1) Il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico è il seguente:
« Art. 3 Condizioni per l’esercizio dell’attività.
1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
b) idoneità all’esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione».
Note all’Art. 32
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina il seguente:
« Art. 5 -Competenze della Regione.
1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell’applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:
a) iniziative d’informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.
2. Nell’esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell’art. 3, con cadenza almeno annuale.
3. Per l’attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato».
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 31 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina è>il seguente:<p>
«Art. 31- Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge provvedono i comuni, le province e le aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 26, l’Amministrazione regionale fa fronte con l’istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l’approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell’art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31».
Note all’Art. 33
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 che concerne Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 è il seguente:
«Art. 13 - Caratteristiche dei Consorzi fidi e Cooperative di garanzia.
(omissis)
d) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
(omissis) ».
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 che concerne Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 è il seguente:
«Art. 16 - Vigilanza su Consorzi fidi e Cooperative di garanzia.
1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione periodica sulla propria attività.