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L.R. 26/01, Artt. 3 e 7 - Approvazione riparto, assegnazione e impegno risorse alle Province per interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative - A.S. 2010/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;

Richiamati in particolare:

- l’articolo 7, comma 3, ove si stabilisce che la Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all’art. 3 della citata Legge regionale 26/01 e le relative modalità di attuazione;

- l’art. 8 commi 2 e 3, ove si stabilisce che le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole, contenente i progetti e la relativa assegnazione dei fondi e trasmettono alla Regione la relazione annuale sull’utilizzo degli stessi e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 24 del 3 novembre 2010 avente per oggetto “Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita – Abrogazione Legge regionale 25 maggio 1999, n. 10” Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli aa.ss. 2010/11, 2011/12, 2012/13”(proposta della Giunta regionale in data 18 ottobre 2010, n. 1543);

Dato atto che la predetta deliberazione 24/10 nell’allegato parte integrante determina i criteri di ripartizione alle Province delle risorse, criteri definiti secondo una logica di continuità con gli interventi per il diritto allo studio già avviati o consolidati a livello dei singoli territori provinciali;

Rilevato che ai fini del riparto delle risorse regionali per gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) n. 2,3,4,5 della L.R. 26/01 destinate al finanziamento della spesa di investimento, risulta variato l’indicatore relativo agli studenti iscritti e agli studenti portatori di handicap;

Ritenuto pertanto opportuno applicare tali criteri su 1/4 delle risorse disponibili e di ripartire i restanti 3/4 in proporzione al consolidato dell’anno precedente;

Rilevato altresì che per quanto attiene al riparto delle risorse regionali per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), n. 3, L.R. 26/01 destinate al finanziamento della spesa corrente, sono pervenuti i dati forniti dalle Province relativi al numero di alunni trasportati ed al costo medio regionale del servizio per alunno;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare la continuità degli interventi nei vari ambiti provinciali nel rispetto delle differenze territoriali, ripartire 1/6 delle risorse regionali sulla base del numero degli alunni trasportati e del costo medio regionale ed i restanti 5/6 in proporzione al consolidato dell’anno precedente;

Ritenuto di provvedere, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 24/10, al riparto ed all’impegno di spesa delle risorse regionali disponibili per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 26/01 relativamente all’anno scolastico 2010-2011, come indicato nella tabella di cui all’ Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie regionali, per l’attuazione degli interventi in questione è di euro 4.500.000,00 sui seguenti capitoli del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010:

  • quanto a Euro 3.000.000,00 sul Cap. 72575, afferente l’UPB 1.6.2.2. 23100;
  • quanto a Euro 1.500.000,00 sul Cap. 72607, afferente l’UPB 1.6.2.3. 23500;

Visto l’art. 3, commi da 16 a 21, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, con il quale sono state introdotte limitazioni alla possibilità per le Regioni di fare ricorso all’indebitamento, qualora lo stesso venga utilizzato per la concessione di contributi a beneficio di privati;

Atteso che tale condizione deve intendersi estesa agli Enti attraverso i quali sono effettivamente realizzati gli interventi contributivi; 

Ritenuto pertanto di stabilire che:

  • i Programmi Provinciali, adottati in attuazione dell’art. 8 comma 2 della L.R. 26/01, dovranno essere formulati nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui all’art. 3 – commi da 16 a 21 – della L. 350/2003;
  • dalla relazione annuale prevista dall’art. 8, comma 3, della L.R. 26/01, circa l’utilizzo delle risorse assegnate e sul raggiungimento degli obiettivi del programma provinciale si dovrà evincere anche l’utilizzo dei fondi nel rispetto della L. 350/2003;
  • il mancato rispetto di tali disposizioni comporta per le Province la decadenza dall’assegnazione disposta in loro favore a valere sul citato Capitolo 72607 per la parte attribuita a favore di soggetti privati o comunque a favore di investimenti inerenti proprietà private ed il conseguente recupero ad opera della Regione Emilia-Romagna delle somme di cui trattasi;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n.136, avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010, n.8 e del 22 dicembre 2010, n. 10, in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

Viste, altresì, le seguenti Leggi regionali: 

- n. 25 del 22 dicembre 2009 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 2010-2012”; 

- n. 8 del 23 luglio 2010 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell’art. 30 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

- n. 40 del 15 novembre 2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.; 

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2 della L.R. 40/01, nonché dell’art.4, comma 2, della L.R. 25/09 per provvedere all’assunzione degli impegni di spesa per l’ammontare complessivo di euro 4.500.000,00 a favore delle Province secondo il piano di riparto di cui alla tabella Allegato A del presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009 e n. 1030/10; - n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e succ. mod.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che si ritengono qui integralmente riportate, l’Allegato A parte integrante della presente deliberazione, contenente il riparto a favore delle Province delle risorse regionali disponibili per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 26/01 art. 3 comma 1 lett. a) n. 2,3,4,5 relativamente all’anno scolastico 2010-2011, assegnando contestualmente le somme a fianco di ciascuna indicate;

2) di impegnare le suddette risorse regionali per l’a.s. 2010-2011 a favore delle Province, per l’importo complessivo di Euro 4.500.000,00 sui rispettivi capitoli e per le somme sotto indicate: 

  1. quanto a euro 3.000.000,00 al Capitolo 72575 “Interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative (artt. 3 e 7, L.R. 8 agosto 2001, n. 26)” UPB 1.6.2.2.23100 - registrata al n. 4201 di impegno; 
  2. quanto a euro 1.500.000,00 al Capitolo 72607 “Interventi relativi alle attrezzature e alle strutture per i servizi finalizzati all’accesso e alla frequenza alle attività scolastiche e formative (artt. 3 e 7 L.R. 8 agosto 2001, n. 26)” UPB 1.6.2.3.23500 - registrata al n. 4202 di impegno, 

del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che è dotato della necessaria disponibilità;

3) di stabilire che:

  1. copia del programma provinciale degli interventi, adottato in attuazione dell’art. 8 comma 2 della L.R. 26/01, sia sollecitamente trasmessa ai competenti uffici regionali, per consentire lo svolgimento del relativo monitoraggio degli interventi. Tali programmi dovranno essere formulati nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui all’art. 3 – commi da 16 a 21 – della L.350/03;
  2. le Province procedano a trasmettere ai competenti uffici regionali, entro la fine dell’anno scolastico di riferimento, la relazione annuale prevista dall’art.8 comma 3 della L.R. 26/01, sull’utilizzo delle risorse assegnate – nel rispetto anche di quanto indicato ai successivi punti c) e d) - e sul raggiungimento degli obiettivi del programma provinciale;
  3. le Province, ai sensi della citata L. 350/03, non possono utilizzare le somme assegnate e impegnate con il presente atto sul Capitolo 72607 a favore di soggetti privati o comunque a favore di investimenti inerenti proprietà private;
  4. il mancato rispetto di tale disposizione comporta, per le Province medesime, la decadenza dall’assegnazione disposta in loro favore sul Capitolo 72607 del bilancio regionale, per la parte attribuita a soggetti privati o comunque destinata a investimenti inerenti proprietà private ed il conseguente recupero ad opera della Regione Emilia-Romagna delle somme di cui trattasi;

4) di dare atto che alla liquidazione delle risorse impegnate provvederà con successivo atto il dirigente regionale competente per materia, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, in applicazione dell’art. 51 della L.R. 40/01, nonché della propria deliberazione 2416/08 e succ. mod.;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione.

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