Testo

Note art. 37

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 9 Tariffe professionali

1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 10 Sanzioni amministrative

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della regione

Emilia-Romagna senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 774 Euro.

(omissis)”

 

3) Il testo dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 10 Sanzioni amministrative

(omissis)

2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 Euro a 1.549 Euro a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto previsto nel presente comma viene irrogata la sanzione da 2.582 Euro a 7.746 Euro a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.

(omissis)”

 

4) Il testo dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 10 Sanzioni amministrative

(omissis)

3. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 9 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a sei volte la tariffa praticata.

(omissis)”

 

Note art. 38

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 3 Esercizio della professione in Emilia-Romagna

(omissis)

2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 4 Trasferimento ed aggregazione temporanea

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte in Albo di altra Regione o Provincia autonoma, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna.

2. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in Albo di altra Regione o Provincia autonoma che intende svolgere, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo può richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo dell'Emilia-Romagna, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.

3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della legge n. 6 del 1989, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 4, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 4 Trasferimento ed aggregazione temporanea

(omissis)

4. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi precedenti l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine-maestri di alpinismo o di aspiranti guide provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.”

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 9 Scuole di alpinismo e di sci alpinismo

(omissis)

2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.

3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della legge n. 6 del 89, tramite il Collegio regionale delle guide e adotta i conseguenti provvedimenti.

(omissis)”

 

Comma 5

 

5) Il testo dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 9 Scuole di alpinismo e di sci alpinismo

(omissis)

4. La denominazione "Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.”

 

Comma 6

 

6) Il testo dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 10 Sanzioni amministrative

(omissis)

3. L'applicazione di tariffe professionali, superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 7, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a nove volte la tariffa applicata.

(omissis)”

 

Nota art. 39

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 che concerne “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)” è il seguente:

“Art. 5 Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

(omissis)

2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 nonché dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla Provincia competente con apposito atto. La domanda deve indicare anche la denominazione prescelta per l'istituenda agenzia.

(omissis)”

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ultima modifica 2010-02-10T17:49:14+02:00

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