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LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Incremento del quantitativo di rifiuti inerti non pericolosi trattabili annualmente", localizzato nel comune di Ravenna (RA), proposto da CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO  

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “incremento del quantitativo di rifiuti inerti non pericolosi trattabili annualmente” localizzato in località Piangipane nel comune di Ravenna (RA) proposto daS.A.R. SOC. COOP. CONS.,per le valutazioni espresse innarrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. prima dell’esercizio dell’attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta dovrà:

a) sottoscrivere un accordo/atto con il Comune di Ravenna che definisca gli impegni e gli oneri per la manutenzione di Via Bartolotte, da concordare con il Servizio Strade sulla base di quanto indicato nella bozza proposta dalla Ditta e condivisa con l'Amministrazione comunale; nello specifico nell’accordo/atto dovrà essere prevista l’asfaltatura del tratto di strada ad oggi non asfaltato di via Bartolotte per una lunghezza pari a circa 600 m dal termine asfaltato fino all’ingresso all’impianto in esame o, in alternativa, prevedere lavori di asfaltatura per circa 750 m dal termine asfaltato del cavalcavia al termine asfaltato prima dell'intersezione con la S. n. 97;

b) gli interventi definiti nell’accordo e sinteticamente sopra richiamati dovranno essere realizzati entro ottobre 2024 o secondo la data stabilita in suddetto accordo;

2. prima dell’esercizio dell’attività nelle modalità richieste nel presente screening, la ditta dovrà:

a) sottoscrivere un accordo/atto con la Provincia di Ravenna che definisca gli impegni e gli oneri per la manutenzione di Via Canala (S.P. 97), da concordare con il Settore Viabilità sulla base di quanto indicato nella bozza proposta dalla Ditta e condivisa con l'Amministrazione provinciale; nello specifico nell’accordo/atto dovranno essere previsti, sul tratto di Via Canala (S.P. 97) compreso dall’incrocio di Via Bartolotte e l’incrocio della S.S.16 Adriatica, interventi di ripristino di alcuni tratti della sede stradale ammalorata mediante fresatura e successiva asfaltatura;

b) gli interventi definiti nell’accordo e sinteticamente sopra richiamati dovranno essere realizzati entro ottobre 2024 o secondo la data stabilita in suddetto accordo;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),

- punto 1, dovrà essere effettuata dal Comune di Ravenna;

- punto 2, dovrà essere effettuata dalla Provincia di Ravenna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verificaai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esitoad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente S.A.R. SOC. COOP. CONS., al Comune diRavenna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, all'ARPAE diRavenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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