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L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato "BIOTECH HUB" localizzato nel comune di Parma (PR), proposto da Chiesi Farmaceutici s.p.a.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO  

(omissis)       

   determina              

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Biotech Hub” localizzato nel comune di Parma (PR, proposto da Chiesi Farmaceutici S.p.A, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:

  1. entro un massimo 45 giorni dalla messa a regime delle attività e degli impianti oggetto di questa procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, a seguito del rilascio del pertinente titolo autorizzatorio (Autorizzazione Integrata Ambientale AIA), andrà effettuato un collaudo dell’impatto acustico post operam con gli impianti (gruppi elettrogeni) accesi, sia nello scenario diurno che nello scenario notturno, da far pervenire ad ARPAE e Comune di Parma;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE di Parma e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito adARPAE SAC di Parma alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Chiesi Farmaceutici S.p.A., al Comune di Parma, alla Provincia di Parma, all'AUSL distretto di Parma, all'ARPAE di Parma, a Ireti S.p.A.;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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