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Disposizioni organizzative in merito all'assistenza alla popolazione ucraina

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:

  • il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
  • la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;
  • la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

DATO ATTO che dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 il territorio dell’Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, ha determinato un afflusso massiccio di persone, in cerca di rifugio, nell’Unione europea;

VISTI ALTRESÍ:

  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31.12.2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
  • il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina”;
  • il D.L. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che prevede,
  • all’art. 3, l’incremento di 5.000 posti nell’ambito della rete dei Centri Temporanei di Accoglienza (CAS) e l’attivazione di 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
  • l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 870 del 02 marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
  • l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 872 del 04 marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” che affida al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, per il tramite delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
  • l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 873 del 04 marzo 2022, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

DATO ATTO che l’OCDPC n. 872/2022 stabilisce:

  • all’art. 2, comma 1, che i Presidenti delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, tra l’altro: coordinare l’organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina; provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, limitatamente al territorio di competenza; assicurare, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell’individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture – medesime, nel quadro di distribuzione nazionale dei profughi; provvedere all’assistenza sanitaria e all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;
  • all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l’emergenza COVID19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che, a fronte dell’urgenza di dare soccorso, assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini arrivati nel territorio nazionale, sono stati individuati in prima istanza, con proprio Decreto n. 23/2022, i soggetti attuatori per le attività e gli interventi di protezione civile di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) per quanto di competenza, all’art. 2 comma 1 lettera b), all’art.3 comma 4 e all’art. 5 della OCDPC 872/2022;

VISTI:

  • l’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 che autorizza il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, per un massimo di 15.000 unità;
  • l’art. 1 della OCDPC n. 881 del 29/3/2022 che disciplina le modalità per dare attuazione alle forme di “accoglienza diffusa” previste dal DL 21/2022;
  • le indicazioni operative del Capo DPC del 7 maggio 2022 per la gestione delle disponibilità di accoglienza diffusa per la popolazione proveniente dall’Ucraina;
  • l’OCDPC n. 937 del 20/10/2022 con la quale viene attribuita ai Commissari delegati la possibilità di stipulare convenzioni per l’attivazione di ulteriori forme di accoglienza diffusa;
  • il DL 2 marzo 2023, n. 16 che estende fino al 31/12/2023 le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;
  • l’art. 1 dell’OCDPC n. 1028 del 5/10/2023 con il quale vengono disciplinate nel dettaglio ulteriori modalità di accoglienza diffusa in capo ai Commissari Delegati;

VALUTATA la necessità, ad oltre un anno e mezzo dall’inizio delle attività di assistenza della popolazione ucraina, di porre in capo alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Giunta Regionale la prosecuzione dell’esercizio di tali attività sul territorio della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda le competenze attribuite ai Commissari Delegati;

VALUTATA, a tal fine, la necessità di individuare, a parziale modifica del proprio Decreto n. 23/2022, i soggetti attuatori per le attività e gli interventi di protezione civile di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) per quanto di competenza, all’art. 2 comma 1 lettera b), all’art.3 comma 4, all’interno della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

RITENUTO di mantenere in capo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile quanto previsto dall’art. 5 della OCDPC 872/2022;

VISTI:

  • il D.Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

DATO ATTO dei pareri allegati; 

decreta:
  1. di porre in capo alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Giunta Regionale la prosecuzione dell’esercizio delle attività di assistenza della popolazione ucraina, avente diritto alla Protezione Temporanea, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda le competenze attribuite ai Commissari Delegati dalle norme in vigore nonché dalle ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale;
  2. di individuare, a parziale modifica del proprio Decreto n. 23/2022, i soggetti attuatori per le attività e gli interventi di protezione civile di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) per quanto di competenza, all’art. 2 comma 1 lettera b), all’art.3 comma 4, all’interno della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
  3. di mantenere in capo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile quanto previsto dall’art. 5 della OCDPC 872/2022;
  4. di stabilire che i predetti Soggetti Attuatori adottino ogni atto che si renda necessario per dare esecuzione agli interventi di loro competenza, stipulando anche i relativi contratti e che possano avvalersi delle deroghe previste dalla disciplina in materia, purché debitamente motivate;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ai sensi dell’articolo 42, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  6. di inviare il presente atto al Dipartimento nazionale di protezione civile.

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