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Modalità per la denuncia annuale della produzione florovivaistica

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

Dato atto che:

- l’art. 2 della L.R. 3/04 disciplina le attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali, che devono essere subordinate al possesso di apposita autorizzazione regionale rilasciata dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria;

- l’art. 5, comma 2, della L.R. 3/04, relativo agli obblighi del titolare di autorizzazione, dispone che «Al fine dell’acquisizione di dati statistici i produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita, hanno l’obbligo di denunciare annualmente la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.»;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna ha predisposto un programma informatico con accesso on-line per la denuncia delle produzioni vivaistiche da parte dei produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita;

Ritenuto quindi, in applicazione della suddetta L.R. 3/04, di dover stabilire le modalità e la data di scadenza per la denuncia di produzione da parte di coloro che sono assoggettati per legge a tale obbligo;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e in particolare l’art. 37;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale;

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 1030 del 19 luglio 2010, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, ed in particolare la lettera f) della parte dispositiva;

- n. 8224 del 28 luglio 2010, recante “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione generale Agricoltura”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di stabilire che le aziende florovivaistiche, per assolvere all’obbligo di denuncia annuale della propria produzione alla Regione Emilia-Romagna, previsto dall’art. 5, comma 2, della L.R. 3/04, debbano attenersi alla seguente procedura:

la denuncia deve essere fatta on-line, mediante l’apposito programma disponibile al seguente indirizzo: http://www.ermesagricoltura.it/Sportello-dell-agricoltore/Fai-da-te (dichiarazione di produzione per aziende florovivaistiche);

2) di stabilire la data del 31 marzo di ogni anno quale termine entro la quale deve essere effettuata la denuncia annuale on-line delle produzioni florovivaistiche, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Responsabile del Servizio Fitosanitario;

3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. Con la pubblicazione si intendono assolti gli obblighi di pubblicizzazione del presente provvedimento nei confronti dei destinatari.

L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro, ai sensi dell’art. 11, comma 7, della L.R. 3/04.

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