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Modifica prescrizione n. 99 della VIA e AU relativa al progetto per la realizzazione di un Polo per le energie rinnovabili nel comune di Russi (RA) - proposto da Powercrop Russi srl approvato con DGR 395/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera
per le ragioni in premessa

a) di accogliere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, l’istanza della Società Powercrop Russi srl di richiesta di modifica della prescrizione 99 della DGR 395/2011 recante “Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione unica relativa al progetto per la realizzazione di un Polo per le energie rinnovabili sito in via Carrarone n. 3 nel Comune di Russi (RA) - Riconversione ex zuccherifici Eridania Sadam spa proposto da Powercrop Spa. Presa d'atto determinazioni conferenza di servizi (LR 9/99 e DLGS 152/06) e autorizzazione costruzione ed esercizio. (LR 26/04) così come richiesta nella nota acquisita dalla Regione Emilia – Romagna al PG.19/07/23/719856;

b) di sostituire, pertanto la prescrizione 99 della DGR 395/2011 del deliberato “al fine di minimizzare l’impatto sul traffico indotto per il trasporto delle biomasse in entrata a servizio della CTE e per dare risposta all'economia locale, dovrà essere garantito da parte di Powercrop l’approvvigionamento delle stesse nel raggio di 70 km misurato come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa;”

come di seguito riportata:

99. dovrà essere garantito da parte di Powercrop l’approvvigionamento delle biomasse come identificate nella sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.lgs. n. 152/2006, nel raggio di 150 km misurato come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa; tale raggio potrà essere esteso a tutto il territorio della Regione Emilia – Romagna solo relativamente alle seguenti tipologie di biomasse:

  • Tipologia I – Gestione del bosco: Biomassa derivata dalle pratiche annuali di governo dei boschi
  • Tipologia II – Residui di campo delle aziende agricole: Biomassa derivata dalla raccolta dei residui di potatura e dall’espianto di colture agricole (frutteti, vigneti, filari di piante interpoderali, ecc.)
  • Tipologia III – Residui di attività di lavorazione di prodotti forestali: Biomassa derivata dalla lavorazione di legno vergine da parte di segherie (esclusivamente scarti della prima lavorazione del taglio dei tronchi);
  • Tipologia IV: Biomassa derivata dalle pratiche annuali di governo pulizia degli alvei fluviali e dei torrenti
  • Tipologia V: Residui di campo delle aziende agricole accatastato con fitopatologie sanitarie accertate dall’autorità competente

In particolare, per questa ultima tipologia, il trasporto dovrà essere effettuato a carico di Powercrop Russi e sia il trasporto sia la combustione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni dettate Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio;

Inoltre, il trasporto delle biomasse provenienti da distanze superiori a 70 km dalla centrale dovrà avvenire con mezzi a prestazioni ambientali uguali o superiori alla categoria euro 6;

c) di dare atto che la prescrizione n. 99 così come aggiornata sarà efficace dal 1/1/2024, data del termine di validità delle prescrizioni contenute nelle DGR 1690/2019 e DGR 1462/2022;

d) di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente delibera dovrà essere modificata ed aggiornata la Convenzione Urbanistica relativa al Programma-Progetto Unitario dell’area denominata “Comparto Eridania” siglata tra la Società Powercrop Russi ed il Comune di Russi in data 28 novembre 2011 (Atto Notaio Rita Merone Repertorio n.50.092/24.072) e successivamente modificata in data 24 luglio 2017 ((Atto Notaio Rita Merone Repertorio n.59.737/29.470), in specifico quanto contenuto all’art. 11, al fine di assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-contrattuale in essa definito;

e) di dare atto che tutte le prescrizioni della DGR 395/2011 non espressamente modificate dal presente provvedimento sono valide e devono essere ottemperate da parte del proponente;

f) di trasmettere copia della presente delibera alle richiedenti PowerCrop Russi S.r.l., ai Comuni di Russi e Bagnacavallo, alla Provincia di Ravenna e ad ARPAE Sac Ravenna per quanto di competenza nonché alle Amministrazioni, società ed Enti che avevano partecipato alla Conferenza di Servizi del 2011 per opportuna conoscenza;

g) di pubblicare, per estratto, la
 presente delibera sul BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

i) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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