Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
Richiamate, in particolare, le disposizioni della medesima legge che:
- prevedono l’applicazione del nuovo regime di vigilanza sulle opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico, previsto nel Titolo IV della medesima legge regionale, a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati, con l’esclusione degli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (art. 9, commi 1, 2 e 3);
- stabiliscono, per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, che la domanda per il rilascio del permesso di costruzione e la denuncia di inizio attività debbano essere corredate da una delle seguenti documentazioni:
- disciplinano l’obbligo di allegare all’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione sismica il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4, 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (art. 12, comma 1);
Rilevato che la legge regionale n. 19 del 2008 richiede alla Giunta regionale di assumere appositi atti di indirizzo, volti ad assicurare l’applicazione uniforme delle medesime disposizioni appena richiamate su tutto il territorio regionale. Gli atti di indirizzo devono riguardare, in particolare:
a) l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e dei casi in cui le varianti, riguardanti parti strutturali, non rivestano carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 4);
b) la definizione dei contenuti della documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, quando il committente opta per la presentazione del progetto strutturale in un momento successivo (art. 10, comma 3, lettera b);
c) la definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture (art. 12, comma 1);
Considerato opportuno:
- procedere prioritariamente all’assunzione di un unico atto di indirizzo relativo alle tematiche di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine integrare il dettato normativo con le indicazioni tecniche indispensabili per la sua attuazione, circa la definizione del campo di applicazione delle disposizioni del Titolo IV della legge n. 19 del 2008 e circa la documentazione sismica da allegare alla pratica edilizia;
- posticipare l’approvazione dell’atto di indirizzo relativo ai contenuti del progetto esecutivo, di cui alla precedente lettera c), ad un momento immediatamente successivo, comunque precedente alla piena applicazione della disciplina del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 fissata dall’art. 5 della L.R. n. 23 del 2009, il 1° giugno 2010, in quanto la definizione di tale atto di indirizzo richiede la conclusione di un periodo di monitoraggio, da operarsi congiuntamente agli enti locali e alle categorie economiche e professionali della regione, della prima sperimentazione delle indicazioni circa i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, previste dalle Norme tecniche per le costruzioni, approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, le quali hanno trovato obbligatoria applicazione solo dal 1° luglio 2009;
Visto l’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, che disciplina il procedimento di elaborazione ed approvazione degli atti di indirizzo previsti dalla medesima legge, prevedendo che essi siano predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CReRRS) e siano approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente;
Visti:
- la delibera di Giunta regionale n. 1500 del 12 ottobre 2009, con cui è stata dettata la disciplina circa la composizione e le modalità di funzionamento del CReRRS;
- il decreto n. 45 del 25 novembre 2009 di Marioluigi Bruschini, Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, con cui sono stati nominati i componenti del CReRRS;
Ritenuto necessario sottolineare:
- che i casi individuati dal presente atto di indirizzo, di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e di varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;
- che le previsioni di cui agli Allegati A e B e C (relativi all’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, alla definizione delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e all’individuazione degli elaborati progettuali con cui si dimostra la ricorrenza di tali ipotesi), trovano immediata applicazione dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo. Le previsioni di cui all’Allegato D (relativo alla documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività) trovano immediata applicazione per gli interventi indicati dall’art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, per i quali la denuncia di inizio attività o la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata successivamente alla data di approvazione del presente atto; per i restanti interventi di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, le medesime previsioni di cui all’Allegato D trovano applicazione a decorrere dal 1° giugno del 2010;
- che fino all’approvazione dell’atto di indirizzo, integrativo del presente provvedimento, in materia di definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all’art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, la progettazione esecutiva riguardante le strutture dovrà essere predisposta nell’osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall’articolo 93, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dalle norme tecniche per le costruzioni, approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
Ritenuto inoltre opportuno che la Giunta regionale, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, svolga una attività di monitoraggio sulla prima applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell’ambito del CReRRS, in quanto il presente atto fornisce una prima attuazione delle citate previsioni di legge e consente l’avvio di una fase di sperimentazione e di progressiva precisazione e implementazione dei contenuti tecnici proposti, anche in vista di successivi atti di integrazione e di adeguamento;
Dato atto che:
- la proposta del presente atto di indirizzo è stata sottoposta, come richiesto dall’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, alla valutazione del CReRRS, il quale nella seduta del 13 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole, con indicazioni migliorative che sono state recepite nel presente atto;
- che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno richiedere sulla medesima proposta di atto di indirizzo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008 e istituito con delibera della giunta regionale del 28 settembre 2009 n. 1430, il quale nella seduta del 12 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole, con indicazioni migliorative che sono state recepite nel presente atto;
Acquisito il parere della Commissione assembleare competente, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, nella seduta del 28 gennaio 2010;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore alla “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione”, Gian Carlo Muzzarelli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare l’atto di indirizzo, recante “Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008”, facente parte integrante del presente atto. L’atto di indirizzo si compone, in particolare, dei seguenti allegati:
- Allegato A “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”;
- Allegato B “Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale”;
- Allegato C “Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici” o di “Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale”;
- Allegato D “Documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività”;
2. di precisare che:
- i casi individuati dal presente atto di indirizzo, di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e di varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;
- le previsioni di cui agli Allegati A e B e C (relativi all’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, alla definizione delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e all’individuazione degli elaborati progettuali con cui si dimostra la ricorrenza di tali ipotesi), trovano immediata applicazione dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo. Le previsioni di cui all’Allegato D (relativo alla documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività) trovano immediata applicazione per gli interventi indicati dall’art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, per i quali la denuncia di inizio attività o la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata successivamente alla data di approvazione del presente atto; per i restanti interventi di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, le medesime previsioni di cui all’Allegato D trovano applicazione a decorrere dal 1° giugno del 2010;
- fino all’approvazione dell’atto di indirizzo, integrativo del presente provvedimento, in materia di definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all’art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, la progettazione esecutiva riguardante le strutture dovrà essere predisposta nell’osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall’articolo 93, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dalle norme tecniche per le costruzioni, approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
3. di stabilire che la Giunta regionale svolga una attività di monitoraggio sulla prima applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell’ambito del CReRRS, anche in vista di successivi atti di integrazione e di adeguamento dello stesso;
4. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.