Misure per la gestione della fase conseguente all'attuazione della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186-bis e dei recenti adeguamenti della disciplina dei servizi pubblici locali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare l’art. 4 recante “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione Europea;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, in particolare l’art. 2, comma 186-bis che determina la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale alla data del 1 gennaio 2012;
- la legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la Legge regionale 30 giugno 2008 n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2010 n. 1447 “Misure per la gestione della fase transitoria conseguente all’individuazione delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, della Legge n. 122 del 2010 in relazione ai servizi pubblici ambientali”;
Preso atto che:
- la disciplina dei servizi pubblici locali in conformità alla normativa dell’Unione Europea richiede, anche per la tutela dei diritti degli utenti, la formulazione di un quadro di riferimento certo per la regolazione di tali servizi, anche attraverso la formazione di piani di gestione aggiornati e completi, base indispensabile per ogni procedura competitiva ad evidenza pubblica di attribuzione della gestione;
- le misure urgenti dal citato D.L. n. 138 del 2011, come integrato dalla L. n. 183 del 2011, richiedono quale atto presupposto necessario, prima del conferimento o del rinnovo della gestione dei servizi, una delibera quadro di verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale con liberalizzazione di tutte le attività economiche compatibili con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio da emanare sulla base dei criteri che saranno definiti con decreto ministeriale (art. 4, comma 1 e seguenti);
- i servizi pubblici locali ai quali si applica tale necessaria delibera di verifica della liberalizzabilità rientrano pertanto nella competenza delle Autorità di Ambito limitatamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani da esse governato;
- le delibere quadro non possono presentare carattere formalistico, ma devono essere tali da permettere l’acquisizione di dati completi ed aggiornati sullo stato di gestione del servizio pubblico, con le necessarie preliminari ricognizioni, pena l’illegittimità delle delibere quadro assunte sulla base di motivazioni meramente enunciative;
- il momento di adozione delle delibere quadro dovrà tenere conto dell’allocazione delle competenze a tale data sotto il profilo dell’attuazione con legge regionale dell’art. 2, comma 186-bis della L. n. 191 del 2009;
- le procedure di cui trattasi possono comunque essere avviate dalle Amministrazioni attualmente competenti per materia, che successivamente consegneranno gli atti allo stato della procedura, all’Amministrazione che ad esse dovesse subentrare nelle competenze per effetto delle predette leggi regionali;
Dato atto che:
- è in fase di elaborazione e definizione un progetto di legge regionale sulla disciplina di riforma dei servizi pubblici locali dell’ambiente;
- i gestori in esercizio sono comunque tenuti alla continuazione delle prestazioni durante il periodo transitorio;
- nelle more dell’approvazione del progetto di legge regionale sulla disciplina di riorganizzazione del governo dei servizi pubblici dell’ambiente, che da attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006 secondo le quali lo smaltimento è ricompreso nella gestione integrata dei rifiuti urbani e nella relativa regolazione, non è al momento ammissibile l’estensione del perimetro e della tipologia dei servizi pubblici da parte delle Autorità di Ambito;
Considerato che:
- alla data del 1 gennaio 2012 le Autorità d’ambito territoriale sono soppresse in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191;
- è necessario garantire la continuità, il livello di qualità e la possibilità di sviluppo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel periodo transitorio successivo alla soppressione delle Autorità d’ambito;
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento e al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi pubblici essenziali quali quelli oggetto della presente deliberazione, che nei casi in cui il termine della pianificazione attuale dei servizi coincida o sia prossimo alla data di soppressione delle Autorità d’ambito, le forme di cooperazione di cui all’art. 30 della legge regionale 30 giugno 2008 n. 10 approvino entro il 31 dicembre 2011 gli elementi essenziali del piano economico-finanziario per il periodo 2012-2013-2014 in coerenza con la pianificazione vigente;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore Finanze, Europa, Cooperazione con il sistema delle autonomie, Valorizzazione della montagna, Regolazione dei Servizi Pubblici Locali, Semplificazione e Trasparenza, Politiche per la sicurezza;
a voti unanimi e palesi
delibera:
Per quanto sopra esposto che qui sin intende integralmente richiamato:
1. di confermare quanto previsto con la propria deliberazione in data 27 settembre 2010, n 1447 “Misure per la gestione della fase transitoria conseguente all’individuazione delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, della legge n. 122 del 2010 in relazione ai servizi pubblici ambientali”, intendendosi sostituiti i riferimenti ivi contenuti ai «commi 2, 3, 8 e 10, lettera g) dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133» con la sopravvenuta disciplina legislativa statale ed esattamente con i «commi 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 32 e 34 dell’art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 come integrati dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 »;
2. che le Autorità di Ambito avviino le procedure per la preliminare verifica di cui all’art. 4, comma 1 del D.L. n. 138 del 2011, che costituisce il presupposto necessario vincolante per poter, in caso di esito negativo, procedere al conferimento ed al rinnovo della gestione dei servizi;
3. che le Autorità di Ambito svolgano le proprie verifiche al fine di disporre di un quadro conoscitivo globale e completo della situazione e delle prospettive del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
4. di precisare che le Autorità di Ambito sono comunque tenute a rispettare la disciplina dei servizi pubblici locali stabilita a livello comunitario e statale, senza omettere adempimenti preliminari ad ogni decisione di conferimento o rinnovo delle gestioni, che non potrà comunque essere basata su motivazioni meramente enunciative, richiedendo la formazione di piani di gestione completi ed organici, base essenziale per le decisioni relative alle procedure di conferimento delle gestioni;
5. di prevedere l’obbligo per le forme di cooperazione di cui all’art. 30 della Legge regionale 30 giugno 2008 n. 10, che si trovano nelle condizioni descritte in premessa, di approvare entro il 31 dicembre 2011 gli elementi essenziali del piano economico-finanziario per il periodo 2012-2013-2014 in coerenza con la propria pianificazione vigente, al fine di garantire la continuazione delle gestioni in corso nonché la continuità, il livello di qualità e la possibilità di sviluppo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
6. di stabilire che le misure di cui al presente atto trovano applicazione dalla data di approvazione dello stesso;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.