Approvazione criteri regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per l'anno 2010
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il servizio civile nazionale (di seguito SCN) ed è stata conferita delega al governo per l'emanazione dei decreti legislativi d'attuazione;
- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata approvata la disciplina del SCN, in attuazione della delega suddetta, e in particolare:
- l’art. 2, comma 2, che pone a carico della Regione l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le proprie competenze;
- l’art. 6 relativo ai progetti di servizio civile, che al quinto comma prevede la competenza delle Regioni e Province autonome a esaminare ed approvare i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività sul proprio territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento;
- la legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20;
Visti:
- la prima intesa tra l’Ufficio Nazionale per il servizio civile e le Regioni e Province autonome, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006, per l’attuazione condivisa dell’entrata in vigore integrale del D. Lgs.77 del 2002;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (di seguito UNSC) del 2 febbraio 2006, recante norme sull’accreditamento degli Enti di SCN;
- l’avvenuta attivazione dell’Albo regionale di servizio civile nazionale di cui alla propria deliberazione n.132/2006,
- la determinazione 4 aprile 2006, con la quale il Direttore Generale dell’UNSC ha approvato le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale;
- il Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi, di cui al D.P.C.M. 4/11/2009. Richiamati, in particolare,
- il paragrafo 1. "Caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale in Italia", ottavo alinea, che prevede la possibilità per le Regioni e Province autonome di consentire che il numero massimo ed il numero minimo dei giovani da impegnare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo sia ridotto, rispettivamente, da cinquanta a dieci e da quattro a due;
- il punto 3.1 "Limiti" che consente alle Regioni e Province autonome di prevedere che gli enti iscritti nel proprio albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione);
- il punto 4.3 “Criteri per l’attribuzione dei punteggi”, che prevede la possibilità per le Regioni e Province autonome di stabilire ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall’UNSC di non oltre 20 punti;
- il punto 4.4 “Formazione delle graduatorie dei progetti”, che prevede la possibilità per le Regioni e Province autonome di stabilire, con proprio atto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del prontuario, di seguire un procedimento analogo a quello dell’UNSC per l’approvazione delle graduatorie,
Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole al Prontuario in oggetto;
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 1417/2008 sono state approvati i criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per il 2009;
- che, avendo verificato la sostanziale utilità dei suddetti criteri rispetto ai fini perseguiti si intendono riproporre con piccoli aggiustamenti, in considerazione dei nuovi criteri di valutazione approvati a livello nazionale e degli elementi emersi nell’applicazione dei criteri aggiuntivi regionali e l’esito del bando 2009;
Ritenuto, di conseguenza, opportuno:
- prevedere l'adozione dei criteri regionali aggiuntivi rispetto a quelli fissati a livello nazionale in coerenza con le previsioni della L.R. 20 del 2003, da utilizzare per valutare i progetti da presentare e realizzare sul territorio emiliano romagnolo;
- determinare tali criteri aggiuntivi per assicurare:
- alle giovani generazioni opportunità d’esperienze quotidiane dei valori costituzionali di difesa civile e nonviolenta della Patria e di solidarietà sociale,
- alle comunità di confrontarsi giornalmente con le attività volontarie del SCN a tutela della solidarietà, della coesione sociale, del patrimonio comune,
- agli enti d’intercettare, attraverso i progetti di servizio civile, i bisogni di protagonismo giovanile e d’aggregazione della collettività, nonché le risorse manifestate dall’entusiasmo creativo dei giovani e dall'esperienza generosa e altruista delle nostre comunità;
Considerato:
- che la situazione attuale delle iscrizioni all’albo regionale del SCN dell’Emilia-Romagna vede la presenza di 239 enti della 4ª classe (da 1 a 5 sedi di attuazione di progetto e una possibilità massima di impiego di 30 giovani), di 27 enti della 3ª classe (da 6 a 30 sedi di attuazione di progetto e una possibilità massima di impiego di 200 giovani), di 8 enti della 2ª classe (da 31 a 100 sedi di attuazione di progetto e una possibilità massima di impiego di 700 giovani), mentre non risultano enti della 1ª classe;
- che, oltre agli enti di cui sopra, resta da terminare il procedimento relativo all’istanza d’iscrizione alla quarta classe dell’albo regionale di servizio civile nazionale di 14 enti, che non hanno fornito gli ulteriori elementi di valutazione richiesti ai sensi dell’art.2, comma 7, della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- che il numero potenziale dei giovani impiegabile dagli enti accreditati risulta superiore agli effettivi giovani che possono essere impiegati nei progetti di SCN nel territorio emiliano-romagnolo, che nell’ultimo bando nazionale del giugno scorso ammontavano a 711 e che lo stanziamento del Fondo Nazionale per il servizio civile per il 2010 prevede un’ulteriore riduzione rispetto agli anni pregressi;
Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, utile per il sistema regionale del servizio civile nel territorio emiliano-romagnolo confermare le misure già adottate nel passato per:
- incentivare la co-progettazione tra Enti accreditati autonomamente nell’albo della Regione Emilia-Romagna, quale elemento per la valorizzazione comune dei progetti, finalizzata al maggior beneficio dei giovani e delle comunità e propedeutico, per quanto possibile, ad un futuro accreditamento unico degli Enti coinvolti;
- prevedere, sempre in rapporto alla netta prevalenza degli enti accreditati in 4° classe, che il numero minimo dei giovani da impegnare nei progetti presentati dagli enti accreditati in ambito regionale sia ridotto da quattro a due;
- confermare, come nel passato, l’attribuzione del punteggio aggiuntivo regionale ai soli Enti che prevedano il coinvolgimento complessivo di un numero di giovani nel rispetto di un limite massimo fissato per ciascuna classe d’accreditamento, come di seguito indicato: 2^classe: a 45 posti; 3^classe: 25 posti; 4^classe: 10 posti, al fine di favorire una diffusa partecipazione del territorio regionale, inteso come coinvolgimento di un maggior numero di Enti accreditati, di un più vasto ambito territoriale, non limitato solo alle città capoluogo, e quindi di un maggior numero di giovani, pur mantenendo un'attenzione alla qualità progettuale attraverso la fissazione di un punteggio minimo sotto al quale non procedere al finanziamento dei progetti;
- valorizzare le previsioni progettuali che consentano l’accesso dei giovani al servizio civile a prescindere dal titolo di studio e/o da specifiche esperienze lavorative e/o valorizzino una quota di posti a giovani disabili o con disagio sociale o con bassa scolarizzazione, a conferma del carattere “universale” del servizio civile;
Ritenuto, altresì, che:
- per la prevalenza di Enti di quarta e terza classe sia utile fissare il numero massimo dei giovani per progetto a 10 e per la coprogettazione a 15;
- sia importante riconoscere il punteggio aggiuntivo regionale dimezzato (10 punti anziché 20) ai progetti degli Enti che avendo ottenuto il punteggio in parola nella valutazione dei progetti presentati alla Regione Emilia-Romagna entro il 31/10/2007 (ultimi progetti terminati) non abbiano dato seguito agli impegni assunti con la scheda d’attuazione per il 2008 del Protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti;
- la formazione generale dei giovani rappresenti un elemento strategico perché il nuovo servizio civile consolidi la propria identità e un’occasione per fornire ai giovani gli strumenti necessari per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile, attraverso momenti d’apprendimento e d’attività comune, parti integranti dell’intero progetto di servizio civile, durante i quali gli OLP e i giovani vengono accompagnati lungo un percorso valoriale e avvicinati alla realtà e al Servizio civile attraverso la sua storia, i suoi ideali, i suoi ambiti d’intervento radicati nella quotidianità più prossima, per meglio comprendere quella più lontana e viceversa, integrando il saper fare con il saper essere;
- che la formazione OLP, la formazione generale dei giovani, i percorsi di condivisione del monitoraggio interno dei progetti, la sensibilizzazione e la promozione aderita da più enti e coordinata dai Co.Pr.E.S.C. rafforzi un’idea partecipata della proposta del servizio civile e consolidi un modello di servizio civile inteso come bene comune, che appartiene allo stesso tempo a tutti e a ciascuno;
Considerato che, per coinvolgere i giovani dal punto di vista emotivo, cognitivo e operativo nella formazione generale siano essenziali l’approccio personale e la condivisione di gruppo, si ritiene opportuno incentivare e valorizzare i programmi formativi generali che prevedano le sole metodologie della lezione frontale e delle dinamiche non formali;
Sentita la Consulta regionale per il servizio civile, di cui all’art. 20 della L.R. 20 ottobre 2003 n. 20, nella riunione del 3 dicembre 2009;
Viste le proprie delibere:
- n. 1057 del 24.7.2006, “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1663 del 27.11.2006, “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n.2416 del 29 dicembre 2008, “ Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e successive modificazioni;
- n.1173 del 27 luglio 2009, “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;
Richiamato l'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle Politiche sociali e a quelle educative per l’infanzia e l’adolescenza, politiche per l’immigrazione, sviluppo volontariato, associazionismo e Terzo settore, Anna Maria Dapporto;
a voti unanimi e palesi
delibera:
- di prendere atto, per quanto esposto in premessa che qui deve intendersi integralmente richiamato, del Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi, limitatamente alle previsioni riguardanti i progetti di servizio civile da realizzare in Italia nel 2010;
- di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, i criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale riportati nell’allegato parte integrante del presente atto, ai sensi e ad integrazione del Prontuario di cui al precedente alinea;
- di prevedere esplicitamente, in conformità al richiamato Prontuario, che:
A) il numero minimo dei giovani da impegnare nei progetti presentati dagli enti accreditati in ambito regionale sia ridotto da quattro a due;
B) il numero massimo di giovani per progetto non potrà superare i 10;
C) il numero massimo di giovani per coprogettazione non potrà superare i 15;
D) gli enti iscritti nell’albo della Regione Emilia-Romagna del servizio civile nazionale possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione), coinvolgendo esclusivamente sedi d’attuazione situate nella stessa provincia;
E) il punteggio aggiuntivo regionale (20 punti) venga attribuito ai soli Enti che facciano richiesta, direttamente e/o in coprogettazione per le proprie sedi d’attuazione, di un numero complessivo di giovani nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
- ente di 2^classe: limite massimo di 45 giovani richiesti;
- ente di 3^classe: limite massimo di 25 giovani richiesti;
- ente di 4^ classe: limite massimo di 10 giovani richiesti,
allo scopo di favorire l’“universalità” del servizio civile, nei termini di una sua maggiore diffusione geografica nel territorio periferico e appenninico e di pluralismo nel coinvolgimento di enti e giovani.
Agli Enti che faranno richiesta di un numero superiore di giovani verrà effettuata la valutazione sulla base del punteggio nazionale di cui al citato D.P.C.M.;
F) il punteggio aggiuntivo regionale di cui al precedente punto E) verrà riconosciuto solo nella misura del 50% (massimo 10 punti) agli Enti che dagli accertamenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna risultino inadempienti rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della scheda d’attuazione per l’anno 2008 del Protocollo d’intesa con il Co.Pr.E.S.C.. Il dimezzamento del punteggio aggiuntivo regionale ( che dal prossimo anno sarà un azzeramento dei punteggi aggiuntivi regionali) verrà attuato qualora nella valutazione dei progetti presentati alla Regione entro il 31/10/2007 un ente abbia beneficiato, anche parzialmente, del punteggio aggiuntivo regionale e, in fase di attuazione delle previsioni progettuali non abbia partecipato e non abbia realizzato, anche solo in parte, gli impegni assunti con la scheda d’attuazione del protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti per la realizzazione dei progetti a bando nel 2008. A tal fine il Responsabile legale dell’Ente dovrà predisporre e firmare in originale una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000, secondo il fac-simile allegato 1, nella quale attesti che tutte le azioni in esso riportate, riferite alla realizzazione degli impegni assunti con la scheda d’attuazione 2008 del Protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti, corrispondono al vero. Qualora la dichiarazione di cui sopra non venga consegnata alla Regione Emilia-Romagna, ovvero venga compilata solo parzialmente, il punteggio aggiuntivo regionale verrà riconosciuto solo nella misura del 50%;
- di prevedere, altresì, che la graduatoria dei progetti e lo/gli schema/i di bando per individuare i giovani da avviare al Servizio Civile, da inoltrare all’Ufficio Nazionale di Servizio Civile, siano approvati con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio regionale competente per il servizio civile;
- di ribadire, infine, che per la procedura di valutazione dei progetti, così come per quella dell’accreditamento/adeguamento dell’iscrizione all’albo regionale del servizio civile, la Regione si rapporterà esclusivamente con l’Ente accreditato, o con l’Ente capofila della coprogettazione;
- di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale;