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NOTE

Nota art. 1

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 che concerne “Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative” è il seguente:

“Art. 15 Organi dei Consorzi di bonifica

Sono organi del Consorzio:

- il Consiglio di amministrazione;

- il Comitato amministrativo;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Il Consiglio di amministrazione consta di membri eletti per 8/10 dall’Assemblea dei consorziati, per 1/10 designati dalla o dalle Comunità montane ricadenti nel comprensorio consortile e per 1/10 nominati, tra amministratori dei Comuni di collina e di pianura ricadenti nel comprensorio consortile, dall’ente competente a norma dell’art. 23 della presente legge. Ove nel comprensorio non ricadano territori montani, 2/10 dei membri saranno nominati, tra amministratori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile, dall’ente competente a norma dell’articolo 23 della presente legge.

Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al comma precedente.

Il Presidente del collegio dei revisori, scelto tra esperti in contabilità pubblica, è nominato dall’ente competente a norma dell’art. 23 della presente legge.

Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione del consorzio, tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall’ente delegato di cui al successivo articolo 23.”.

Nota art. 2

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 che concerne “Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative” è il seguente:

“Art. 16 Assemblea dei consorziati e sistema elettorale

L’assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Essa è divisa in quattro sezioni elettorali:

- alla prima sezione appartengono i consorziati contribuenti per soli immobili iscritti nel catasto urbano;

- alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale inferiore a due ettari in pianura e a quattro ettari in collina o in montagna;

- alla terza sezione appartengono i consorziati con contribuenza e superficie aziendali superiori ai limiti massimi fissati per la seconda sezione fino ai limiti di contribuenza e di superfici aziendali fissati come limite minimo della quarta sezione;

- alla quarta sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo superiore a 150/100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale superiore ad ottanta ettari.

Ogni componente l’assemblea ha diritto ad un voto nell’ambito della sezione elettorale di appartenenza.

Sul numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da eleggersi dall’Assemblea, ciascuna sezione dei contribuenti agricoli elegge un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo degli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza agricola consortile.

All’interno di ogni sezione i componenti del Consiglio di amministrazione, nel numero previsto dal precedente comma, sono eletti tra le liste elettorali presentate, in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascuna lista.

In ogni caso la prima sezione non potrà eleggere un numero di consiglieri superiore al 10% del totale dei membri elettivi.”.

Nota art. 3

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 che concerne “Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative” è il seguente:

“Art. 17 Statuto consortile

Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale.

Lo statuto in particolare stabilisce:

1) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;

2) le norme applicative per le modalità di voto e le operazioni elettorali;

3) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;

4) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell’organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.”.

 

Nota art. 4

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 che concerne “Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione” è il seguente:

“Art. 2. Adempimenti amministrativi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell’interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l’amministrazione che, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall’attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

(omissis)”.

 

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