Testo

Note art.46

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è il seguente:

“Art. 6 Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government

(omissis)

4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è deliberata dalla Giunta previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è senza oneri per la Regione.”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è già citato alla nota 1) dell’articolo 46.

 

 

Nota art.47

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è il seguente:

“Art. 9 Rete regionale

(omissis)

7. La Regione coordina lo sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna anche attraverso:

a) la promozione di un centro di alta competenza per supportare lo sviluppo integrato della rete e dei servizi, in coordinamento con le strutture tecniche degli Enti locali;

b) la collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali e centrali;

c) i comitati di gestione degli accordi di programma quadro sottoscritti con gli Enti locali.

8. Il centro di alta competenza di cui al comma 7, lettera a) è impegnato in prevalenza sulle seguenti funzioni:

a) di punto di competenza tecnologica della Regione nel settore delle reti, della sicurezza e delle applicazioni di base;

b) di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, e come tale svolge le necessarie funzioni di interfacciamento con il sistema nazionale pubblico di connettività;

c) di punto di progettazione e promozione dei servizi innovativi della pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese, in particolare, dei servizi per le "reti di imprese" dei distretti industriali, e dei servizi per le "reti civiche" nella Regione.”

 

Nota art.48

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 10, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è il seguente:

“Art. 10 Gestione della rete regionale

(omissis)

4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.”

 

Note art.49

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” è il seguente:

“Art. 11 Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

1. Per le finalità specificate all'articolo 6, comma 3 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla società consortile a responsabilità limitata ASTER cui partecipano le Università ed Enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” è il seguente:

“Art. 11 Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

(omissis)

7. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la società consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate nel comma 3 dell'art. 6, nonché apposite convenzioni per le attività di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” è già citato alla nota 2) dell’articolo 49.

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 11, comma 8, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” è il seguente:

“Art. 11 Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

(omissis)

a) le modalità e procedure di conferimento alla società consortile dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che la società potrà svolgere;

(omissis)”

 

Note art. 50

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” è il seguente:

“Art. 22 Mobilità volontaria

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna, ivi compresa quella tra i due organici del Consiglio e della Giunta.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e modalità di attuazione della mobilità volontaria esterna dettando altresì disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i medesimi.”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 9, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” è il seguente:

“Art. 9 Personale delle strutture speciali

(omissis)

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 32/1997.

(omissis)”

 

3) Il testo dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 che concerne “Misure straordinarie in materia di organizzazione” è il seguente:

“Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 e alla legge regionale n. 32 del 1997

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 Personale delle strutture speciali

1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;

b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.

3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 32/1997.

6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:

a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;

b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali;

c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.

10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.

11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati.".”

 

 

Comma 3

 

4) Il testo dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 che concerne “Misure straordinarie in materia di organizzazione” è il seguente:

“Art. 12 Revisione della dotazione organica del personale regionale

(omissis)

4. I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A tal fine, la dotazione organica complessiva è ridotta a decorrere dalla prima data utile di un numero di posti corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione organica, individuando l'eventuale necessità di ulteriori riduzioni della dotazione organica complessiva.”

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ultima modifica 2010-02-10T17:49:14+02:00

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