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Approvazione del concorso finanziario alle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Forlì-Cesena per il funzionamento operativo dei Centri Unificati Provinciali (CUP)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile” ed in particolare gli artt. 12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;

- la Legge 10 agosto 2000 n. 246 “Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”;

- la Legge 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di protezione civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del DLgs 112/98, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;

- il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la Legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 “ Riforma del sistema regionale e locale” e in particolare gli artt. 176 e 177 concernenti la protezione civile;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione civile” e in particolare:

  • i commi 4 e 5 dell’ art. 4, che così recitano:

- “4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L’entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità Montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla Legge regionale n. 11 del 2001.”

- “5. La Regione favorisce ed incentiva:

a) la costituzione di Centri Provinciali Unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito territoriale di ciascuna Provincia, un’apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 17, comma 5;

b) l’organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.”

  • l’art. 5, comma 2, che così recita:

- “2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla Legge n. 225 del 1992 e dall‘articolo 108 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e provvedono in particolare:

- […] all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001);”

- il documento “Il metodo Augustus”, come da direttiva del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - e dal Ministero dell’Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;

- la “Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;

- la direttiva, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 “Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico”;

- la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d’intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;

- la propria deliberazione n. 1445 dell’1 ottobre 2007 “Adozione del nuovo stemma di Protezione Civile Regionale ed approvazione di un sistema unificato regionale di segnaletica esterna ed interna della Protezione Civile Regionale”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;

- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;

- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;

Dato atto che con proprie precedenti deliberazioni si è provveduto a finanziare con fondi statali e regionali le diverse fasi del programma di realizzazione della rete regionale delle strutture di protezione civile, tra cui la realizzazione dei Centri Unificati Provinciali di protezione civile (CUP), le cui caratteristiche tecniche corrispondono a quanto specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che:

- dette strutture possono essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;

- per esercitare le funzioni attribuite alle Province dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati, è necessario prevedere un concorso finanziario al fine di garantire il necessario raccordo funzionale ed operativo tra le autorità di protezione civile regionale, provinciale, comunale ed il volontariato, più specificamente destinando tale concorso finanziario alle attività operative di preparazione e gestione delle emergenze, ai requisiti organizzativi, logistico - strutturali e all’attività ordinaria dei suddetti centri;

Vista la proposta di requisiti minimi per il funzionamento dei Centri Unificati Provinciali (CUP), inoltrata alle Province interessate con nota prot. n. PC.2011.0000978 del 15/2/2011, contenente in particolare precisi riferimenti alle attività operative di preparazione e gestione delle emergenze, ai requisiti organizzativi, logistico-strutturali e all’attività ordinaria dei suddetti centri che nello specifico rappresentano il necessario raccordo funzionale ed operativo tra le autorità di protezione civile regionale, provinciale, comunale ed il volontariato;

Visto il verbale del comitato istituzionale Regione-Enti locali, svoltosi in data 1 aprile 2011 in presenza dell’Assessore regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e degli Assessori provinciali con delega alla protezione civile, che ha validato la proposta dei requisiti minimi per il funzionamento dei centri unificati provinciali - CUP - e che, ai fini del concorso finanziario regionale per la loro gestione operativa, ha individuato in Euro 100.000,00 l’impegno finanziario necessario;

Dato atto che la concessione dei contributi sopra richiamati è in linea con le indicazioni di cui al piano annuale delle attività dell’Agenzia regionale di protezione civile approvato con propria deliberazione n. 2170 del 27 dicembre 2010;

Dato atto che le risorse necessarie all’attuazione del presente provvedimento, quantificate in Euro 100.000,00 sono allocate sul Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 dell’Agenzia regionale di Protezione civile;

Ritenuto di procedere, pertanto, all’assegnazione con il presente atto a titolo di concorso finanziario regionale finalizzato alla gestione operativa dei Centri Unificati Provinciali (CUP), delle seguenti somme:

Beneficiario

- Amministrazione provinciale di Parma - Finanziamento: Euro 20.000,00;

- Amministrazione provinciale di Reggio Emilia - Finanziamento: Euro 20.000,00;

- Amministrazione provinciale di Modena - Finanziamento: Euro 20.000,00;

- Amministrazione provinciale di Ferrara - Finanziamento: Euro 20.000,00;

- Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena - Finanziamento: Euro 20.000,00.

Dato atto che il competente Dirigente regionale dell’Agenzia di Protezione civile provvederà, con propri atti formali, all’impegno ed alla successiva liquidazione delle somme assegnate e concesse con il presente provvedimento, sulla base di una relazione annuale, redatta a cura delle amministrazioni provinciali, dalla quale emerga il corretto utilizzo della somma stessa nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che agli adempimenti connessi all’impiego delle risorse finanziarie, l’Agenzia regionale di Protezione civile provvederà con le modalità descritte nel dispositivo del presente atto e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali e in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;

Viste:

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013”;

- la L.R. 26 Luglio 2011, n. 11 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’articolo 30 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la propria deliberazione n. 1159 dell’1/8/2011 di “Approvazione assestamento del Bilancio di previsione dell’Agenzia regionale di Protezione civile per l’esercizio finanziario 2011”;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006; n. 1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 19 dicembre 2008; n. 1222 del 4 agosto 2011;

- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6 e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”;

- la propria deliberazione n. 1769 dell’11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di Protezione civile: modifica della propria deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità” successivamente integrata e modificata con la deliberazione n. 1121 del 21 luglio 2008;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 24 gennaio 2011 “Revisione di disposizioni organizzative relative all’Agenzia di Protezione civile”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a “Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile”;

A voti unanimi e palesi

,

delibera:

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il concorso finanziario da parte dell’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna alle Province per il funzionamento operativo dei Centri Unificati Provinciali (CUP), strutture finalizzate ad ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le autorità di protezione civile regionale, provinciale, comunale ed il volontariato, nonché alle attività operative di preparazione e gestione delle emergenze, secondo il seguente schema:

Beneficiario

- Amministrazione provinciale di Parma - Finanziamento: Euro 20.000,00;

- Amministrazione provinciale di Reggio Emilia - Finanziamento: Euro 20.000,00;

- Amministrazione provinciale di Modena - Finanziamento: Euro 20.000,00;

- Amministrazione provinciale di Ferrara - Finanziamento: Euro 20.000,00;

- Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena - Finanziamento: Euro 20.000,00. 

2. di dare atto che le risorse finanziarie sono allocate sul bilancio dell’Agenzia regionale di Protezione civile per l’esercizio finanziario 2011;

3. di dare atto che ad esecutività della presente deliberazione, il Dirigente regionale competente dell’Agenzia regionale di Protezione civile provvederà, con propri atti formali, all’impegno ed alla successiva liquidazione delle somme assegnate e concesse con il presente provvedimento sulla base di una relazione annuale, redatta a cura delle amministrazioni provinciali, dalla quale emerga il corretto utilizzo della somma stessa nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione e gli Allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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