Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Disposizioni in merito all'attuazione dei programmi operativi delle Misure 112 e 121 ed al differimento del termine lavori definito al punto 7 della deliberazione 615/10
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio Europeo relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all’attuazione delle procedure di controllo;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
Richiamati inoltre:
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna – Versione 5 nella formulazione allegata quale parte integrante alla deliberazione della Giunta regionale n. 2138 in data odierna quale risultante dalle modificazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 748 dell’8 giugno 2010, approvate con Comunicazione Ref. Ares(2010)922586 del 9 dicembre 2010 e con Decisione della Commissione Europea C(2010)9357 del 17 dicembre 2010;
- la propria deliberazione n. 672 del 18 maggio 2009, con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Programma Operativo “Progetti di filiera”;
- la propria deliberazione n. 992 del 12 luglio 2010 concernente la ridefinizione dei Programmi Operativi delle Misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori” e 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR a decorrere dall’annualità finanziaria 2011 (di seguito, rispettivamente, POM 112 e POM 121);
Considerato che i progetti di filiera di cui alla citata deliberazione 672/09 prevedono la contestuale attuazione di alcune misure del PSR in forma integrata, tra le quali la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e la Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
Dato atto:
- che il citato Programma Operativo “Progetti di filiera” fa riferimento, in via generale, alle specifiche disposizioni procedurali già in vigore per le misure attuate con modalità diversa da quella di filiera;
- che - per quanto riguarda le richieste di variante relative ai singoli interventi/operazioni - il punto 23. del Programma Operativo di filiera, di fatto, non modifica le disposizioni specifiche in materia contenute nei singoli Programmi Operativi di Misura (POM) vigenti;
- che, in materia di varianti ai progetti finanziati, i POM 112 e 121 dispongono che dette varianti debbano essere preventivamente autorizzate;
Preso atto che le procedure relative ad altre misure ad investimento del PSR, tra le quali figura altresì la citata Misura 123, prevedono che le varianti possano essere avviate dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di variante stessa;
Preso atto, altresì:
- che tale procedura è idonea ad agevolare i beneficiari nell’esecuzione dei progetti, l’ammissibilità dei quali è subordinata al rispetto della data di fine lavori;
- che l’ammissibilità della variante resta comunque soggetta all’approvazione formale dell’Ente competente, che la rilascia qualora, a seguito di istruttoria, risultino rispettati i criteri stabiliti nel Programma Operativo di Misura;
- che l’adozione di modalità operative il più possibile uniformi – sia nell’ambito di misure attivate in forma integrata di filiera, sia con riferimento a misure tra loro collegate ai sensi dei rispettivi POM, quali le Misure 112 e 121 - risulta coerente con l’esigenza di perseguire costantemente una semplificazione ed omogeneità delle procedure;
Ritenuto opportuno stabilire che, tra la presentazione della domanda di variante e la prevista data di fine lavori, debba intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sessanta giorni, al fine di garantire all’Ente competente un congruo lasso di tempo per l’istruttoria della richiesta e contestualmente la sostenibilità tecnica della variante medesima;
Ritenuto pertanto di modificare il punto 13.4 del Programma Operativo della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” sostituendo al 1° capoverso le lettere a) e b) come segue: «finalizzata ad una maggiore coerenza con gli obiettivi operativi della Misura, debitamente motivata e preventivamente richiesta all’Ente competente, che a seguito di istruttoria potrà autorizzarla con proprio atto. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.»;
Ritenuto altresì di modificare il punto 16.6. del Programma Operativo della Misura 112 “Insediamento dei giovani agricoltori” sostituendo il secondo capoverso con il seguente testo: «Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. L’Ente competente potrà autorizzarla tenendo conto della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla quantificazione e concessione del premio. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell’ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.»;
Ritenuto, infine, di disporre affinché le nuove procedure si applichino a tutte le domande di variante presentate sulle Misure 112 e 121, purché successive alla data di esecutività del presente atto;
Considerato inoltre che tra le modifiche del PSR – versione 5 - rientra anche una diversa demarcazione tra gli interventi finanziabili a valere sulla Misura 121 e sui programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori (OP) operanti nell’ambito dell’Organizzazione Comune del Mercato nel settore ortofrutticolo di cui al Reg. CE n. 1234/2007;
Preso atto:
- che i programmi operativi delle OP ortofrutticole relativi all’esercizio 2011 sono stati approvati con decorrenza 1 gennaio 2011 e tengono già conto dei nuovi criteri di demarcazione con il PSR;
- che il POM 121 relativo all’esercizio 2011 risulta al momento già attivato e prevede la raccolta delle domande fino al 28 febbraio 2011 (o al 31 maggio 2011 limitatamente alle imprese condotte da giovani beneficiari della Misura 112);
- che risulta opportuno modificare il POM 121 al fine di allineare temporalmente l’applicazione della nuova demarcazione in ambito PSR con quella dei programmi operativi dell’OCM Ortofrutta relativi all’esercizio 2011 e pertanto a valere sulle domande presentate a far data dall’ 1 gennaio 2011, rendendo più efficace, in tal modo, il grado di complementarietà di dette linee di intervento;
Ritenuto a tale scopo e con riferimento al POM 121:
- di modificare il punto 10.3 “Settore degli ortaggi freschi e patata”, sostituendo l’ultima alinea del paragrafo “Limitazioni ed esclusioni” con il seguente testo:
«- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione parziale, ai fini della presente demarcazione, l’impresa non è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l’adesione ad OP non opera.»;
- di modificare i punti 10.4 “Settore frutta fresca” e 10.5 “Settore dell’ortofrutta e patate trasformate” del POM 121, sostituendone l’ultima alinea di ogni rispettivo paragrafo “Limitazioni ed esclusioni” con il seguente testo:
«- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM e fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione parziale, ai fini della presente demarcazione, l’impresa non è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l‘adesione ad OP non opera.»;
Ritenuto di dover disporre che le istanze presentate sul programma 2011 entro la data del 31 dicembre 2010 possano essere inserite nella prima graduatoria di merito relativa a detto esercizio sulla base della demarcazione vigente al momento della presentazione della domanda, fermo restando che, in caso di mancato finanziamento per carenza di risorse, potranno essere confermate sulle graduatorie successive previa re-istruttoria, nel rispetto di quanto previsto dal POM 121 punto 13.3, ottavo capoverso, lettera b) e sulla base delle modifiche apportate con il presente atto;
Richiamata infine la propria deliberazione n. 615/2010, con la quale, tra l’altro, si prevedeva la possibilità per le imprese agricole titolari di un provvedimento di concessione di contributo assunto nell’anno 2008 o 2009 a valere sulle Misure 112 e 121 che già fruivano del periodo di proroga ordinariamente previsto dai Programmi Operativi delle misure in oggetto o ne potessero ancora usufruire - ed a seguito del quale il termine dei lavori non risultasse comunque già scaduto né posteriore al 31 dicembre 2010 - di poter ottenere l’estensione di detta proroga di ulteriori 90 giorni al fine di poter concludere gli investimenti programmati;
Preso atto che, per le imprese agricole beneficiarie delle Misure 112 e 121 e titolari di un provvedimento di concessione a valere sulla seconda graduatoria dell’esercizio 2009, la proroga ordinariamente concedibile ai sensi dei POM 112 e 121 poteva comportare la fissazione di una nuova data di fine lavori di poco successiva al 31 dicembre 2010, escludendo tali beneficiari dalla possibilità di fruire di detta estensione del periodo di proroga di cui alla deliberazione 615/10;
Considerato altresì:
- che i mesi di settembre, ottobre e novembre 2010 hanno fatto registrare un andamento climatico caratterizzato da un numero di giornate con precipitazioni superiore alla media in diverse zone del territorio regionale, come risulta anche dai bollettini agrometeorologici pubblicati dall’Agenzia Regionale Protezione Ambiente - ARPA;
- che, come segnalato anche da alcune Amministrazioni provinciali ed Organizzazioni professionali, tale andamento climatico - unitamente alle condizioni pregresse che avevano già indotto ad assumere i provvedimenti di cui alla citata deliberazione 615/10 – ha influenzato negativamente in numerosi casi il regolare svolgimento degli investimenti;
- che, ai sensi dei POM 112 e 121, il rispetto della data di fine lavori costituisce elemento essenziale per l’ammissibilità dei progetti;
- che risulta pertanto opportuno consentire anche ai beneficiari titolari di un provvedimento di concessione nell’esercizio 2009 che non hanno potuto fruire dell’ulteriore periodo di proroga in virtù del termine del 31 dicembre 2010 di poter avvalersi di detta prerogativa;
Ritenuto necessario a tale scopo modificare il punto 7) del dispositivo della propria deliberazione 615/10, sostituendo il termine “31 dicembre 2010” con il termine “31 marzo 2011”, restando confermato quant’altro disposto dalla deliberazione medesima e dai Programmi Operativi delle Misure 112 e 121;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di modificare il punto 13.4 del Programma Operativo della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” sostituendo al 1° capoverso le lettere a) e b) come segue: «finalizzata ad una maggiore coerenza con gli obiettivi operativi della Misura, debitamente motivata e preventivamente richiesta all’Ente competente, che a seguito di istruttoria potrà autorizzarla con proprio atto. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.»;
3) di modificare il punto 16.6 del Programma Operativo della Misura 112 “Insediamento dei giovani agricoltori”, sostituendo il secondo capoverso come segue: «Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. L’Ente competente potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla quantificazione e concessione del premio. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell’ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.»;
4) di stabilire che le predette disposizioni si applichino a tutte le domande di variante relative a domande di aiuto presentate sulle Misure 112 e 121, purché successive alla data di efficacia del presente atto;
5) di modificare il punto 10.3 “Settore degli ortaggi freschi e patata” del POM 121, sostituendo l’ultima alinea del paragrafo “Limitazioni ed esclusioni” con il seguente testo:
«- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 Euro (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l’impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l’adesione ad OP non opera.»;
6) di modificare i punti 10.4 “Settore frutta fresca” e 10.5 “Settore dell’ortofrutta e patate trasformate” del POM 121, sostituendone l’ultima alinea di ogni rispettivo paragrafo “Limitazioni ed esclusioni” con il seguente testo:
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM e fatti salvi i PI relativi al solo acquisto di macchinari ed attrezzature, finanziabili solo in ambito PSR. In caso di adesione parziale, ai fini della presente demarcazione, l’impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l‘adesione ad OP non opera.”;
7) di stabilire, inoltre, che la nuova demarcazione con l’OCM Ortofrutta e le modifiche di cui ai precedenti punti 5) e 6) si applichino a valere sulle domande della Misura 121 presentate a far data dall’ 1 gennaio 2011;
8) di prevedere altresì, con riferimento alle disposizioni inerenti la predetta demarcazione, che le istanze presentate entro la data del 31 dicembre 2010 a valere sui bandi relativi all’esercizio 2011 della Misura 121 possano essere inserite nella prima graduatoria di merito relativa a detto esercizio sulla base della demarcazione vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto, fermo restando che, in caso di mancato finanziamento per carenza di risorse, potranno essere confermate sulle graduatorie successive previa re- istruttoria, nel rispetto di quanto previsto dal POM 121 punto 13.3, ottavo capoverso, lettera b) e sulla base delle modifiche apportate con il presente atto;
9) di modificare il punto 7) del dispositivo della deliberazione 615/10, sostituendo il termine «31 dicembre 2010» con il termine «31 marzo 2011», restando confermato quant’altro disposto dalla deliberazione medesima e dai Programmi Operativi delle Misure 112 e 121;
10) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet Ermesagricoltura.