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O.C.D.P.C. 24 marzo 2023, n. 978 - Attuazione dell'art.2 comma 1 lett.a). Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione e l'erogazione di contributi per studi di microzonazione sismica realizzati da Comuni e Unioni di comuni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 

Premesso che:

  • la microzonazione sismica (da qui in avanti MS), cioè la suddivisione dettagliata del territorio in base alla risposta sismica locale, è uno strumento fondamentale per la riduzione del rischio sismico in quanto permette, fino dalle prime fasi della pianificazione urbanistica, di valutare la pericolosità sismica locale, indirizzare i nuovi interventi verso le zone a minore pericolosità e programmare interventi di mitigazione del rischio nelle zone in cui sono presenti particolari criticità;
  • questa Regione, con deliberazione dell’Assemblea legislativa n.112/2007, ha approvato gli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, successivamente aggiornati con deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2193/2015, 630/2019, 476/2021 e 564/2021;
  • dal 2012 alla MS è associata l’analisi della condizione limite per l’emergenza (da qui in avanti CLE), ovvero l’analisi delle condizioni di vulnerabilità delle costruzioni e pericolosità geologica dei siti delle strutture strategiche di protezione civile (presidi sanitari, centri coordinamento soccorsi, aree di emergenza, vie di accesso e connessione ed edifici ed aggregati interferenti) affinché, in caso di emergenza sismica, l’insediamento urbano conservi l’operatività della maggior parte delle funzioni per il superamento dell’emergenza;
  • il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome nel 2008 hanno approvato gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e nel 2015 il “Manuale per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano”, successivamente aggiornati da specifiche linee guida e standard di realizzazione approvati dalla Commissione Tecnica per la microzonazione sismica (nominata con DPCM 21 aprile 2011 ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM 3907/2010);
  • la legge regionale n.19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” richiede l’esecuzione di studi di MS per la redazione e l’approvazione dei piani urbanistici comunali
  • la legge regionale n.24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” richiede, per la redazione e l’approvazione dei piani urbanistici comunali, oltre l’esecuzione di studi di MS, anche l’analisi della CLE;
  • l'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 istituisce un fondo per la prevenzione del rischio sismico;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ha disposto il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ha disposto il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;
  • il decreto di ripartizione in capitoli - tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 del Ministero dell'economia e delle finanze - bilancio per capitoli 2022 prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualità 2022;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, il decreto di ripartizione in capitoli -tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero dell'economia e delle finanze - bilancio per capitoli 2023, dispongono per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualità 2023;

Visti:

  • l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12/04/2023, che disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2022 e 2023, ed in particolare:
  • l’art. 2, comma 1, lett. a), che dispone che parte delle risorse siano destinate a studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE);
  • l’art. 2, comma 2, che dispone che le risorse per studi di MS e analisi della CLE sono destinate ai Comuni nei quali l'accelerazione al suolo «ag», così come definita dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, sia maggiore o uguale a 0,125 g (v. Allegato 7 dell’ordinanza) e che, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di MS di livello 1 e alle analisi della CLE in tutti i Comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di MS, è possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di MS e analisi della CLE nei Comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o per avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati;
  • l’art. 2, comma 3, che indica che qualora ricorra la condizione di cui al comma 2, le risorse destinate alla MS e all’analisi della CLE possono essere altresì impegnate per le azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici delle opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, con priorità per gli interventi su edifici di proprietà comunale;
  • l’art. 2, comma 4, che specifica che i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati devono essere definiti dalla Commissione Tecnica MS ed emanati con decreto del Capo DPC;
  • l’art. 2, comma 6, che indica la possibilità di utilizzare fino al 2% della quota assegnata per la copertura di oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi;
  • l’art. 4, comma 2, che dispone che le risorse destinate a studi di MS e analisi della CLE sono concesse previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi;
  • l’art. 5, comma 1, che dispone la predisposizione da parte delle Regioni, sentiti gli Enti Locali, delle specifiche di realizzazione degli studi e l’invio alla Commissione Tecnica MS del DPC entro 90 gg. dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento delle risorse;
  • l’art.5, comma 2, che prevede che i tempi di realizzazione degli studi non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i Comuni e trecento giorni per i Comuni che fanno parte di un ambito territoriale e organizzativo ottimale;
  • la Tabella 1 (art. 6) che indica l'entità dei contributi massimi per gli studi di MS, unitamente all'analisi della CLE, per studi condotti alla scala di singolo Comune, la Tabella 2 (art. 10) che indica l'entità dei contributi massimi per le sole analisi della CLE, la Tabella 3 (art. 11) che indica l'entità dei contributi massimi per gli studi di MS, unitamente all'analisi della CLE, per studi condotti alla scala di Unione, Associazione di Comuni o ambiti territoriali ottimali;
  • l’art. 6, comma 2, che prevede la possibilità di raddoppiare il contributo, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento, per studi di MS di livello 3;
  • l’art. 11, comma 3, che indica che per i Comuni che fanno parte di un'Unione o Associazione di Comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di MS e analisi della CLE, la percentuale dell'importo del cofinanziamento degli Enti Locali interessati può essere ridotta fino al 15% del costo degli studi di MS e contestualmente il contributo statale può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo (v. Tabella 3), a condizione che tali studi portino al completamento della MS e dell'analisi della CLE in tutti i Comuni dell'Unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7;
  • l’art. 19, comma 1, che dispone la revoca delle risorse trasferite alle Regioni ove le stesse non siano utilizzate entro 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di trasferimento delle risorse;
  • il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 “Ripartizione relativa all'annualità 2022 e 2023 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 marzo 2023, n. 978, adottata in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 162 del 13/07/2023, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in particolare assegna alla Regione Emilia–Romagna un finanziamento pari ad € 665.065,09 per studi di MS e analisi della CLE di cui all’art.2, comma 1, lett. a) dell’OCDPC n.978/2023;
  • il decreto del Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del Dipartimento della Protezione Civile del 7 agosto 2023 di erogazione delle somme assegnate in attuazione dell’OCDPC n.978/2023, pubblicato in G.U. n.201 del 29/08/2023;

Dato atto che:

  • la quota derivante dall’assegnazione delle risorse statali risulta allocata al capitolo 48286 “CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO IN L. 24 GIUGNO 2009, N. 77) - MEZZI STATALI” del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2021-2023;
  • il 2% della quota assegnata utilizzabile per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, di cui all’art.2, comma 6, dell’OCDPC n. 978/2023, risulta pari a € 13.301,30;
  • la Commissione Tecnica MS ha già definito i “Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di MS e delle analisi della CLE già approvate nell’ambito dell’Art.11” (Prot. 27.07.2023.0760865.E) e si è in attesa del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di emanazione;
  • nell’incontro con ANCI dell’Emilia-Romagna, in data 16/10/2023, sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come risulta dal verbale dell’incontro Prot. n. 26.10.2023.1069317.U e dal riscontro positivo di ANCI E-R trasmesso via e-mail in data 27/10/2023 (Prot. 27.10.2023.1075852.E);

Considerato che, in attesa del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di emanazione dei criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati, al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 5, commi 1 e 2, e dall’art. 19, comma 1, sarà necessario procedere, con successivi atti dirigenziali, ad una prima attribuzione per studi MS di terzo livello e analisi della CLE nei Comuni che ne sono privi e, successivamente all’emanazione del suddetto decreto, ad una eventuale seconda attribuzione per l’aggiornamento e manutenzione degli studi pregressi:

  • la Regione invia a gli Enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica dei Comuni caratterizzati da ag non inferiore a 0,125g, di cui all’Allegato 7 dell’OCDPC n. 978/2023 - che non abbiano ancora effettuato studi di MS di terzo livello e analisi della CLE finanziati con i contributi delle precedenti Ordinanze, l’invito a trasmettere, entro 30 giorni, richiesta di contributi per studi di MS e analisi della CLE, con allegato modulo compilato, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi;
  • successivamente all’emanazione del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile relativo ai criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati, la Regione invia agli Enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica dei Comuni caratterizzati da ag non inferiore a 0,125g, di cui all’Allegato 7 dell’OCDPC n. 978/2023 che dispongono di studi di MS e analisi della CLE da aggiornare, l’invito a trasmettere, entro 30 giorni, richiesta di contributi per l’aggiornamento di studi di MS e analisi della CLE, con allegato modulo compilato, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per l’aggiornamento dei suddetti studi;
  • la lettera di invito, la modulistica e le richieste pervenute saranno conservate agli atti dell’Area Geologia, suoli e sismica;
  • l’Area Geologia, suoli e sismica seleziona le richieste ricevute, ammissibili a finanziamento sulla base delle disposizioni indicate nell’Ordinanza CDPC 978/2023, unitamente ad ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, riportati nell’Allegato 1 al presente atto;
  • una volta individuati i Comuni in cui saranno effettuati gli studi, il programma di attribuzione dei contributi agli Enti beneficiari viene approvato con atto dirigenziale, successivamente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile e pubblicato nel sito web dell’Area Geologia, suoli e sismica e sul BURERT ( http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico);
  • al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il programma di attribuzione dei contributi agli Enti beneficiari, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili indicati nelle tabelle dell’OCDPC n. 978/2023;

Considerato che gli studi di MS identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire all’Area Geologia, suoli e sismica, ai sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi;

Visti:

  • il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
  • la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474, “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
  • la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n.380, “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
  • la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335, recante approvazione della ‘Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022’;
  • la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426, “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022 n. 325, “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615, “Riorganizzazione della Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”, con cui l’incarico dirigenziale del Responsabile dell’Area di lavoro Geologia, Suoli e Sismica è conferito dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025;
  • la determinazione dirigenziale 30 settembre 2022 n.18509, “Nomina dei responsabili di procedimento presso l'Area Geologia, suoli e sismica del Settore difesa del territorio”;

Dato atto:

  • che il responsabile del procedimento attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
  • dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori; 

a voti unanimi e palesi 

delibera  

1. di dare attuazione all’art. 2, comma 1, lett. a) dell’OCDPC n. 978/2023;

2. di approvare le specifiche di realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, contenute nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sulla base delle disposizioni indicate nell’Ordinanza CDPC 978/2023, unitamente ad ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna:

  • l’Allegato 1, contenente i “Criteri per l’attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 978/2023”;
  • l’Allegato 2, contenente i “Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978/2023”;

3. di destinare il 2% della quota assegnata alla Regione con decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 4 maggio 2023 per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza, ai sensi dell’art.2, comma 6, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 978/2023, pari a € 13.301,30, alla copertura di oneri relativi alla realizzazione delle procedure connesse alla concessione dei contributi;

4. di disporre, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, che la Regione potrà procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili (art. 6, OCDPC n. 978/2023);

5. di delegare il dirigente regionale competente, che provvederà con propri atti, all’attribuzione, concessione e liquidazione, ed eventuale revoca, dei contributi, nonché alla concessione delle proroghe dei tempi utili previsti dall’Ordinanza e dall’Allegato 1 e a quanto altro necessario per la realizzazione degli studi, secondo le disposizioni contenute nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della DGR n. 474/2023, nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm;

6. di disporre:

  • che, per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) dell’OCDPC n. 978/2023, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui agli Allegati 1 e 2;
  • la pubblicazione ai sensi dell’art.26 comma 1 del d.lgs.n. 33/2013;
  • la pubblicazione deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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