MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell’articolo 15
1. L’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:
“Art. 15
Organi dei Consorzi di bonifica
1. Sono organi del Consorzio:
a) il Consiglio di amministrazione formato complessivamente da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto al comma 3;
b) il Comitato amministrativo formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due Vicepresidenti, eletti all’interno del Consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralità della contribuenza;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non può essere superiore a tre.
3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio.
4. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato da un numero di componenti pari a tre qualora si verifichino le condizioni di cui all’articolo 16, comma 14. Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato, nel caso di Consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre Regioni, da un rappresentante consorziato di ogni regione qualora la contribuenza espressa dal territorio sia pari o superiore all’uno per cento di quella complessiva del Consorzio. In tale ultimo caso ogni lista deve riportare, in apposito spazio, il nome del rappresentante individuato per ogni regione interessata. Alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei consiglieri spetta l’espressione del rappresentante di ciascuna regione indicato nell’apposito spazio.
5. Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui ai commi 3 e 4.
6. Il Presidente del collegio dei revisori, iscritto all’albo dei revisori contabili, è nominato dall’ente competente a norma dell’articolo 23.
7. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione del Consorzio, con voto consultivo, tre rappresentanti del personale dipendente designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall’ente delegato di cui all’articolo 23.”.
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 16
1. L’articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:
“Art. 16
Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
1. L’assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
2. L’assemblea è divisa in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più consorziati tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l’ordine alfabetico dei contribuenti per l’allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
a) alla prima sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non supera il venti per cento della contribuenza totale del Consorzio;
b) alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore trenta per cento della contribuenza totale del Consorzio;
c) alla terza sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore venticinque per cento della contribuenza totale del Consorzio;
d) alla quarta sezione appartengono i restanti consorziati.
3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l’assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. I Consigli di amministrazione sono eletti dai contribuenti nell’ambito della sezione elettorale di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del Consorzio. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l’ordine di presentazione in lista.
5. La Regione promuove la partecipazione al voto e la formazione di liste rappresentative della pluralità della contribuenza. A tal fine la Regione formula indirizzi ai Consorzi di bonifica.
6. Non possono essere eletti quali componenti il Consiglio:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
c) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono l’elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
e) amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica;
f) i dipendenti del Consorzio;
g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora.
7. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L’incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è complessivamente gravato in misura minore dai contributi.
8. Le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue:
a) da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;
b) da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;
c) da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;
d) da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.
9. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nessun candidato può essere presente in più di una lista. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all’unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.
10. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine di venti giorni antecedenti la data di convocazione l’assemblea, con le modalità previste dallo statuto, è fissato un termine per la presentazione delle stesse con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del termine senza che sia stata presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque contribuente appartenente alla sezione.
11. L’assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste e il numero di seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale di voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti alle liste con i maggiori resti.
12. Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all’ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.
13. Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al cinque per cento per le sezioni prima e seconda ed al dieci per cento dei voti validi per le altre non partecipano alla ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.
14. Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al comma 12 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 11.
15. Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri scelti fra i primi non eletti in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.”.
Art. 3
Sostituzione dell’articolo 17
1. L’articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Statuto consortile
1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
2. Lo statuto in particolare stabilisce:
a) le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità;
b) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
c) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell’organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.
3. Gli statuti disciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l’utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;
b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la libera espressione del voto.”.
Art. 4
Ratifica intesa con la Regione Marche
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma della Costituzione) è ratificata I’”Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117” nel testo approvato dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2010.
2. Ai fini di cui all’articolo 25 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia.
3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato alla sottoscrizione della intesa di cui al comma 1, fermo restando l’espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 febbraio 2010