Testo

Note all’Art. 27

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale è il seguente:

«Art. 5 - Autorità competente

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale è il seguente:

«Art. 5 - Autorità competente

(omissis)

4. L’ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione».

 

Nota all’Art. 28

>Comma 1<p>

1) Il testo dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 che concerne Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti è il seguente:

«Art. 4 - Contenuto degli interventi

(omissis)

d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;

(omissis)».

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ultima modifica 2023-05-21T18:38:18+01:00

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