L.R. 44/95. Assegnazione e concessione ad ARPA del finanziamento per l'esecuzione di attività connesse alla gestione del Sistema Sinapoli e Sira. Anno 2010
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di assegnare e concedere, per le motivazioni specificate in premessa, all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente – ARPA con sede in Via Po, 5 Bologna, ai sensi dell’art. 23, comma secondo della L.R. 44/95, un finanziamento complessivo di Euro 120.193,78 a copertura dei costi che la stessa sosterrà a riconoscimento del servizio di manutenzione ordinaria sui sistemi HW e SW configurati presso ARPA per la gestione del SIRA come dettagliato nella proposta conservata agli atti del Servizio Risanamento atmosferico acustico elettromagnetico e della Direzione Ambiente e Difesa del suolo e della costa:
- Attività di manutenzione ordinaria dei sistemi HW, comprensivo del servizio di manutenzione di base per un importo di 19.235,00 euro e di una quota di 7/12 del servizio di supporto in caso di problemi al sistema di business continuità per un importo di 12.375,00 euro come da proposta tecnico finanziaria di ARPA prot. n. PG/2010.0081185 del 22/3/2010 - Euro 26.453,75
- Attività di manutenzione ordinaria SW di base - Euro 93.740,03
Totale Euro 120.193,78
2) di imputare la somma complessiva di Euro 120.193,78, registrandola al n. 4113 di impegno sul Capitolo 36710 “Spese per attività di gestione e manutenzione del sistema informativo ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)” - UPB 1.4.2.2. 13265 - del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dare atto che il Dirigente competente per materia, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 2416/08 e s.m., provvederà con propri atti formali alla liquidazione della spesa di cui al precedente punto, ed alla emissione della richiesta del titolo di pagamento, in una unica soluzione, dietro presentazione di un rapporto finale descrittivo delle attività sviluppate e attestante le spese complessivamente sostenute;
4) di dare atto inoltre che le attività di cui al punto 1. dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2011;
5) di stabilire che:
- l’ARPA è responsabile per il trattamento informatico dei dati e tenuta al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti nel D.lgs 196/03, nonché a fornire adeguata documentazione in merito alla Regione;
- l’ARPA è inoltre rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza;
- per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento delle attività istituzionali si applicano le norme vigenti in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali come disciplinato dal DLgs 195/05;
6) di stabilire che per l’espletamento di specifiche prestazioni, l’ARPA potrà avvalersi, rispettando la normativa di cui al DPR 252/98, dell’opera di terzi. ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi. In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all’espletamento delle attività oggetto della presente deliberazione;
7) di dare atto che all’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione Emilia–Romagna compete l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.;
8) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.