RISOLUZIONE - Oggetto n. 726 - Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione, su mandato della stessa Commissione, recante: "Indirizzi sulle modifiche alla legge n. 11 del 2005 per gli aspetti di interesse regionale, con particolare riferimento al ruolo delle Assemblee legislative"
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre 2010 contenente “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea - Sessione comunitaria 2010”, in particolare la lettera m);
Visto il Trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 4, par. 2, e 5 del Trattato sull’Unione Europea e l’allegato Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare il suo articolo 6;
Visto l’articolo 117 della Costituzione;
Vista la Legge 11/2005, con particolare riferimento alle disposizioni di interesse regionale;
Vista la Legge 131/2003, in particolare gli articoli 5 e 8, comma 2;
Vista la Legge regionale 16/2008;
Considerato il recente avvio parlamentare del processo di riforma della Legge 11/2005, con l’adozione del testo unificato, ora in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera dei Deputati, sulla base delle proposte di legge C.2854 Buttiglione, C.2862 Stucchi, C.2888 Gozi, C.3055 Pescante, a cui si aggiunge il disegno di legge di iniziativa governativa ai fini della riforma della stessa Legge 11/2005, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, dopo aver acquisito il parere dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010;
Considerato che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona rafforza sia il ruolo parlamentare che la dimensione regionale nel processo di integrazione europea;
Considerato che il principio di sussidiarietà, enunciato dal Trattato sull’Unione Europea tra i principi generali dell’ordinamento e definito espressamente anche in riferimento al livello regionale e locale, richiede che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini;
Considerato altresì che in corrispondenza delle materie di competenza regionale la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione Europea da parte delle Regioni e Province autonome italiane rappresenta un diritto riconosciuto dall’articolo 117 della Costituzione, il cui esercizio pone le condizioni per un efficiente e puntuale adempimento degli obblighi che ricadono sul legislatore regionale nella successiva fase discendente, e che tale partecipazione contribuisce all’obiettivo di coerenza ed efficienza delle politiche, oltre che di qualità della legislazione, nell’interesse dei cittadini e dei territori;
Considerato che in caso di inadempimento o violazione degli obblighi europei da parte delle Regioni e Province autonome è previsto l’esercizio del potere sostitutivo statale, nonché il diritto di rivalsa qualora lo Stato sia condannato con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea al pagamento delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti o violazioni di origine regionale;
Considerato che la tempestiva trasmissione degli atti e delle proposte dell’Unione Europea agli organi fondamentali delle Regioni e Province autonome, sia le Giunte che le Assemblee, costituisce il presupposto indispensabile per la partecipazione al processo decisionale europeo;
Considerato che la partecipazione regionale si svolge innanzitutto a partire dall’esercizio della funzione di indirizzo e di controllo di ciascuna Assemblea legislativa nei confronti della Giunta come disciplinato dalle leggi regionali sulla procedura, e comprende altresì la possibilità di formulare osservazioni al Governo sul merito degli atti e delle proposte dell’Unione Europea ai sensi della Legge 11/2005, assicurando al contempo il necessario raccordo tra Giunta e Assemblea secondo le modalità e le forme previste all’interno di ciascun ordinamento regionale;
Considerato che alle Assemblee legislative regionali, oltre alla possibilità di inviare osservazioni al Governo, spetta anche la collaborazione con il Parlamento nazionale per il controllo del rispetto della sussidiarietà in riferimento alle proposte legislative dell’Unione, come previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;
Visto il progetto di legge in corso di esame alla Camera dei Deputati “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea” (testo unificato adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea come testo base nella seduta del 22 settembre 2010);
Visto il parere reso dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 sullo schema di disegno di legge predisposto dal Governo “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”;
a) Chiede al Parlamento che in esito al processo di riforma della Legge 11/2005 si continui ad assicurare la trasmissione dei progetti e degli atti dell’Unione europea da parte del Governo alle Assemblee legislative regionali, come attualmente prevede l’articolo 5, comma 1, della stessa Legge 11/2005.
b) Chiede inoltre che alle stesse Assemblee legislative regionali si continui ad assicurare la possibilità di esprimere osservazioni sugli stessi atti ai fini di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.
c) Auspica l’innalzamento del termine per l’invio di osservazioni al Governo da parte delle Giunte o delle Assemblee legislative regionali a 30 - 40 giorni dal ricevimento dei progetti e atti dell’Unione Europea.
d) Auspica altresì che, in corrispondenza del suddetto termine e nell’ambito dei regolamenti parlamentari, sia individuato il termine entro il quale ciascuna Assemblea può inviare il parere sulla sussidiarietà alle Camere in riferimento alle proposte legislative dell’Unione, favorendo il coordinamento tra i termini stessi e la loro decorrenza in fase ascendente.
e) Auspica che il riferimento al contributo di ciascuna Assemblea legislativa delle Regioni e Province autonome al controllo della sussidiarietà da parte del Parlamento, sia inserito espressamente in apposita disposizione di legge, lasciando ai regolamenti parlamentari la disciplina della modalità con cui si attua la collaborazione.
f) Auspica che le Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome siano inserite tra i destinatari dell’informazione di cui al comma I dell’articolo 4-quater, trasmessa dal Governo, tramite il Ministro per le Politiche europee, al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell’ambito delle procedure previste dai Trattati dell’Unione europea relativamente al controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Senato e della Camera.
g) Auspica inoltre, con l’occasione delle modifiche alla Legge 11/2005, l’istituzione a livello nazionale di una rete tra le amministrazioni ai diversi livelli di governo, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, tramite l’individuazione di singoli punti di contatto anche presso ciascuna Regione. L’organizzazione “in rete” faciliterebbe l’efficienza della partecipazione multilivello, sia al processo decisionale europeo che all’attuazione degli obblighi conseguenti.
h) A fini di semplificazione normativa, auspica che le norme di procedura attualmente previste nella Legge 11/2005 e agli articoli 5 e 8, comma 2, della Legge 131/2003, siano riunite in un unico testo di legge.
i) Chiede infine al Parlamento, che sia avviata al più presto la collaborazione con le Assemblee legislative regionali per il controllo della sussidiarietà in riferimento alle proposte legislative dell’Unione europea che hanno ad oggetto materie di competenza regionale, auspicando altresì un avvio sperimentale di tale collaborazione al fine di individuare le modalità più efficaci.
Dispone l’invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati.
Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2010