Regolamento CE 510/2006 - Parere positivo in merito alla richiesta di registrazione della I.G.P. “Ciliegia di Vignola”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, che ha sostituito e abrogato il Regolamento (CEE) 2081/92;
Visti gli articoli 4 e 5 del suddetto Regolamento (CE) 510/2006;
Visto il Regolamento (CE) 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1273, del 15 luglio 1997, avente per oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92”;
Visto altresì l’articolo 6 del DM 21 maggio 2007, prot. n. 5442, pubblicato il 29 maggio 2007 sul n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Decreto Ministeriale recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006”;
Preso atto che il 26 ottobre 2009, prot. n. PG.2009.0239466, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura la proposta di registrazione della IGP Ciliegia di Vignola, inoltrata con nota 20 ottobre 2009 dal Consorzio della ciliegia, della susina e della frutta tipica di Vignola, con sede in Vignola, via dell’Agricoltura 1;
Considerato che, per quanto disposto dagli atti suddetti, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 193 del 18 novembre 2009 la scheda riassuntiva della proposta di registrazione;
Preso atto che nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni in merito;
Dato atto che il Servizio Valorizzazione delle Produzioni ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della proposta menzionata ed ha riscontrato, così come previsto dall’art. 6, comma 1, del DM 21 maggio 2007:
- la conformità della proposta medesima ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento (CE) 510/2006;
- la conformità della relazione socio economica alle condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, lettera f) del DM 21 maggio 2007;
- la legittimità dell’associazione richiedente;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Valorizzazione delle Produzioni;
Dato atto che, ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione 1273/97, spettava alla Giunta regionale l’espressione del parere sulle proposte di registrazione pervenute;
Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 450 concernente: “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche.”, è stato tra l’altro stabilito al punto 3) dell’APPENDICE 8, che spetta alla Dirigenza, l’emanazione nelle materie di competenza, degli atti a carattere consultivo e tecnico quali ad esempio l’espressione di pareri;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e successiva modifica;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
determina
per le motivazioni esposte in premessa:
1) di esprimere parere positivo relativamente alla proposta di registrazione della IGP Ciliegia di Vignola, ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006, presentata dal Consorzio della ciliegia, della susina e della frutta tipica di Vignola, con sede in Vignola, via dell’Agricoltura 1:
- alla conformità della proposta medesima ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento (CE) 510/2006;
- alla conformità della relazione socio economica alle condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, lettera f) del DM 21 maggio 2007;
- alla legittimità dell’associazione richiedente;
2) di trasmettere copia conforme della presente determinazione all’Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di registrazione;
3) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.