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Istituzione del Tavolo di coordinamento per le politiche sul governo del territorio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con Legge regionale 27 luglio 2009, n. 12;

- la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali); 

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e regolamentari definite dall’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, si è dotata di un articolato corpo normativo in materia di governo del territorio;

- tale corpo normativo è attualmente incentrato sulla Legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), come da ultimo riformata con le Leggi regionali n. 6 del 2009 (Governo e riqualificazione solidale del territorio) e n. 23 del 2009 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio);

- lo stesso corpo normativo comprende ulteriori fonti (leggi regionali, atti di indirizzo e coordinamento tecnico e ad altri atti attuativi) le quali disciplinano vari profili della materia urbanistico-edilizia;

- il governo del territorio rappresenta, in generale, il cardine ed il teatro delle politiche di sviluppo sostenibile, nel quale, insieme alla tutela del territorio, interagiscono molteplici interessi pubblici fondamentali. Tra questi, la tutela dell’incolumità e della salute pubblica, la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, la tutela del paesaggio e dei beni culturali, il soddisfacimento dei bisogni sociali relativi all’abitazione, al lavoro e ai servizi pubblici, il soddisfacimento delle esigenze di sviluppo del sistema produttivo e infrastrutturale, e l’equilibrio della finanza pubblica;

Considerato che:

- il corpo normativo regionale sul governo del territorio necessita di frequenti interventi di aggiornamento in ragione dell’evoluzione del contesto sociale, culturale, economico e ambientale del sistema regionale, dell’evoluzione del quadro giuridico espresso dagli organi dell’Unione Europea, degli effetti delle pronunce della Corte costituzionale, nonché dei repentini mutamenti del quadro legislativo statale;

- i processi di attuazione dello stesso complesso corpo normativo sono in larga misura demandati al sistema delle autonomie locali dell’ambito regionale, e necessitano di una costante attività di indirizzo e di supporto, da parte dei competenti organi e strutture di questa amministrazione, volta a chiarire le interrelazioni tra le disposizioni regionali, statali ed europee, e gli effetti delle relative innovazioni, ed a garantire l’uniformità dell’applicazione nell’intero territorio regionale;

- emerge in misura sempre più pressante un’esigenza di semplificazione relativa sia all’articolazione della disciplina regionale sul governo del territorio, sia al complesso delle procedure disciplinate nel medesimo corpo normativo, per la valutazione e l’autorizzazione degli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio;

- in particolare l’obiettivo di semplificazione dello stesso ambito normativo rientra nel Programma di governo presentato il 3 giugno 2010 da questa Giunta all’Assemblea legislativa regionale per l’attuale IX legislatura: obiettivo che si accompagna alla volontà di creare efficaci e nuovi equilibri tra sostenibilità, innovazione e semplificazione delle procedure, e di venire incontro alle esigenze dei cittadini, dei professionisti, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, attraverso la stessa semplificazione dei procedimenti;

- la semplificazione delle procedure di valutazione e di autorizzazione degli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, disciplinate nel medesimo corpo normativo, si pone sia come obiettivo di funzionalità e di efficienza del sistema amministrativo regionale e locale, sia come obiettivo di competitività della collettività regionale. In questo quadro occorre proseguire la positiva esperienza di confronto e di concertazione con rappresentanze dei tecnici dei Comuni, di piccole e grandi dimensioni, e delle categorie professionali coinvolte nei processi edilizi, che la Direzione generale alla Programmazione territoriale ha sperimentato nel corso del 2009 attraverso l’attività di un costituito “Gruppo di monitoraggio sull’applicazione delle leggi regionali in materia edilizia” e di un inerente apposito “Gruppo ristretto di lavoro per l’uniformazione delle definizioni tecniche edilizie”. Tale attività ha portato, tra l’altro, all’elaborazione dell’”Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” approvato nella scorsa legislatura con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010. Tale atto è volto all’applicazione nell’intero territorio regionale di un organico complesso di definizioni tecniche uniformi per la regolamentazione urbanistica ed edilizia, e di un uniforme complesso di requisiti documentali per i processi di autorizzazione degli interventi edilizi;

- la materia del governo del territorio, nell’ambito delle competenze degli assessorati regionali definite con decreti del Presidente n. 101 del 10 maggio 2010 e n. 130 del 3 giugno 2010, fa capo ai due Assessorati proponenti del presente atto: Assessorato “Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti” ed Assessorato “Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata”;

Ritenuto opportuno:

- proseguire, stabilizzare ed implementare la citata esperienza di confronto e di concertazione tecnica, istituendo un tavolo tecnico permanente di consultazione dei Comuni, delle Province e delle associazioni professionali ed imprenditoriali coinvolte nei processi di trasformazione del territorio, il quale supporti i due Assessorati proponenti nella predisposizione delle linee di indirizzo e degli atti normativi necessari all’aggiornamento ed alla semplificazione delle stesse disposizioni regionali, nella predisposizione degli atti di indirizzo per l’applicazione uniforme delle disposizioni regionali sul governo del territorio e nel monitoraggio delle problematiche applicative;

- stabilire che il citato tavolo di coordinamento, costituito senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e denominato “Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio”, sia convocato e presieduto, in ragione delle tematiche da affrontare, dall’Assessore alla “Programmazione territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti” o dall’Assessore alle “Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata” e sia composto altresì da:

- dieci rappresentanti dei Comuni e delle Provincie (8 Comuni e 2 Province), designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

- un rappresentante degli Ordini degli Architetti, uno degli Ordini degli Ingegneri, uno degli Ordini dei Geologi, uno degli Ordini degli Agronomi, uno dei Collegi dei Geometri, uno dei Collegi dei Periti Industriali e uno dei Collegi dei Periti Agrari, designati dai rispettivi organi regionali;

- quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, dei quali uno designato da ANCE Emilia-Romagna, uno da Confindustria Emilia-Romagna e due dal Tavolo regionale dell’Imprenditoria;

- un dirigente regionale con funzioni di coordinamento organizzativo del Tavolo;

- prevedere che alle riunioni possano partecipare, su invito del presidente, altri dirigenti e collaboratori regionali, nonché altri operatori esperti nelle materie all’ordine del giorno.

- stabilire che il Tavolo sia supportato da una struttura operativa tecnica e giuridica definita con atto del Direttore generale alla Programmazione territoriale;

Ritenuto di demandare a un decreto congiunto dei due Assessori proponenti l’individuazione dei componenti del Tavolo di coordinamento, sulla base dei criteri sopra enunciati;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta degli Assessori con delega a “Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, Logistica e Trasporti” ed a “Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata”;

A voti unanimi e palesi><p>

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

  1. di istituire il “Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio”, e di definire i relativi criteri di composizione e di funzionamento secondo quanto indicato nell’allegato parte integrante della presente deliberazione;
  2. di dare atto che la costituzione ed il funzionamento del Tavolo non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Criteri per la composizione ed il funzionamento del ‘Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio’

 Art. 1 – Composizione

1. Il Tavolo è composto da:

a) dieci rappresentanti dei Comuni e delle Province (8 Comuni e 2 Province), designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

b) un rappresentante degli Ordini degli Architetti, uno degli Ordini degli Ingegneri, uno degli Ordini dei Geologi, uno degli Ordini degli Agronomi, uno dei Collegi dei Geometri, uno dei Collegi dei Periti Industriali e uno dei Collegi dei Periti Agrari, designati dai rispettivi organi regionali;

c) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, dei quali uno designato da ANCE Emilia-Romagna, uno designato da Confindustria Emilia-Romagna, e due designati dal Tavolo Regionale dell’Imprenditoria;

d) un dirigente regionale con funzioni di coordinamento organizzativo del Tavolo;

2. Gli Assessori regionali con deleghe all’urbanistica e alle attività produttive provvedono con proprio decreto congiunto alla nomina dei componenti di cui alle lettere a), b) e c).

3. Ogni componente può comunicare agli Assessori di cui al comma 2 la designazione di un proprio supplente abilitato a rappresentarlo in caso di assenza.

Art. 2 – Attività

1. Il Tavolo svolge funzioni consultive sulle problematiche inerenti l’applicazione, l’aggiornamento e la semplificazione della normativa regionale sul governo del territorio.

2. In particolare il Tavolo supporta gli organi e le strutture della Giunta regionale nella predisposizione delle linee di indirizzo e degli atti normativi necessari all’aggiornamento ed alla semplificazione delle disposizioni regionali sul governo del territorio, nella predisposizione degli atti di indirizzo per l’attuazione uniforme delle stesse disposizioni regionali, e nel monitoraggio delle problematiche applicative.

3. Per l’approfondimento di specifiche tematiche, il Tavolo può deliberare la costituzione di appositi Gruppi tecnici, con la partecipazione di membri del Tavolo o di loro delegati, e di altri operatori esperti nella materia.

Art. 3 – Funzionamento

1. Il Tavolo è convocato e presieduto, in ragione delle tematiche da affrontare, dall’Assessore regionale con delega all’urbanistica o dall’Assessore regionale con delega alle attività produttive.

2. Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, oltre ai componenti della struttura operativa di supporto di cui al successivo articolo 4, altri dirigenti e collaboratori regionali, nonché altri operatori esperti nelle materie all’ordine del giorno.

 Art. 4 – Coordinamento organizzativo e struttura operativa di supporto

1. Con atto del Direttore generale alla Programmazione territoriale è designato il dirigente regionale con funzioni di coordinamento organizzativo del Tavolo ed è costituita una struttura operativa la quale svolge funzioni di segreteria e di supporto tecnico e giuridico al Tavolo.

2. La struttura operativa è posta alle dipendenze funzionali del coordinatore organizzativo del Tavolo.

 Art. 5 – Durata e decadenza

1. Il Tavolo dura in carica quattro anni dalla data del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 1, comma 2. In caso di non ricostituzione il Tavolo può prorogare i lavori per una durata massima di 90 giorni.

2. I componenti decadono qualora per tre sedute consecutive risultino assenti senza sostituzione da parte di un supplente designato a norma dell’articolo 1, comma 3. Alla dichiarazione di decadenza ed alle conseguenti sostituzioni si provvede con decreto congiunto degli Assessori di cui all’articolo 1, comma 2.

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