Testo

Note art. 51

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è il seguente:

“Art. 5 Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, commi terzo e quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art.19, comma secondo, e all'art. 29, comma terzo, della legge statale, concernenti, rispettivamente, la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi, si intendono per autorità competenti gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente, e per essi:

- il Presidente della Giunta regionale per le sanzioni direttamente applicate dalla Regione;

- il Sindaco, il Presidente della Giunta provinciale, del Comitato circondariale di Rimini e della Comunità montana, per le sanzioni connesse a funzioni attribuite o delegate rispettivamente ai Comuni, alle Province, al Comitato circondariale di Rimini e alle Comunità montane.

Per le violazioni in materia sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai Comuni, detta competenza spetta al Sindaco.

L'Ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.”

 

Comma 3

 

2) Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è il seguente:

“Art. 4 Applicazione delle sanzioni amministrative

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo esplicito la legge regionale, in caso di delega o sub-delega alle Province, al Circondario di Rimini, ai Comuni e alle Comunità montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ad esse connesse.

Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla Sezione III del Capo I della legge statale.”

 

3) Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è il seguente:

“Art. 18 Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, sono devoluti secondo le rispettive competenze alla Regione o agli altri enti cui spetta la irrogazione della sanzione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni a norme igienico-sanitarie spettano alle Unità sanitarie locali.”

 

4) Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è il seguente:

“Art. 23

L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria applicate dal Sindaco, è svolta dal competente servizio della Unità sanitaria locale.

La definizione dei compiti del Servizio tributi, demanio e patrimonio di cui all'allegato n. 2 della L.R. 23 aprile 1979, n. 12 e successive modificazioni è conseguentemente integrata.”

 

Nota art.52

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 2 comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 che concerne “Legge quadro sulle aree protette” è il seguente:

“2. Classificazione delle aree naturali protette

(omissis)

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

(omissis)”

 

Nota art.53

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 122, comma 4, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne “Riforma del sistema regionale e locale” è il seguente:

“Art. 122 Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico

(omissis)

b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988;

(omissis).”

 

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ultima modifica 2010-02-10T17:49:14+02:00

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