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Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica al progetto motori presentato da Unigrà SpA in Via Gardizza nel comune di Conselice (RA)-(L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione della scarsa rilevanza (e negatività) degli impatti ambientali attesi il progetto “Progetto Motori: modifica al progetto” in Via Gardizza nel Comune di Conselice (RA) presentato dalla Società Unigrà spa, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto in oggetto e rispettare i limiti emissivi in esso contenuti;
  2. prima della messa a regime della centrale nell’assetto produttivo a 58 MWe, deve essere sottoscritta da parte del Proponente apposita convenzione vincolante con RFI per la realizzazione del nuovo binario di raccordo alla linea ferroviaria Lugo-Lavezzola, a servizio di Unigrà, ai fini della definizione del progetto esecutivo e in continuità con il progetto definitivo già predisposto dalla Ditta in adempimento al punto 5) delle prescrizioni impartite con DGR 1778/06 e s.m.i.; tale collegamento dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione di cui sopra e comunque entro 30 mesi dal rilascio della modifica di AIA; della sottoscrizione della convenzione e, successivamente, della realizzazione e attivazione del raccordo ferroviario deve essere data evidenza alla Provincia di Ravenna, ai Comuni di Conselice e Lugo e alla Regione Emilia-Romagna con specifica comunicazione;
  3. rispetto alle soluzioni logisitiche ad oggi individuate per il collegamento tra il Porto di Ravenna e lo stabilimento Unigrà relativamente all’approvvigionamento delle materie prime, si prende atto dell’intenzione del Proponente di proseguire con l’utilizzo della banchina attrezzata S. Vitale e delle strutture logistiche di proprietà SAPIR per lo sbarco e lo stoccaggio in loco delle materie prime, in forza di accordi già in atto tra le società stesse; eventuali successive soluzioni logistiche alternative, finalizzate all’adempimento di cui al punto 5) delle prescrizioni impartite con DGR 1778/06 e s.m.i., dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia di Ravenna, ai Comuni di Conselice e Lugo e alla Regione Emilia-Romagna;
  4. in merito alle fonti di approvvigionamento degli oli vegetali da utilizzare come combustile nella centrale Unigrà; tenuto conto delle specifiche direttive del PRQA, tale olio dovrà pertanto provenire, in via preferenziale, dalle produzioni della divisione alimentare di Unigrà (sottoprodotti di lavorazione degli oli vegetali) ovvero da produzioni agricole locali e/o regionali e, solo in subordine, da coltivazioni dirette in paesi comunitari ed extra-comunitari; resta pertanto fermo quanto previsto nell’AIA n. 682 del 28/11/2006 nella quale si specifica che il combustibile deve essere costituito da una miscela di oli e grassi di natura vegetale, composta per circa il 49% da olio di palma di provenienza esterna e per circa il 51% da sottoprodotti (oleine e stearine di palma) provenienti dai processi di lavorazione svolti nell’adiacente stabilimento produttivo Unigrà; a tal proposito, si conferma infine quanto già stabilito al punto 3) delle prescrizioni impartite con DGR 1778/06 e s.m.i., per cui ogni variazione in aumento superiore al 20% della quantità annua di approvvigionamento di oli importati dall’estero, dichiarata come necessaria al funzionamento della centrale per l’utilizzo tal quale (38.000 tonnellate/anno in assetto produttivo da 49 MWe e 50.000 t/anno in assetto produttivo da 58 MWe), dovrà essere comunicata e valutata ai sensi dell’art. 29-del DLgs n. 152/2006 e s.m.i.;
  5. ai fini della valutazione di eventuali miglioramenti delle attuali prestazioni emissive dell’impianto, la Ditta dovrà dar corso agli interventi che possono apportare un miglioramento delle performance e della gestione dell’impianto e che riguardano, sostanzialmente, alcune variazioni strutturali dei 3 sistemi catalitici di abbattimento dei gas di scarico dei motori, la modifica dei parametri di controllo relativi al riscaldamento del combustibile, la revisione dei sistemi di iniezione e di post-combustione;
  6. prima della messa in esercizio della centrale nell’assetto produttivo a 58 MWe, devono essere realizzate le modifiche tecnologiche alla centrale termica asservita allo stabilimento produttivo di lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari prospettate da Unigrà riguardanti le 2 linee di cogenerazione afferenti ai punti di emissione denominati E18 e E21, al fine di garantire per tali punti di emissione il rispetto del valore limite di emissione per il parametro NOx di 20 mg/Nm3 (espresso come media giornaliera), rispetto ai 30 mg/Nm3 attualmente autorizzati con l’AIA n. 585 del 24/12/2009; tale modifica dovrà essere comunicata e valutata ai sensi dell’art. 29-nonies del DLgs n. 152/2006 e s.m.i.; a tal fine la Ditta è tenuta ad inviare alla Provincia di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna e al Comune di Conselice apposita comunicazione ai fini dell’aggiornamento dell’AIA, completa delle specifiche tecniche e dell’analisi rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili della soluzione tecnica individuata per il miglioramento delle prestazioni emissive in termini di NOx delle linee di cogenerazione presenti nella centrale termica asservita allo stabilimento produttivo Unigrà;
  7. rispetto all’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie in essere già riscontrate e oggetto di diffida, la Provincia di Ravenna, resta in attesa di ricevere dalla Ditta gli esiti conclusivi dell’indagine conoscitiva, disposta con la diffida stessa e tuttora in corso, al fine di verificare le effettive prestazioni emissive dell’impianto nelle diverse condizioni di funzionamento e l’individuazione di eventuali miglioramenti, anche alla luce del completamento dell’implementazione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni sul camino principale E1 così come previsto dall’AIA n. 682 del 28/11/2006; i limiti delle emissioni in atmosfera saranno definiti in sede di rilascio della modifica dell’AIA; dovranno, comunque, essere rispettati i limiti proposti da Unigrà negli elaborati di screening presentati nella presente procedura; 
  8. le modifiche al progetto previste nella presente procedura di screening dovranno essere oggetto di autorizzazione ai sensi del DLgs 387/03 e s.m.i. e della LR 26/04; tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata alla Regione Emilia – Romagna e sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
  9. nell’ottica della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito della messa a regime dell’impianto dall’esame dei dati di monitoraggio e controllo con particolare riguardo alle prestazioni emissive della centrale, i valori limiti di emissione fissati nell’AIA potranno comunque essere soggetti a riesame da parte della Provincia di Ravenna, sentiti gli enti interessati, ai sensi dell’art. 29-octies del DLgs 152/06 e s.m.i., senza la necessità di una nuova procedura di verifica (screening); nell’ambito dell’AIA potrà, inoltre, anche intervenire sul piano di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda la frequenza di cambio dei catalizzatori, in modo da garantire sempre al massimo le performance ambientali;
  10. ai fini della verifica dell’impatto esterno della centrale a regime nei punti di potenziale maggiore ricaduta, dovranno essere svolte a carico della Ditta le previste campagne di controllo dei livelli di inquinamento dell’aria “post-operam” con le modalità già indicate da ARPA e di seguito riportate:
      • ai fini di una valutazione più approfondita e definitiva sui risultati delle campagne di monitoraggio che la Ditta è tenuta a condurre, per le campagne “post-operam” è necessario che successivamente alle misure dei livelli di inquinamento dell’aria venga valutato il contributo delle emissioni applicando idonei modelli diffusionali con dati di input meteo e di emissioni “reali” e coincidenti (temporalmente) con quelli delle misure di “qualità” dell’aria stessa;
      • sempre per una valutazione comparativa appropriata è altresì opportuno che la Ditta presenti dati numerici rilevati su base oraria sia per gli inquinanti, sia per i dati meteo (tabelle o file.xls) specificando la portata di campionamento;
      • per le campagne “post-operam” si sottolinea la necessità che si proceda alla misurazione del particolato PM2,5;
      • ovviamente le campagne di misura “post-operam” dovranno essere eseguite secondo modalità e condizioni (meteo) possibilmente analoghe a quelle delle campagne “ante-operam” già effettuate;
      • la Ditta è tenuta a comunicare, alla Provincia di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna e al Comune di riferimento, con almeno 15 giorno di anticipo le date delle misure che saranno effettuate, allegando un programma operativo di lavoro;
  11. come già prescritto nella delibera di approvazione della VIA del progetto Motori Unigrà, DGR 1778/06, si ribadisce che Unigrà dovrà, a semplice richiesta, cedere gratuitamente al Comune di Conselice per iniziative pubbliche al Comune di Conselice dai propri circuiti di raffreddamento dei motori, fatte salve le modifiche impiantistiche e le spese gestionali da riconoscere a Unigrà, una quota significativa di energia termica che potrà essere sfruttata per soddisfare parte del fabbisogno energetico territoriale;

b. di trasmettere la presente delibera alla Società Unigrà, alla Provincia di Ravenna, ai Comune di Conselice e di Lugo, all’ARPA sezione provinciale di Ravenna e all’AUSL di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Politiche energetiche;

c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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