalità di produzione della fauna;

-               delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti avicunicoli;

Preso atto altresì della crescente presenza sul territorio regionale dello sciacallo dorato (Canis aureus), specie particolarmente protetta, con correlato rischio di confusione con la volpe per similitudini morfologiche, che richiederà a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo, la massima attenzione in particolare nel corso degli interventi con tiro da automezzo con fonte luminosa;

Considerato, altresì che risulta necessario provvedere anche al monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni della specie volpe nell’ambito del “Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica” della Regione Emilia-Romagna;

Atteso che gli uffici regionali hanno predisposto un nuovo Piano quinquennale di controllo della volpe per il periodo 2024-2028, trasmesso con relativa richiesta di parere ad ISPRA con nota Prot. n. 1176597 del 24 novembre 2023, al fine di dare continuità all’attività di controllo;

Richiamato integralmente il parere favorevole di ISPRA, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 1243584.E del 15 dicembre 2023, nel quale si evidenzia che stante il vigente quadro normativo e stato ecologico della volpe e visto il perdurare di diverse problematiche ascrivibili alla presenza della specie nonostante le azioni attuate negli anni passati, debba ritenersi, in linea di principio, accettabile prevedere la prosecuzione di azioni volte al contenimento degli impatti, così come prospettate dal piano pluriennale 2024-2028 proposto dalla Regione, secondo i modi e i tempi indicati che riprendono il piano quinquennale precedentemente approvato, pur proponendo alcuni adeguamenti e prescrizioni integralmente recepiti nel Piano stesso;

Preso atto che, con nota Prot. 0053559.U del 19 gennaio 2024, è stata trasmessa ad ISPRA una richiesta di integrazioni al citato parere, aventi ad oggetto elementi di natura tecnica che non erano stati precedentemente presi in considerazione dall’Istituto;

Richiamato integralmente anche l’ulteriore parere favorevole di ISPRA acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. 0082645.E del 29 gennaio 2024;

Atteso pertanto che secondo quanto evidenziato da ISPRA i pareri favorevoli restano comunque subordinati alle seguenti prescrizioni:

-               “esclusione dalle aree di Intervento delle zone destinate a colture cerealicole, legumi da granella, girasole e proteo oleaginose, se non collocate all’interno degli istituti di produzione di selvaggina sopra richiamati”;

-               “realizzazione degli interventi di controllo nelle arginature/terrapieni solo qualora siano stati accertati rischi idraulici direttamente collegabili alla presenza di Volpe e/o altri Mammiferi con abitudini fossorie e solo a seguito di parere favorevole espresso previa produzione di specifica documentazione integrativa, come sopra specificata”;

-               in relazione alla realizzazione delle azioni di controllo della Volpe con 3 cani da seguita specializzati + 6-10 operatori, aumentabili fino a 15, “esclusivamente per finalità di prevenzione di rischio idraulico (arginature) o smottamenti (terrapieni stradali e/o ferroviari) e quindi per ragioni di sicurezza pubblica con le seguenti limitazioni:

-               solo sulle arginature/terrapieni con densa copertura di vegetazione;

-               distanza massima di 150 metri non derogabile dalla sommità dell’arginatura;

-               utilizzo di munizioni atossiche;

-               periodo consentito: 1° ottobre - 10 febbraio”;

Dato atto che con nota prot. n. 1190517 del 29 novembre 2023, è stata inviata al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area biodiversità - la richiesta di “Valutazione di Incidenza” di cui alla L.R. n. 4/2021, art. 26, inoltrata dal suddetto Settore con nota prot. n. 1217303 del 5 dicembre 2023 anche ai diversi enti gestori con richiesta di parere per screening relativo alla proposta di Piano di controllo regionale alla specie Volpe 2024-2028 di loro competenza;

Atteso che il Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area biodiversità, con nota Prot. n. 01.02.2024.0102094.I, ha comunicato l’esito positivo della “Valutazione di Incidenza” del Piano di controllo della volpe, sottoponendo tale esito al rispetto di specifiche condizioni applicative;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del “Piano quinquennale di controllo della volpe in Emilia-Romagna” per il periodo 2024-2028, valido per l’intero territorio regionale, ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali, nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le condizioni previste dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area biodiversità – per l’applicazione del Piano di controllo nei siti Rete Natura 2000 sono state integralmente recepite al capitolo 13 dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

-               il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

-               la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;

-               la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

-               n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-               n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

-               n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

-               n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1.    di approvare il “Piano quinquennale di controllo della volpe in Emilia-Romagna” per il periodo 2024-2028, valido per l’intero territorio regionale, ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali, nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

2.    di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

3.    di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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ultima modifica 2024-02-12T15:38:29+02:00

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