Testo

Note all’Art. 37

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

«Art. 14 - Ulteriori requisiti per l’accesso ai contributi.

(omissis)

2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal terzo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell’ente associativo.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

«Art. 21-bis Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni.><p>

1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l’accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell’articolo 21 bis, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

«Art. 21-bis - Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni.

(omissis)

3. La Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.

(omissis)».

 

Note all’Art. 38

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 54, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012

è il seguente:

«Art. 54 - Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009

1. L’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) è soppressa dalla data del 1° febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) potranno essere esercitate avvalendosi dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni. In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi dell’AIPO per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della navigazione interna. ».

 

Note all’Art. 39

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 che concerne Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010 è il seguente:

« Art. 41 - Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita.

1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al Comune, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

a) l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

b) l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

c) l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

d) l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998».  

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ultima modifica 2023-05-21T18:38:18+01:00

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