Approvazione dell'atto di indirizzo recante "Individuazione dei contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008" e precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” ed in particolare:
- l’art. 9, comma 1, che richiede l’applicazione del nuovo regime di vigilanza sulle opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico, previsto nel Titolo IV della medesima legge regionale, a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati;
- l’art. 9, comma 3, che esclude dall’ambito di applicazione del medesimo Titolo IV gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale;
Visto il nuovo regime di vigilanza previsto dal Titolo IV, che prevede:
- l’autorizzazione sismica per tutti gli interventi di cui all’articolo 9, comma 1, nei Comuni della regione classificati a media sismicità e limitatamente agli interventi indicati all’art. 11, comma 2, nei Comuni classificati a bassa sismicità (art. 11, commi 1 e 2);
- il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture per gli interventi di cui all’art. 9, comma 1, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità (art. 13, comma 1), fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 2;
- che la struttura tecnica competente verifichi la conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione sismica o dei controlli a campione dei progetti esecutivi depositati (art. 12, comma 5; art. 13, comma 4);
Preso atto della piena applicazione del medesimo Titolo IV a decorrere dal 1 giugno 2010 (come previsto dall’art. 5 della L.R. n. 23 del 2009) per tutti gli interventi di cui all’art. 9, comma 1;
Considerato che:
- i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture devono essere, in ogni caso, redatti nell’osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall’art. 93, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dalle norme tecniche per le costruzioni, approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che raccolgono in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire la pubblica incolumità;
- le norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, presentano un elevato grado di complessità ed innovazione, che rende opportuna, anche per il fatto che hanno trovato obbligatoria applicazione solo dal 1° luglio 2009, una operazione di chiarimento e semplificazione;
Rilevato che la legge regionale n. 19 del 2008, all’art. 12, comma 1, richiede alla Giunta regionale di definire con apposito atto di indirizzo i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, allo scopo:
- di semplificare e rendere uniformi gli elaborati costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture, in modo da renderne più agevole la stesura da parte del progettista;
- di facilitare la lettura e l’interpretazione del progetto esecutivo, in particolare da parte di coloro che sono preposti al controllo, nonché di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto medesimo;
- di fornire indicazioni applicative e indirizzi operativi in merito agli aspetti prestazionali delle norme tecniche per le costruzioni, nel rispetto delle scelte progettuali e delle norme vigenti;
- di garantire la completezza della documentazione affinché le prescrizioni in essa contenute consentano la realizzazione dell’intervento conformemente alle previsioni progettuali;
Ritenuto che il presente atto possa, inoltre, essere utile per precisare i limiti e le modalità del controllo di conformità del progetto alle norme tecniche delle costruzioni e alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
Ritenuto pertanto di adottare con il presente atto non solo indicazioni vincolanti in merito ai contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, come richiesto dall’art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, ma anche precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo dei medesimi progetti, prevedendo in particolare:
- che il progettista strutturale dell’intervento assevera il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo la miglior conoscenza ed esperienza professionale;
- che, pertanto, la struttura tecnica competente, per la valutazione del progetto, debba attenersi alle informazioni e agli elaborati di sintesi, grafici e computazionali, forniti dal progettista e di cui lo stesso ha attestato la correttezza e congruenza con gli altri elaborati, nonché alla eventuale valutazione di sicurezza;
- che, di conseguenza, il controllo di conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture, nel rispetto delle scelte progettuali adottate, debba incentrarsi:
a. sulla verifica di completezza e regolarità degli elaborati progettuali, nel rispetto delle previsioni del presente atto di indirizzo;
b. sulla valutazione della completezza e adeguatezza dei dati, dei modelli, delle analisi su cui è fondato il progetto e delle verifiche, senza necessità di effettuare autonome prove, indagini ed elaborazioni di calcolo e verifiche;
c. sulla completezza dei particolari costruttivi e sulla verifica di adeguatezza di quelli più significativi rispetto alle caratteristiche della struttura;
- che il controllo sismico del progetto non riguarda:
a. la resistenza all’incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale, di cui comunque la progettazione dovrà tenere conto;
b. gli impianti, fatte salve le interazioni con la struttura;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 121 del 2010, la quale ha sottolineato l’opportunità, ai fini della definizione dell’atto di indirizzo relativo ai contenuti del progetto esecutivo, di svolgere un primo monitoraggio della prima sperimentazione ed applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, dato che le stesse hanno trovato obbligatoria applicazione solo dal 1° luglio 2009;
Ritenuto inoltre che il presente atto di indirizzo:
- trova applicazione per i progetti relativi ai procedimenti avviati dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- non trova applicazione qualora il progetto esecutivo riguardante le strutture sia redatto avvalendosi della normativa precedente al DM 14 gennaio 2008;
Ritenuto infine necessario prevedere il monitoraggio del presente atto di indirizzo, ai fini della verifica e di un eventuale aggiornamento dei suoi contenuti, stabilendo:
- un adeguato periodo di sperimentazione delle previsioni del presente atto, fissato in 6 mesi;
- che al termine di tale periodo di sperimentazione la Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli enti locali e dalle categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell’ambito del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, provvede alla verifica dei contenuti del presente atto di indirizzo e alla predisposizione degli aggiornamenti e delle integrazioni che risulteranno utili;
Visto l’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, che disciplina il procedimento di elaborazione ed approvazione degli atti di indirizzo previsti dalla medesima legge, prevedendo che essi siano predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CReRRS) e siano approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente;
Dato atto che:
- la proposta del presente atto di indirizzo è stata sottoposta, come richiesto dall’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, alla valutazione del CReRRS, il quale nella seduta del 12 maggio 2010 ha espresso una prima valutazione favorevole, con indicazioni migliorative che sono state recepite nel presente atto, e nella seduta del 6 luglio 2010 ha espresso un definitivo parere favorevole in merito al presente atto;
- che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno richiedere sulla medesima proposta di atto di indirizzo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008 e istituito con delibera della giunta regionale del 28 settembre 2009 n. 1430, il quale nella seduta dell’11 maggio 2010 ha espresso parere favorevole, con indicazioni migliorative che sono state recepite nel presente atto;
Acquisito il parere della Commissione assembleare competente, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Paola Gazzolo e dell’Assessore alla “Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti” Alfredo Peri;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare l’atto di indirizzo che prevede indicazioni vincolanti in merito ai contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare, in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture in capo alla struttura tecnica competente:
- che il progettista strutturale dell’intervento assevera il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo la miglior conoscenza ed esperienza professionale;
- che, pertanto, la struttura tecnica competente, per la valutazione del progetto, debba attenersi alle informazioni e agli elaborati di sintesi, grafici e computazionali, forniti dal progettista e di cui lo stesso ha attestato la correttezza e congruenza con gli altri elaborati, nonché alla eventuale valutazione di sicurezza;
- che, di conseguenza, il controllo di conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture, nel rispetto delle scelte progettuali adottate, debba incentrarsi:
a. sulla verifica di completezza e regolarità degli elaborati progettuali, nel rispetto delle previsioni del presente atto di indirizzo;
b. sulla valutazione della completezza e adeguatezza dei dati, dei modelli, delle analisi su cui è fondato il progetto e delle verifiche, senza necessità di effettuare autonome prove,indagini ed elaborazioni di calcolo e verifiche;
c. sulla completezza dei particolari costruttivi e sulla verifica di adeguatezza di quelli più significativi rispetto alle caratteristiche della struttura;
- che il controllo sismico del progetto non riguarda:
a. la resistenza all’incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale, di cui comunque la progettazione dovrà tenere conto;
b. gli impianti, fatte salve le interazioni con la struttura;
3. di specificare che il presente atto di indirizzo:
- trova applicazione per i progetti relativi ai procedimenti avviati dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- non trova applicazione qualora il progetto esecutivo riguardante le strutture sia redatto avvalendosi della normativa precedente al DM 14 gennaio 2008;
4. di stabilire un adeguato periodo di sperimentazione delle previsioni del presente atto, fissato in 6 mesi, al termine del quale la Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli enti locali e dalle categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell’ambito del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CReRRS), provvede alla verifica dei contenuti del presente atto di indirizzo e alla predisposizione degli eventuali aggiornamenti e delle integrazioni che risulteranno utili;
5. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.