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D.Lgs. 387/03, Dm.10/9/2010, L.R. 26/04 e L. 241/90. Procedimento unico per l’autorizzazione dell’impianto fotovoltaico a terra della potenza di 81 kWp da localizzare in Via Giorgina, comune di Nonantola (MO) – Proponente: Az. agr. Reggiani di Capelli Franca

La Provincia di Modena, autorità competente, ai sensi della L.R. 26/04, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica, comunica quanto segue.

Con la determinazione n. 476 del 23/11/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina: 

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03 l’Azienda agricola Reggiani di Capelli Franca, con sede legale in Via Puccini, 94, in comune di Modena, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 81 kWp, da realizzare in Via Giorgina, in comune di Nonantola (MO), in conformità agli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 4. Prescrizioni del documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A);

2) di stabilire che la presente autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all’art. 12 del DLgs 387/03, comprende:

a. il permesso di costruire, di competenza del Comune di Nonantola;

b. l’autorizzazione all’utilizzo di terre e rocce da scavo di competenza del Comune di Nonantola;

c. il parere in merito alla tutela dei beni archeologici, di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici;

d. il nulla osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete;

3) di stabilire che il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DLgs 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

5) di dare atto che il potenziamento della esistente linea in BT, nel tratto che collega il contatore di nuova realizzazione alla cabina secondaria esistente, sarà realizzato e gestito da ENEL Distribuzione SpA e pertanto:

a. rientra nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

b. non è interessato dall’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto previsto ai sensi dell’art.12 del DLgs 387/03 e, pertanto, potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.

6) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

7) di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi;

8) di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad Enel Distribuzione SpA ed alla Regione Emilia-Romagna.

A norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica - Procedimenti conclusi.

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