Statuto Unione Terre di Pianura
Approvato dai Consigli delle Amministrazioni comunali costituenti l’Unione con i seguenti provvedimenti:
- Comune di Baricella, delibera C.C. n. 52 del 21.12.2009;
- Comune di Budrio, delibera C.C. n. 102 del 21.12.2009;
- Comune di Granarolo dell’Emilia, delibera C.C. n. 90 del 23.12.2009;
- Comune di Minerbio, delibera C.C. n. 90 del 17.12.2009.
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1 - Istituzione dell’Unione tra i Comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell’Emilia e Minerbio
Art.2 - Finalità dell’Unione
Art.3 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa
Art.4 - Durata dell’Unione
Art.5 - Adesione di altri comuni, recesso e scioglimento dell’Unione
Art.6 - Funzioni dell’Unione
Art.7 - Attribuzione di ulteriori competenze all’Unione
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
Capo I - Organi dell’Unione
Art.8 - Organi
Capo II – Il Consiglio
Art.9 - Composizione ed organizzazione interna
Art.10 - Competenze
Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Capo III - Il Presidente, la Giunta, la Conferenza consultiva dei capi gruppo
Art.13 – Il Presidente
Art.14 - Il Vicepresidente
Art.15 - La giunta
Art.16 - Sostituzione dei componenti della Giunta
Art.17 – Conferenza consultiva dei capi gruppo
Art.18 - Normativa applicabile
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.19 - Principi generali
Art.20 - Principi in materia di gestione del personale
Art.21 – Segretario e Direttore
Art.22 - Principi di collaborazione
Art.23 - Principi della partecipazione
Art.24 - Principi in materia di servizi pubblici locali
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA’
Art.25 - Finanze dell’Unione
Art.26 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art.27 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
Art.28- Revisione economica e finanziaria
Art.29 - Affidamento del servizio di tesoreria
><p><b>TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI<
Capo I - Norme transitorie
Art.30 - Atti regolamentari
Capo II – Norme finali
Art.31 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art.32 - Proposte di modifica dello Statuto
Art.33 - Norma finanziaria
Art.34 - Norma finale
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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Istituzione dell’Unione tra i comuni di Budrio, Baricella,Granarolo dell’Emilia e Minerbio
1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Budrio, Baricella Granarolo dell’Emilia e Minerbio con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione denominata Unione Terre di Pianura.
2. L’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti
3. La sede dell’Unione è situata a Granarolo dell’Emilia, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell’ambito del territorio che la delimita.
4. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L’Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l’uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
Art. 2
Finalità dell’Unione
1. L’Unione persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono.
2. Con riguardo alle proprie attribuzioni l’Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
3. L’Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la realizzazione, in forma associata, degli assetti organizzativi più appropriati per lo svolgimento adeguato e ottimale delle funzioni, il perseguimento di economie di scala, l’integrazione e quindi il potenziamento delle strutture.
4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.
5. L’Unione costituisce, ai sensi della legislazione statale e regionale, ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
6. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
7. E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali oltre a quelli trasferiti con il presente Statuto
Art. 3
Principi e criteri generali dell’azione amministrativa
1. L’Unione dei Comuni di Terre di Pianura in seguito chiamata “Unione”- è costituita volontariamente, a partire dal 28 gennaio 2010.
2. L’unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna ed è costituita per l’esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 6.
3. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e alla estensione della loro fruibilità, alla tempestività e semplificazione degli interventi di propria competenza e al contenimento dei costi.
4. In particolare l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza la propria struttura secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa.
Art. 4
Durata dell’Unione
1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 5
Adesione di altri Comuni, recesso, scioglimento dell’Unione
1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta del Consiglio dell’Unione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
L’adesione dovrà prevedere una remunerazione dei costi iniziali affrontati dai Comuni per l’avvio dei servizi ed ha effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
2. Ogni comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato. Il recesso non prevede alcun rimborso economico.
3. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con identiche deliberazioni consiliari adottate da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.Tali deliberazioni disciplinano:
a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente ove possibile con la scadenza dell’esercizio finanziario;
b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione;
c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell’Unione.
4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il soggetto incaricato della liquidazione dell’attività dell’Unione.
Art. 6
Funzioni dell’Unione
1. I Comuni possono conferire all’Unione l’esercizio di ogni attività e funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia.
2. È attribuito all’Unione, in via di primo conferimento da parte di tutti i comuni, l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione di servizi ricompresi nell’ambito delle seguenti aree di amministrazione generale:
- Gestione unificata ufficio appalti,contratti,forniture di beni e servizi,acquisti.
- Gestione unificata servizi informativi.
- Gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali.
- Gestione del territorio.
Possono essere conferite in fasi successive, da parte di due o più comuni, le funzioni riconducibili alle seguenti aree:
- Gestione del personale.
- Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione.
- Funzioni attinenti al settore sociale e socio sanitario.
- Funzioni servizi scolastici.
- Funzioni attinenti allo sviluppo economico.
- Funzioni culturali e ricreative.
- Funzioni di polizia municipale e di protezione civile.
- Viabilità e Circolazione
- Servizi istituzionali
3. Il conferimento di funzioni e servizi all’Unione di cui al comma 2 si perfeziona con l’approvazione a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali aderenti e subito dopo del Consiglio dell’Unione, di conformi delibere comprendenti uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente e nella quale si prevede:
a) il contenuto della funzione o del servizio conferito,
b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti,
c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali,
d) la durata, qualora non coincidente con quella dell’Unione,
e) le modalità di revoca.
4. Il conferimento dei servizi e delle funzioni all’Unione implica il subentro dell’Unione stessa in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, secondo le modalità indicate nelle convenzioni, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l’affidamento dei servizi pubblici.
Art. 7
Attribuzione di ulteriori competenze all’Unione e revoca
1. Il trasferimento di ulteriori competenze all’Unione da parte di due o più Comuni aderenti, è deliberato dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell’Unione, a maggioranza assoluta, mediante approvazione di una convenzione contenente gli elementi di cui all’art. 6 comma 3, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
2. La revoca all’Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli dei comuni interessati a maggioranza assoluta entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
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TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO
Capo I
Organi dell’Unione
Art. 8
Organi
1. Gli organi di governo dell’Unione sono il Consiglio, il Presidente, la Giunta e la Conferenza Consultiva dei capigruppo.
2. Assumono la qualità di organi di gestione il Segretario Generale, il Direttore e tutti i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione
3. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell’Unione.
4. I componenti degli organi istituzionali dell’Unione esercitano il loro mandato senza percepire indennità di funzione. Agli stessi spetta il rimborso delle spese, eventualmente, sostenute per l’esercizio e la partecipazione alle attività istituzionali degli organi.
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Capo II
Il Consiglio
Art. 9
Composizione ed organizzazione interna
1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione, dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da un/quinto di consiglieri comunali per ciascun Comune.
2. Al fine del calcolo di cui al primo comma, si tiene conto dei consiglieri assegnati ai comuni escluso il Sindaco e con arrotondamento all’unità inferiore.
3. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i Sindaci il Presidente del Consiglio dell’Unione.
4. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. La nomina deve essere effettuata entro quindici giorni dall’entrata in vigore dello Statuto e successivamente entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.
6. Il Consiglio dell’Unione viene integrato delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta si proceda all’elezione della/del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.
7. Il Consiglio dell’Unione adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte,il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati. Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.
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Art. 10
Competenze
1. Al Consiglio spetta determinare l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l’adozione dei seguenti atti fondamentali:
l’adozione degli atti di cui all’art. 42 del D.Lgs 267/2000, in quanto compatibile.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell’Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio dell’Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al consiglio dell’Unione gli schemi di deliberazione da adottare.
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Art. 11
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
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Art. 12
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del consiglio dell’Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell’Unione.
2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell’Unione appena divenute efficaci.
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Capo III
Il Presidente, la Giunta, la Conferenza Consultiva dei capi gruppo
Art. 13
Il Presidente
1. Le funzioni del Presidente vengono svolte da uno dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione.
2. Fino al 31 marzo 2011 le funzioni di Presidente dell’Unione sono esercitate dal Sindaco del Comune di Granarolo dell’Emilia.
3. Successivamente a tale data, le funzione di Presidente vengono assunte alternativamente ed a rotazione, con periodicità annuale, dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, secondo il seguente ordine: Budrio, Minerbio, Baricella, Granarolo dell’Emilia.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino alla sua sostituzione come disciplinata al comma 3.
5. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promovendo e coordinando l’attività degli Assessori.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell’Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
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Art. 14
Il Vicepresidente
1. Svolge funzioni di Vicepresidente il Sindaco che succederà al Presidente in carica secondo la rotazione stabilita nell’art. 13. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
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Art. 15
La Giunta
1. La Giunta è composta dal Presidente dell’Unione e dai Sindaci dei Comuni componenti l’Unione che assumono la qualifica di Assessori.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La giunta dell’Unione adotta collegialmente gli atti di amministrazione anche a rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, della/del Presidente, della/del segretario, della/del Direttore o delle/ dei funzionari.
5. La giunta dell’Unione svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
6. La giunta dell’Unione adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.><p>
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Art. 16
Sostituzione dei componenti della Giunta
In caso di assenza o impedimento di un Sindaco a partecipare alle riunioni di giunta questi può essere sostituito dal vice-sindaco.
Art. 17
Conferenza Consultiva dei capi gruppo
Il Consiglio dell’Unione con propria deliberazione disciplina il funzionamento della conferenza consultiva dei capi gruppo. La conferenza è un organo consultivo costituito di diritto da tutti i capi gruppo presenti nei consigli dei comuni associati.
La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione ed ha funzione consultiva e di supporto, agli organi dell’unione, sugli indirizzi programmatici e su tematiche di particolare complessità e rilevanza per lo sviluppo del territorio dell’unione. In caso di assenza o impedimento di un componente della conferenza potrà essere delegato un consigliere appartenente allo stesso gruppo.
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Art. 18
Normativa applicabile
1. Ove compatibili e non diversamente stabilito, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme sul funzionamento, il riparto delle competenze, lo stato giuridico ed economico e le incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni.
>TITOLO III <b>
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 19
Principi generali
1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta nell’ambito dei principi stabiliti dal Consiglio.
2. L’Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti.
3. L’Unione adotta ogni utile strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi previsti nei programmi e progetti.
Art. 20
Principi in materia di gestione del personale
1. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
Art. 21
Segretario e Direttore
1. L’Unione ha un Segretario ed un Direttore, scelto dalla giunta e nominato dal Presidente, di norma, tra i Segretari e Direttori dei comuni aderenti all’Unione.
2. Il Segretario ed il Direttore verranno nominati dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata non superiore a quella della giunta.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà tutti gli aspetti relativi alle funzioni.
Art. 22
Principi di collaborazione
1. L’Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficiente, efficace ed economica.
2. La giunta dell’Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, di uffici, mezzi e personale comunali, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi comuni.
4. L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti dell’attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. L’Unione può effettuare assunzioni di personale anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate dai Comuni aderenti.
Art. 23
Principi della partecipazione
1. L’Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
2. Le forme della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
Art. 24
Principi in materia di servizi pubblici locali
L’Unione gestisce i servizi pubblici locali e strumentali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttaente o indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei Servizi.
TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 25
Finanze dell’Unione
1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L’Unione ha autonomia impositiva. Spettano all’Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell’Unione provvede alle richieste per l’accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
Art. 26
Bilancio e programmazione finanziaria
1. L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo. A tal fine i comuni deliberano i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale di durata triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art. 27
Ordinamento contabile e servizio finanziario
1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell’Unione.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l’atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.
Art. 28
Revisione economica e finanziaria
1. Il consiglio dell’Unione elegge, ai sensi di legge, l’organo di revisione che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.
Art. 29
Affidamento del servizio di Tesoreria
1. Il servizio di tesoreria dell’Ente nella prima fase di attività viene gestito, mediante estensione dell’affidamento in corso, dall’istituto cassiere del comune di Granarolo dell’Emilia.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Norme transitorie
Art. 30
Atti regolamentari
1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, l’unione applicherà provvisoriamente i regolamenti del Comune di Budrio. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell’Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Granarolo dell’Emilia
Capo II
Norme finali
Art. 31
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
1. Il conferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione.
2. Gli organi dell’Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.
Art. 32
Proposte di modifica dello statuto
Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell’Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.
Art. 33
Norma finanziaria
1. In sede di prima applicazione e sino all’approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell’Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto.
Art. 34
Norma finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all’Albo pretorio dei comuni aderenti all’Unione per trenta giorni consecutivi, e sul B.U.R., ed inviati al Ministero dell’Interno per essere inseriti nella Raccolta ufficiali degli Statuti.
3. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti.